Le novità in materia di diritto societario

Il “Decreto competitività” ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina societaria regolata dal codice civile: ecco una rassegna delle principali novità e semplificazioni.

Diritto societario: quadro normativo

Il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (c.d. “Decreto competitività”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, ed entrato in vigore in data 25 giugno 2014, oltre a stabilire diverse agevolazioni per le imprese ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina societaria regolata dal codice civile.

 

Decreto competitività

Nel c.d. “Decreto competitività”, peraltro, vi figurano:

  • Nuove agevolazioni per il settore agricolo (crediti d’imposta, incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori, riduzione del cuneo Irap, detrazione per l’affitto di terreni e nuova misura di rivalutazione dei terreni);
  • un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, a partire dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, per importi superiori alla media dei cinque esercizi precedenti;
  • la c.d. “super ACE” (rendimento nozionale del patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio) per le società quotate e la possibilità di trasformare l’eccedenza ACE in un credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP.

 

Riduzione della soglia minima del capitale sociale necessario per la costituzione di una S.p.A.

L’art. 20, comma 7 del “Decreto competitività” ha modificato il contenuto dell’art. 2327 C.C.; per effetto di tale modifica il capitale sociale minimo per la costituzione di una società per azioni o di una società in accomandita per azioni è passato da € 120.000,00 ad € 50.000,00, con possibilità per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite previa opportuna modifica statutaria.

 

Nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.

L’art. 20, comma 8 del “Decreto competitività” ha abrogato il comma 2 dell’art. 2477 C.C. che prevedeva l’obbligo per le S.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A. di nominare l’organo di controllo o il revisore ed ha apportato le conseguenti modifiche ai commi 3 e 6 del medesimo articolo.

Per effetto di tale abrogazione l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (atteso il richiamo dell’articolo 2477 C.C. contenuto nell’articolo 2543 C.C.) non è più collegato all’entità del capitale sociale delle medesime.

 

La presenza dell’organo di controllo nelle S.r.l. è dunque obbligatoria unicamente qualora:
  • per 2 esercizi consecutivi la società ha superato 2 delle seguenti soglie dimensionali:
    – (a) almeno € 4.400.000,00 di attivo dello stato patrimoniale,
    – (b) almeno € 8.800.000,00 di ricavi delle vendite e delle prestazioni,
    – (c) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio;
  • la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
  • la società controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

 

Trasformazione di una società di persone in una società di capitali

modifiche al diritto societario nel decreto competitività 2014L’art. 20, comma 5 del “Decreto competitività” ha sostituito il comma 2 dell’art. 2500 ter c.c. prevedendo che, in caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione, determinato in base ai valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, possa risultare, oltre che da una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale ex articolo 2343 C.C., anche dalla documentazione richiesta dall’art. 2343 ter C.C. (in caso di trasformazione in S.p.A.) o dall’art. 2465 C.C. (in caso di trasformazione in S.r.l.).

Ne consegue che:

  • in caso di trasformazione in S.p.A. la relazione dell’esperto non è necessaria qualora sia prodotta la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2343 ter c.c. in materia di conferimento di beni in natura o crediti;
  • in caso di trasformazione in S.r.l. la relazione dell’esperto non è necessaria qualora sia presentata la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2465 c.c. in materia di conferimento di beni in natura o crediti.

 

 

Modifiche della disciplina della S.p.A.

Il Decreto Competitività ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla disciplina delle S.p.A. quotate e non.

Il nuovo art. 127 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 prevede che, in deroga all’art. 2351, comma 4 c.c., gli statuti delle S.p.A. quotate possono disporre che sia attribuito un voto maggiorato (cd. voto plurimo), fino ad un massimo di 2 voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi.

In tale caso gli statuti possono altresì prevedere che il socio al quale spetti il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

 

In caso di recesso del socio e liquidazione delle azioni

L’art. 20, comma 3 del “Decreto competitività” modifica il disposto dell’art. 2437 ter, comma 3 c.c., prevedendo la possibilità per le S.p.A. quotate, in caso di recesso del socio e liquidazione delle azioni, di determinare il relativo valore di liquidazione non soltanto sulla base delle media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso ai sensi dell’art. 2437 ter, comma 3 c.c., ma anche, se previsto dallo statuto, utilizzando i criteri di cui ai commi 2 (consistenza patrimoniale della società e relative prospettive reddituali) e 4 (altri criteri) del medesimo articolo, a condizione, tuttavia, che tale valore non sia inferiore a quello risultante dall’applicazione del valore medio di cui all’arti. 2437 ter, comma 3 c.c.

 

Le semplificazioni introdotte dal “Decreto competitività” alla disciplina delle S.p.A. quotate riguardano anche:
  • la soppressione dell’obbligo previsto dall’art. 125 bis del TUF, di pubblicare per estratto, sui giornali quotidiani nazionali, l’avviso di convocazione dell’assemblea;
  • la sostituzione dell’obbligo previsto dall’arti. 122 del TUF, di pubblicare i patti parasociali per estratto sulla stampa quotidiana, con la pubblicazione degli stessi sul sito internet della società.

 

Acquisto da promotori, fondatori, soci e amministratori per almeno un decimo del capitale sociale

Il “Decreto competitività” apporta alcune modifiche anche all’art. 2343 bis c.c. il quale detta la procedura per l’acquisto da parte della società di azioni da promotori, fondatori, soci e amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale.

Le modifiche concernono la possibilità per l’alienante di presentare, in alternativa alla relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale, la documentazione prevista all’art. 2343 ter, commi 1 e 2 C.C. (documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2343 ter C.C. in materia di conferimento di beni in natura o crediti).

 

Diritto di opzione spettante ai soci

Il “Decreto competitività” modifica il comma 2 dell’art. 2441 c.c., il quale detta la disciplina per l’esercizio del diritto di opzione spettante ai soci, introducendo l’obbligo di rendere nota l’offerta di opzione sul sito internet della società e riducendo a 15 giorni il termine minimo concedibile per l’esercizio dell’opzione.

 

 

Modifiche alla disciplina in tema di obbligazioni e cambiali finanziarie

L’art. 21 del “Decreto competitività” apporta alcune modifiche alla disciplina dettata in materia di tassazione degli interessi e degli altri proventi delle obbligazioni e di altri titoli similari.

A seguito della modifica del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996 è previsto che anche agli interessi ed agli altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e delle cambiali finanziarie non negoziati e non emessi da S.p.A. con azioni negoziate o da banche non si applica la ritenuta del 20% qualora tali titoli siano detenuti da uno o più investitori qualificati.

Infine con la sostituzione del comma 9 bis dell’art. 32 del D.Lgs. n. 83/2012 viene stabilito che la ritenuta del 20% non si applica anche agli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in europa, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati.

 

 

 

a cura di Vincenzo D’Andò

22 luglio 2014