Le varie forme di costituzione delle SRL

dopo l’approvazione degli ultimi provvedimenti normativi facciamo il punto sulle modalità aggiornate di costituzione della SRL (Fabrizio Stella e Vincenzo Mirra)

Quadro normativo

La Srl è stata introdotta nel nostro sistema legislativo nel 1942 con le norme del codice civile.

Il D.Lgs. 88 del 03.03.1993 ha poi introdotto nel nostro ordinamento la Srl Unipersonale.

In seguito, con il D.Lgs. 6 del 17.01.2003 si è pervenuti alla riforma della disciplina delle società di capitali, tra cui rientra la Srl.

Riforma che ha, infine, subito modifiche con l’avvento della Srl semplificata di cui alla L. 27 del 24.03.2012 e alla L. 99 del 09.08.2013 con la quale si è resa concreta la possibilità di costituire Srl con capitale minimo di € 1,00.

Il Documento di luglio 2014 redatto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ne ricostruisce la relativa disciplina.

 

La costituzione di Srl

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, con il documento del mese di luglio 2014, illustra le varie forme di costituzione delle Srl.

Alla tradizionale forma si è affiancata la possibilità di costituire la Srl semplificata.

Adesso poi gli autonomi hanno l’opportunità di potere costituzione una società di professionisti sotto forma di Srl.

Lo Studio dell’Ordine dei Commercialisti di Roma parte dal percorso di riforma del 2003 per poi passare al nuovo modello di Srl.

Non manca la trattazione della Srl Unipersonale per poi passare all’ampia rivisitazione della nuova Srl semplificata.

Il documento conclude la propria disamina soffermandosi sulla trattazione delle società tra professionisti.

 

Riforma del 2003

L’art. 3 del D.Lgs. 6/2003 ha introdotto la riforma della Srl nel codice civile, la cui relativa disciplina, adesso con l’introduzione della Srl semplificata, si compone di ben trentacinque articoli (dal 2462 al 2483).

Con la riforma è stato previsto, tra l’altro, che i conferimenti del capitale in denaro possono essere sostituiti da polizze assicurative o fidejussioni bancarie a garanzia della loro esecuzione e che i conferimenti possono essere costituiti da prestazioni d’opera o di servizi a favore della società e in tal caso i periti che debbono valutare i conferimenti diversi dal denaro non devono essere nominati dal Presidente del Tribunale.

 

Nuovo modello di Srl

La nuova società a responsabilità limitata viene identificata come modello autonomo rispetto alla società per azioni contenente, in particolare, un modello societario particolarmente elastico, che consente di valorizzare i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese.

La forma delle Srl (come tipo di società di capitali) viene, quindi, preferita per l’organizzazione di imprese di modeste dimensioni, a base familiare e comunque con compagine societaria ristretta.

 

Srl unipersonale

La Srl unipersonale è stata introdotta all’interno del nostro sistema legislativo nel 1993. Con la riforma del diritto societario, contenuta nel D.Lgs. n. 6/2003 (poi modificato dai D.Lgs. 37/2004 e 310/2004), è stata modificata la disciplina della Srl unipersonale.

Rispetto al precedente art. 2497 c.c., si ha il riconoscimento della responsabilità limitata all’unico socio di Srl anche qualora questi sia persona giuridica o persona fisica già socia di altra società di capitali unipersonali.

Affinché il socio unico possa limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali, è necessario che il conferimento sia interamente effettuato e che siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità che consiste:

– Nell’apposita comunicazione presso il Registro delle Imprese, a cura degli amministratori o dell’unico socio. Tale comunicazione deve essere depositata entro 30 giorni dall’iscrizione su libro soci (ante sua abrogazione) dell’operazione che ha condotto all’esistenza dell’unico socio;

– l’indicazione in ogni atto dell’unicità della compagine sociale.

Se la pubblicità non è eseguita tempestivamente, sorge la responsabilità illimitata dell’unico socio per tutte le obbligazioni sorte successivamente alla data di costituzione.

Con la Srl Unipersonale gli imprenditori possono fruire di tutte le agevolazioni senza però doverne condividere con altri la gestione e, allo stesso tempo, limitare la responsabilità patrimoniale al solo capitale conferito nella società.

Poi la tassazione sul reddito della società avviene indipendentemente dal reddito del socio.

 

Srl semplificata (art. 2463-bis c.c.)

La Srl semplificata è il nuovo modello societario che è stato introdotto dall’art. 3 del D.L. 1/2012 e dall’art. 9 co. 13 lett. a) del D.L. 76/2013, che ha arrecato modifiche all’art. 2463-bis c.c.. Tutto questo ai fini della promozione ed il sostegno delle attività imprenditoriali.

In tale modello societario, decisamente agevolato, il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato alla data di costituzione deve essere pari ad almeno € 1,00 ed inferiore a € 10.000,00.

Questi i vantaggi derivanti dall’uso della forma della Srl semplificata come, peraltro, evidenziati nel documento dell’Ordine dei Commercialisti di Roma:

– Viene prevista l’esenzione dell’imposta di bollo e di segreteria in sede di costituzione ed iscrizione nel Registro delle Imprese;

– non sono dovuti gli oneri notarili per la costituzione;

– sono previste agevolazioni per la concessione del credito da parte delle banche ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendono un’attività di impresa attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata. Ciò per effetto di quanto previsto dall’art. 44, co. 4 bis del D.L. n. 83 del 22.06.2012, modificato dall’art. 9, co. 14, del D.L. n. 76 del 28.06.2013.

Per quanto concerne la costituzione, la Srl semplificata (Srls) può essere formata con contratto o atto unilaterale da persone fisiche: il capitale sociale può essere detenuto da un unico socio oppure da una pluralità di persone fisiche.

In tale contesto, l’Ordine dei Commercialisti di Roma ricorda che prima delle modifiche apportate dal D.L. 76/2013, era previsto un requisito anagrafico che limitava la costituzione di tale tipo di Srl a soci persone fisiche di età non superiore a 35 anni. Adesso, invece, la costituzione può avvenire liberamente in ordine a detto requisito anagrafico.

Viene, inoltre, prevista l’adozione di un modello di statuto standard (allegato in Tabella A del D.M. 138/2012).

Il documento dell’Ordine romano passa, quindi, ad elencare i seguenti punti essenziali previsti nello Statuto, peraltro, resi inderogabili dal D.L. 76/2013.

Requisito soggettivo: la Srls può essere costituita solo da persone fisiche (pertanto, non sono ammesse le persone giuridiche).

Forma dell’atto: è ammesso solo l’atto pubblico;

Denominazione: Occorre specificare nella denominazione che si tratta di Srl Semplificata.

Amministrazione: l’amministrazione può essere affidata anche a non soci.

Capitale sociale: il capitale sociale, che varia da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 9.999,00, deve essere interamente versato in denaro agli amministratori della Società. Pertanto, rileva il documento dei Commercialisti romani, non viene previsto il conferimento in natura.

Viene poi precisato che le clausole del modello di cui al D.M. 138/2012 sono inderogabili.

La modificabilità viene consentita soltanto in caso di adeguamento a disposizioni di legge sopravvenute e non ancora recepite dal modello ministeriale, come ad esempio può essere modificata la clausola relativa al trasferimento delle quote per atto tra vivi a persone under 35, come conseguenza della soppressione del limite di età di 35 anni per la costituzione della Srls, oppure come quella dell’affidamento dell’amministrazione della società soltanto ai soci, amministrazione che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 76/2013, può ora coinvolgere anche non soci.

In relazione alla trasferibilità quote, viene chiarito che, in virtù del nuovo art. 2463-bis c.c., in atto non viene più previsto il limite alla circolazione delle quote, poiché non è più previsto il requisito soggettivo anagrafico dei 35 anni di età.

Riguardo, infine, la disciplina del capitale sociale in caso di perdite viene evidenziato il seguente contenuto della Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 131 del 05.03.2013 «la disciplina sulla riduzione del capitale oltre un terzo in conseguenza di perdite non al di sotto del minimo legale e quella sulla riduzione al di sotto del minimo legale (artt. 2482-bis e 2482 – ter c.c.) si applica anche alle Srls, con riferimento al diverso limite minimo del capitale sociale, pari a € 1,00, anziché € 10.000».

 

Società tra professionisti

Come ricorda l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, l’art. 10 della L. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità) ha previsto la nascita della «Società tra professionisti».

In particolare, rileva tale Ordine, é il co. 3 del citato art. 10 che consente la costituzione in una qualsiasi delle società previste dai titoli V e VI del libro V del codice civile per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

Quindi, è possibile costituire una Stp sotto forma di:

– Snc;

– sas;

– Srl;

– Srl semplificate;

– SpA;

– SapA;

– società cooperative (numero di soci non inferiore a tre).

Riguardo le condizioni affinché si possa costituire la società tra professionisti, occorre che l’atto costitutivo preveda:

– l’esercizio esclusivo dell’attività professionale da parte dei soci;

– l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi nonché cittadini di stadi membri UE purché in possesso di titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;

– il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società;

– criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale;

– la stipulazione di una polizza R.C. per i danni causati dall’esercizio dell’attività

professionale;

– le modalità di esclusione del socio cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;

– la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”.

Inoltre la partecipazione ad una società è esclusiva. Non è possibile partecipare ad altre Stp.

E’ poi disposto che i soci professionisti devono osservare il codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulta iscritta.

Come rileva il documento citato, poiché la società tra professionisti deve prima di tutto seguire le procedure previste per la forma societaria adottata, occorre iscrivere la Stp nell’Albo competente in relazione alla sede legale della società. Dopo che é avvenuta l’iscrizione presso l’Ordine di appartenenza ed attestata la qualifica di Stp dall’Ordine stesso, è necessario procedere alla richiesta d’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese già prevista per le società tra avvocati dall’art. 16 del D.Lgs 96/2001.

L’Ordine dei Commercialisti di Roma rimarca poi che la Stp può anche essere costituita per l’esercizio di più attività professionali (Stp multidisciplinare); in tal caso la società deve iscriversi all’Ordine competente per l’attività professionale che dallo statuto societario risulta essere prevalente.

Un problema interpretativo riguarda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Tale previsione pare contrastare con l’art. 2232 c.c. che consente al professionista di avvalersi di sostituti e ausiliari nello svolgimento della sua attività.

Per questo l’Ordine romano focalizza la propria attenzione nella responsabilità della prestazione, il cui adempimento è del socio e non della società. Quindi, l’incarico è conferito alla Stp mentre l’esclusiva e la responsabilità del suo competono è ai soci professionisti.

Peraltro, viene rammentato che il conferimento dell’incarico non può essere attribuito al singolo socio, ma deve essere affidato alla società; il cliente ha solo la facoltà di indicare il professionista destinatario della prestazione professionale.

In conclusione, viene ritenuto «immutato il carattere dell’infungibilità della prestazione, dovendosi configurare la forma societaria solo come un alternativa modalità di svolgimento della professione che rimane pur sempre fondato sull’intuitus personae».

Poiché l’incarico viene conferito dall’utente alla società, ne deriva che il rapporto contrattuale e la relativa responsabilità debba gravare su quest’ultima. Sul professionista che svolge l’attività grava una responsabilità extracontrattuale.

Per questo motivo è stato introdotto l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa da parte della società.

In particolare, riguardo il delicato problema se sia necessario che ogni socio professionista stipuli una ulteriore polizza assicurativa (o se sia sufficiente la polizza stipulata dalla Stp), è stata indicata la stipula di una polizza da parte della Stp con estensione di copertura anche ai soci professionisti. Pertanto, qualora un socio professionista eserciti esclusivamente la propria attività nell’ambito di una Stp e non anche in proprio non occorre che stipuli una ulteriore polizza assicurativa individuale.

Il Notariato del Triveneto, ha affermato che non sussiste un obbligo di prestare la propria opera a favore della Stp a titolo di conferimento d’opera.

Riguardo la problematica dell’identificazione dei soci non professionisti, la norma prevede la possibilità per le Stp di avere nella propria compagine sociale soci non professionisti che svolgano prestazioni tecniche e soci con la sola finalità di investimento.

In relazione alla definizione di prestazione tecnica è apparso verosimile presumere che il legislatore volesse riferirsi a soggetti che svolgono prestazioni di supporto tecnico-organizzativo all’interno dell’organizzazione, però l’espressione usata dalla legge non sembra escludere alcuna attività, salvo quella professionale in senso stretto.

L’identificazione, poi, dei soci con finalità di investimento risulta meno chiara. A parere dell’Ordine di Roma si tratta di un concetto che non esiste nel diritto societario se non per indicare i soci investitori, ovvero i soci che non partecipano all’amministrazione della società.

 

Vincenzo D’Andò

1 settembre 2014