La trasformazione di una Sas indebitata in SRL è possibile?

E’ possibile trasformare in Srl una società Sas in una situazione di forte indebitamento? Quali sono i riflessi per i soci della Sas?

Quesito:

Gent. mo Rag. Roberto Mazzanti, avrei bisogno di un suo autorevole parere.

Ho un quesito da porre relativamente ad una Sas.

Si tratta di una sas con quattro soci, due accomandanti e due accomandatari, svolge attività di bar e pasticceria dal 2006 e ogni anno chiude con un utile di €45.000 circa.

Ha debiti solo con l’esattoria, per Inps dipendenti e anche i soci accomandatari hanno circa € 30.000 di debiti ciascuno per contributi personali Inps non versati.

Per alleggerire il carico fiscale e contributivo vorremmo continuare l’attività in forma di srl (anche di quelle a capitale ridotto) con quattro soci ed un solo amministratore.

Vorrei essere consigliata su due strade da seguire:

  1. mettere in liquidazione questa società ( per i debiti che ci sono in esattoria faccio comunque una dilazione)e costituisco una srl nuova;

  2. trasformare questa sas in srl e continuare l’attività.

     

In entrambi i casi come mi devo regolare con le licenze?

Nel secondo caso i debiti in esattoria che fine fanno?

Tra queste due strade qual è la più conveniente e anche la meno costosa?

Risposta:

Premesso che questa Rubrica si occupa di Diritto Societario, risponderemo solo alle domande attinenti la materia, rinviando il gentile abbonato alla Redazione del Commercialista Telematico per gli altri quesiti.

Cosa che consigliamo per gli aspetti che a quanto sembra costituiscono il “cuore del problema”; cioè alleggerire il carico fiscale e contributivo.

Infatti, non è detto che nella s.r.l. i soci (quelli che lavorano nel bar-pasticceria) potranno risparmiare i contributi Inps commercianti, viste le norme attualmente in vigore.

Fatta questa premessa, veniamo agli aspetti societari del problema.

La liquidazione della s.a.s. attualmente operativa e la contemporanea costituzione di una nuova società, presuppongono questi passaggi:

  1. Avvio del procedimento di liquidazione (o convenzionale o legale, la liquidazione è necessaria in quanto esistono passività), quindi occorre un atto notarile;

  2. Pratiche camerali e fiscali relative a quanto sopra; il periodo ante-liquidazione va dichiarato ai fini fiscali separatamente dal periodo di liquidazione;

  3. Cessazione della liquidazione (la cui durata dipende dalla rapidità con cui si estinguono le passività) previa approvazione del rendiconto finale del Liquidatore

  4. Cancellazione della società

  5. Pratiche camerali e fiscali relative a quanto sopra

  6. Costituzione della s.r.l. (atto pubblico notarile)

  7. Apertura delle posizioni fiscali e previdenziali

Invece la trasformazione della s.a.s. in una s.r.l. non prevede tutti questi passaggi.

In effetti, dallo scorso mese di Giugno, è sufficiente la redazione dell’atto notarile di costituzione accompagnato non più da una vera e propria perizia sul capitale della società trasformata ma semplicemente da una relazione giurata (vedi art. 2500-ter c. 2 C.C.).

Inoltre è possibile (anche se improbabile) addirittura limitare la responsabilità degli ex-accomandatari che diventano soci di s.r.l., per i debiti pregressi, se i creditori sociali della s.a.s. non negano il loro consenso (vedi art. 2500-ter c. 2 C.C.).

Successivamente, si tratta di procedere alla dichiarazione dei redditi per la s.a.s. e per la s.r.l., nei termini di legge.

Mi pare che complessivamente sia meno costosa la procedura di trasformazione. E probabilmente anche più veloce.

Ma soprattutto mi sembra più aderente alla realtà dei fatti, dato che i soci non intendono cessare l’attività ma continuarla con un’altra forma societaria.

Coerentemente con la ratio della trasformazione, le licenze passano di mano dalla s.a.s. alla s.r.l. semplicemente attraverso una domanda di volturazione (atto peraltro dovuto).

Nella prima ipotesi, invece, le licenze dovrebbero essere riconsegnate al Comune dalla s.a.s.; mentre la s.r.l. dovrebbe richiederle ex-novo.

Infine, per quanto riguarda i debiti sociali, nel primo caso non passano alla s.r.l. e dovranno essere saldati dalla società morente e/o dai soci accomandatari.

Nella trasformazione, invece, i debiti della s.a.s. passano automaticamente alla s.r.l.. Quelli personali degli ex soci accomandatari restano però in capo agli stessi, non essendo debiti sociali ma personali.

20 Settembre 2014

Roberto Mazzanti