Modello F24: dal 1' ottobre scatterà il blocco delle banche: una vera e propria rivoluzione per ciò che riguarda le modalità di versamento delle imposte

anche le persone fisiche e gli enti non commerciali non in possesso del numero di partita IVA saranno obbligati ad effettuare, nella maggior parte dei casi, i versamenti dei tributi utilizzando i canali telematici

Dal 1° ottobre prossimo scatterà una vera e propria rivoluzione per ciò che riguarda le modalità di versamento delle imposte. Anche le persone fisiche o gli enti non commerciali non in possesso del numero di partita Iva saranno obbligati ad effettuare, nella maggior parte dei casi, i versamenti dei tributi utilizzando i canali telematici.   In buona sostanza non sarà più possibile recarsi presso gli sportelli bancari utilizzando il tradizionale modello F24 cartaceo.

Le nuove regole sono state previste dall’art. 11 del D.L. n. 66/2014 e sono piuttosto articolate. In alcuni casi scatterà un vero e proprio “blocco” nel senso che la banca non potrà più accettare i modelli cartacei. Le novità riguarderanno anche le imprese e i professionisti che però erano già tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi utilizzando i canali telematici.

La prima novità riguarda i versamenti nei casi in cui il modello F24, per effetto delle compensazioni con altri crediti tributari, presenti un saldo finale pari a zero. E’ irrilevante l’ammontare della compensazione. Pertanto la norma si applica, ad esempio, anche per una compensazione di un debito relativo all’addizionale regionale di 25 euro con un credito IRPEF di pari importo. In tale ipotesi la presentazione del Modello F24 a zero dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). Nella maggior parte dei casi il contribuente si rivolgerà ad un intermediario (Dottore commercialista, CAF, etc). In questa ipotesi, ove il contribuente dovesse presentarsi agli sportelli bancari intendendo effettuare il pagamento con il tradizionale modello cartaceo la delega sarà rifiutata.

Si tratta della stessa fattispecie delle compensazioni IVA con altri tributi per importi superiori a 5.000 e fino a 15.000 euro (senza visto di conformità). La compensazione del credito IVA deve essere effettuata unicamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Pertanto le banche hanno introdotto un “blocco” che non consente di accettare il modello F24 cartaceo.

Analogamente, per le compensazioni a saldo zero di tributi diversi dall’IVA (indipendentemente dall’importo), le banche dovrebbero impedire l’utilizzo del modello cartaceo introducendo nei sistemi informatici un “blocco” simile.

Se la compensazione tra crediti e debiti tributari non determina la preparazione di un modello F24 a saldo zero (per effetto di una compensazione parziale) il contribuente avrà una scelta in più. Infatti, oltre ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate potrà effettuare il pagamento tramite gli intermediari della riscossione convenzionati con le entrate. In buona sostanza potranno essere utilizzati i servizi di remote banking messi a disposizione dal proprio istituto di credito o da Poste Italiane Spa. In tale ipotesi, è possibile che gli istituti di credito continuino ad accettare ancora i modelli F24 cartacei fatta salva la possibilità per il Fisco di irrogare una specifica sanzione. D’altra parte, già oggi i titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti con le stesse modalità, ma le banche e le Poste continuano ad accettare, almeno per il momento, le deleghe cartacee. Sembra, quindi, che il rifiuto della banca ad accettare il vecchio modello sia collegato all’obbligo del contribuente di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel e Fisconline).

L’ultima ipotesi riguarda i versamenti di imposte (senza compensazioni) con il saldo del modello F24 superiore a 1.000 euro. Il contribuente può utilizzare indifferentemente i servizi telematici delle Entrate o il remote banking. Pertanto non dovrebbe scattare alcun blocco qualora il contribuente effettui il pagamento, incautamente, tramite i vecchi modelli cartacei.

Sarà interessante, subito dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, comprendere quali vincoli introdurranno le banche e le Poste Italiane a seguito della disciplina prevista dal D.L. n. 66/2014.

Nicola Forte

 

19 settembre 2014