F24 telematici anche ai privati: attenzione a novità, limiti e sanzioni!

dal prossimo 1 ottobre cambiano le modalità di invio degli F24: in particolare, si riducono ulteriormente e drasticamente i casi di presentazione del modello cartaceo allo sportello, mentre diventa obbligatorio l’invio telematico in presenza di compensazione di crediti da parte del contribuente

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni con la Circolare n. 27/E del 19 settembre, avente ad oggetto il mutamento delle regole previste per effettuare i versamenti dei tributi e contributi utilizzando il modello F24.

Le novità sono state previste dall’art. 11, c. 2, del D.L. n. 66/2014, che ha reso obbligatorio, con decorrenza dal 1° ottobre prossimo, l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate o dal proprio istituto di credito o da Poste Italiane. Il modello F24 cartaceo sembra così destinato a scomparire del tutto, ma almeno per il momento l’affermazione non è corretta.

In ogni caso, per ciò che riguarda l’ambito applicativo della novità deve essere ricordato preliminarmente come i nuovi strumenti di pagamento non siano obbligatori per i tributi che devono essere versati mediante l’utilizzo del modello F23. Ad esempio l’imposta di registro o l’imposta di bollo potranno continuare ad essere versate presentando presso un istituto bancario o presso uno sportello delle Poste il tradizionale modello cartaceo.

L’Agenzia delle entrate ha di fatto previsto un “passaggio morbido” dall’applicazione delle vecchie regole alla novità. Infatti, potranno continuare ad utilizzare il modello cartaceo i contribuenti non in possesso del numero di partita Iva, che hanno in corso rateazioni di tributi il cui importo della rata (il totale a debito del modello F24) sia superiore a 1.000 euro.

La rateazione deve essere in corso alla data del 1° ottobre, cioè all’atto dell’entrata in vigore delle nuove regole. In questo caso l’utilizzo del modello cartaceo è consentito fino al 31 dicembre 2014.

Tuttavia, la soluzione individuata dall’Agenzia delle entrate non è limitata ai soli casi in cui la rateazione abbia quale oggetto tributi risultanti dal modello Unico. Essa trova applicazione ad ogni rateazione, purché in corso, come ricordato, alla data del 1° ottobre. Ad esempio la semplificazione riguarderà le rateazioni delle somme dovute sulla base di accertamenti con adesione, conciliazioni, ovvero rateazioni delle somme dovute sulla base di un preavviso di irregolarità ricevuto dal contribuente. In tale ipotesi, infatti, a parte il modello allegato al preavviso di irregolarità, il contribuente non riceve a domicilio i modelli precompilati relativi a ciascuna rata del piano di rateazione. Pertanto, dovrà procedere da solo alla compilazione delle deleghe bancarie. In presenza dei presupposti di legge, individuati dal citato D.L. n. 66/2014, non potrà più utilizzare il modello in formato cartaceo. L’univa deroga è prevista, come ricordato, per le rateazioni in corso alla data del 1° ottobre.

In ogni caso sarà necessario prestare attenzione in quanto se la rateazione dovesse protrarsi oltre il termine dell’anno (oltre il 31 dicembre del 2014), il Fisco considererà terminata la fase transitoria, e le rate successive dovranno essere versate unicamente mediante i servizi telematici.

Un’ulteriore deroga riguarda l’utilizzo dei crediti di imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. In tale ipotesi è possibile continuare a presentare il modello F24 cartaceo secondo la vecchia disciplina. Probabilmente le ragioni di questa diversa scelta risiedono nella possibilità da parte del Fisco di monitorare in altro modo gli utilizzi dei predetti crediti scongiurando sul nascere il rischio di comportamenti fraudolenti.

Sembra che la ratio della novità risieda nell’esigenza di ridurre i costi a carico dello Stato per la gestione della “carta”, ma in realtà la motivazione è completamente diversa. L’utilizzo dei servizi telematici consente di controllare quasi in tempo reale le compensazioni tra tributi diversi. Conseguentemente dovrebbero essere ridotte al minimo le frodi dovute alle compensazioni con crediti non spettanti o anche inesistenti.

Si tratta, nella sostanza, di un altro “giro di vite” alla possibilità di compensazione che se da una parte ha eliminato l’iniquità dovuta al cronico ritardo dello Stato nell’effettuare i rimborsi dei tributi, dall’altra ha reso possibili frodi realizzate con compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti. L’utilizzo di strumenti telematici consente, quindi, l’esercizio di un’azione di controllo molto più stringente rispetto al passato.

Parleremo di tutte le novità relative all’invio del modello F24 nella nostra videoconferenza di domani 24 settembre

23 settembre 2014

Nicola Forte