Stufa a pellet ed IVA agevolata 10%

l’acquisto ed installazione di una stufa a pellet gode di IVA agevolata solo se idonea a riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento?

L’art. 7, c. 1, lett. b, della Legge del 23 dicembre 1999, n. 488 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, previsti dall’art. 31, primo comma, lettere a) e b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata quali, ad esempio, le singole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall’utilizzo di fatto dei suddetti immobili (C.M. n.71/E del 07.04.2000).

L’aliquota Iva ridotta al 10% si applica, altresì, sulle prestazioni di manutenzione ordinaria obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione di parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi) in caso di usura, a fronte delle quali sono corrisposti canoni annui: anche gli interventi di revisione e controllo obbligatori degli impianti privati di riscaldamento (prescritti dal DLgs. n. 192/2006 e dal successivo D.Lgs. n. 311/2006) devono essere assoggettati all’aliquota IVA agevolata del 10% e non a quella ordinaria (R.M. n. 15 del 4 marzo 2013).

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 10% riguarda sia le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione dei predetti interventi che l’acquisto delle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato: detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e per gli stessi non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai finì del trattamento fiscale. A tale regola fanno eccezione, però, i beni cosiddetti di valore significativo, la cui individuazione è stata effettuata con decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999: rientrano nel novero dei beni significativi, ad esempio, le caldaie, gli ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni. Per detti beni opera, infatti, una particolare limitazione: l’aliquota ridotta deve applicarsi, infatti, solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione (comprensivo delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata) ed il valore dei predetti “beni significativi”.

Questo meccanismo comporta, di fatto, che, se il valore del bene “significativo” non supera il 50 % di quello complessivo dell’intervento, quest’ultimo risulta interamente agevolato.

 

Recentemente, sono stati chiesti taluni chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in ordine alla corretta aliquota IVA applicabile nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, mediante la fornitura di stufe a pellet.

In particolare, al contribuente istante premeva conoscere se le predette stufe potessero essere assimilate alle “caldaie”, consentendo in tal caso l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento con le limitazioni previste per i “beni significativi” di cui al DM 29 Dicembre 1999. La predetta richiesta di chiarimento trovava giustificazione dal fatto che, qualora la stufa a pellet fosse stata assimilata ad un bene significativo, nell’ambito di un intervento di ristrutturazione, l’aliquota ridotta avrebbe potuto subire delle limitazioni che diversamente (non assimilazione a bene significativo) non avrebbe subito.

 

Preso atto della suddetta richiesta, l’Agenzia delle entrate (interpello n. 954-31/2014 del 22.05.2014) ha preliminarmente precisato che l’elenco dei beni significativi, per i quali deve applicarsi l’aliquota IVA agevolata del 10%, ancorché tassativo, può comunque ricomprendere beni che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco, ma che per specifiche caratteristiche o esigenze commerciali assumono una diversa denominazione. In buona sostanza, i termini utilizzati per l’individuazione dei beni significativi devono comunque intendersi nel loro significato generico e non in senso tecnico. Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile alle cessioni con posa in opera di stufe a pellet, nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa, occorre valutare se dette stufe, in considerazione delle loro caratteristiche tecniche, abbiano o meno la stessa funzionalità delle caldaie intese, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. g), del DLgs. 19 agosto 2005, n. 192, come “il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione“.

 

Da questa definizione deriva che il trattamento IVA può variare a seconda che la stufa a pellet venga utilizzata come impianto generatore di calore, da utilizzare per riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento, oppure come impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente, senza possibilità di alimentare il sistema di riscaldamento.

Nel primo caso, infatti, la stufa svolge la medesima funzione tecnica di una caldaia, con la conseguenza che l’aliquota IVA ridotta al 10% deve applicarsi con le limitazioni dei beni significativi, ovvero fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione (comprensivo dei beni necessari) ed il valore dei beni significativi.

Nel secondo caso, invece, la stufa non può essere assimilata alla caldaia e, quindi, potrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi che, se realizzata nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata, avrà diritto alla applicazione della aliquota ridotta del 10% sull’intera base imponibile della prestazione.

 

11 giugno 2014

Sandro Cerato