Analisi del decreto competitività 2014

il decreto competitività prevede molti spunti che possono aiutare il mondo imprenditoriale italiano: ecco un riassunto dei provvedimenti di aiuto alle imprese (agevolazioni all’agricoltura, i correttivi all’incentivo ACE, le agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali…)

Premessa generale

Con il Decreto Competitività n. 91 del 24 giugno 2014 , entrato in vigore il 25 giugno 2014 e convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014, il Governo ha disposto misure volte alla crescita economica e allo sviluppo delle imprese, al rilancio del settore agricolo e al contenimento dei costi sulle tariffe elettriche.

ANALISI PUNTI PRINCIPALI

Disposizioni in materia di imprese agricole: I controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l’accesso all’informazione sui controlli (data entrata in vigore 25 giugno 2014). Previste semplificazioni per le imprese agricole in materia di prevenzione incendi, nonché l’esenzione dalla tenuta del fascicolo aziendale per gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all’autoconsumo la cui produzione non superi 250 Kg di oli per campagna e semplificazioni amministrative sono state inserite anche per i produttori vitivinicoli. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. A tal fine il contratto deve essere redatto in forma scritta. Gli acconti IRPEF 2014 devono essere rideterminati senza tenere conto dell’eventuale detrazione spettante.

Interventi per il sostegno del Made in Italy: Alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e della acquacoltura (Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) nonché alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, é riconosciuto un credito d’imposta del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti, comunque non superiore a 50.000 €, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Inoltre per incentivare la creazione di nuove reti di imprese e lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40 % delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 curo, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile solo in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’Irap (per la piena operatività la norma necessita di apposito decreto interministeriale).

Incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura: Previsto un incentivo per l’assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato (18 – 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che non siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado). L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile per un massimo di 18 mesi. Le agevolazioni possono essere fruite anche in caso di assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano la forma scritta, siano di durata almeno triennale tali da garantire un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno. Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e comportare un incremento occupazionale. Il valore annuale dell’incentivo non può comunque superare per ciascun lavoratore assunto 3.000 euro se a tempo determinato e 5.000 euro se a tempo indeterminato. L’incentivo é riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Inoltre le deduzioni ai fini dell’IRAP previste per ogni lavoratore a tempo indeterminato vengono applicate ai produttori agricoli nella misura del 50% anche per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta a condizione che abbia lavorato almeno 150 giornate e che il contratto abbia almeno una durata triennale.

Uso del denaro contante e acquisti beni e servizi da soggetti UE: Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei Paesi UE o dello SEE (diversi dall’Italia) che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nel Paese di residenza del cessionario (in vigore dalla data di entrata in vigore della legge conversione).

Gestione rifiuti: Per l’operatività del Sistri viene disposta la proroga della decorrenza dal 3 marzo 2014 al 31 dicembre 2014. Inoltre si prevede la semplificazione delle operazioni di trasporto, stoccaggio, e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività d’impresa.

Disposizioni in materia di società cooperative di consumo: Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità prevalente, la quota degli utili netti annuali è fissata al 23% (per le altre cooperative resta il limite del 30% di cui all’art. 1, c. 464 L. n. 311/2004).

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 di importo non inferiore a 10 mila euro. Il credito d’imposta è calcolato sull’eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella predetta tabella realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la media che rileva ai fini dell’agevolazione è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della norma. Per avere diritto all’agevolazione i beni in questione devono essere mantenuti nell’impresa per almeno un triennio (non è ammessa la cessione a terzi o la destinazione degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto). L’agevolazione è inoltre subordinata all’utilizzo del bene agevolato in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d’imposta potrà essere fruito solamente a partire dal 2016 in tre quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione nel modello F24 (non è assoggettato al limite di 250.000 euro annuali). Il credito d’imposta sarà revocato se si accerta l’indebita fruizione (entrata in vigore dal 25 giugno 2014).

Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali commerciali e artigianali: Per l’esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano a scelta dell’imprenditore gli istituti della SCIA e dell’autocertificazione con controlli successivi (data di entrata in vigore della legge conversione).

Settore alberghiero e “condhotel: Vengono liberalizzati i cd. condhotel, abitazioni in condominio dove sarà possibile usufruire dei servizi tipici dell’hotel. Per condhotel si intendono gli esercizi alberghieri aperti al pubblico allo scopo di fornire alloggio, servizi accessori in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.

ACE Aiuto alla crescita economica: Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40%. Per i periodi d’imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. E’ stato introdotta , oltre alla possibilità di computare in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato,la possibilità di fruire di un credito d’imposta che deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo e deve essere utilizzato in diminuzione dell’Irap.

Quotazioni imprese e norme societarie: Al fine di facilitare e accelerare le procedure per l’avvio delle attività economiche , quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore procederà all’iscrizione immediata dell’atto. Abrogata la norma che prevede che la nomina del collegio sindacale nelle Srl è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (art. 2477 c. 2 c.c.) e pertanto il mancato obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore comporta giusta causa di revoca.

Misure a favore del credito alle impresa: In materia di ritenute da applicare sugli interessi e sui redditi di capitale è stato previsto che la ritenuta d’acconto del 12,50 % non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da: enti creditizi stabiliti nell’UE; imprese di assicurazione costituite e autorizzate o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti nell’UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo SEE.

Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricitàprodotta da impianti fotovoltaici: Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta e favorire le energie rinnovabili, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici con le seguenti modalità: a decorrere dal secondo semestre 2014, con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’armo successivo; a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200kW è rimodulata sulla base di tre opzioni a scelta dell’operatore.

8 settembre 2014

Celeste Vivenzi