Studi di settore: la compilazione dei dati dei dipendenti, collaboratori e amministratori

nella compilazione dei dati relativi agli studi di settore vi sono sempre dubbi nei righi dedicati a dipendenti e collaboratori, in particolare quando i dati riguardano l’attività del socio amministratore

Parleremo della compilazione degli studi di settore nella nostra videoconferenza del 25 giugno 2014

La corretta applicazione degli studi di settore, e la conseguente corretta analisi di normalità, congruità e coerenza sono subordinate alla corretta compilazione dei dati strutturali e contabili richiesti dal modello per la comunicazione dei dati degli studi di settore e, tra questi, assumono significativa rilevanza quelli riconducibili al personale addetto all’attività.

I dati relativi al personale addetto all’attività, come noto, devono essere indicati nel quadro A del modello degli studi di settore.

Il quadro propone un distinguo in due macro gruppi di addetti:

  • I lavoratori dipendenti che sono valorizzati sulla base delle giornate retribuite;

  • I lavoratori diversi dai lavoratori dipendenti che sono valorizzati per teste e normalizzati in ragione della prevalenza o della percentuale del tempo impiegato nell’attività di impresa oltre che, per alcuni di essi, in ragione del costo sostenuto indicato nei righi F16 o F19.

Va precisato in particolare che per i soci amministratori, per gli associati in partecipazione non di capitale, la valorizzazione avviene per teste e la normalizzazione è unicamente effettuata sulla base della percentuale del tempo prestato.

1 – LA VALORIZZAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

I lavoratori, a fini dell’applicazione degli studi di settore, sono valorizzati in ragione delle giornate retribuite e in ragione del costo sostenuto nell’esercizio dell’attività, indicato nel rigo F19.

Le giornate retribuite, di cui deve essere data indicazione nei specifichi righi da A01 a A04, differenziati in ragione della tipologia contrattuale di assunzione, devono essere valorizzate in facendo riferimento ai dati desumibili dai modelli di denuncia inviati all’Ente previdenziale (modello Uniemens).

Tra i lavoratori dipendenti da indicare nel quadro A occorre computare anche i lavoratori distaccati che devono essere valorizzati dall’impresa distaccataria, come pure i lavoratori somministrati da valorizzar, per un numero di giornate retribuite pari al rapporto tra il totale delle ore desumibile dalle fatture emesse dalla società interinale e il termine di 8.

2 – LA VALORIZZAZIONE DEI LAVORATORI DIVERSI DAI LAVORATORI DIPENDENTI

Nella valorizzazione dei lavoratori diversi da quelli riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente, occorre dapprima analizzare alcuni criteri generali che di seguito si propongo in sintesi:

  1. Per il personale addetto all’attività a numero è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo di imposta cui si riferisce il modello degli studi di settore (istruzioni quadro A); In altri termini vanno rilevati solo i dati riconducibili al personale addetto con riferimento a rapporti esistenti al termine del periodo di imposta con esclusione di quelli cessati in data antecedente; nel caso l’attività è cessata prima del 31 dicembre si deve fare riferimento alla situazione alla data di cessazione dell’attività (istruzioni generali pagina 5);

  2. Non vanno indicati gli associati in partecipazione e soci di solo capitale;

  1. Non sono considerati soci di capitali quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e assistenziali o anche solo assicurativi nonché i soci amministratori.

Tanto precisato, nel seguente schema sono individuati i valori che devono essere indicati per il personale addetto non dipendente:

  1. Numero dei CO.CO.PRO. O CO.CO.CO. con attività prevalente nell’impresa;

  1. Numero CO.CO.PRO. O CO.CO.CO. con attività non prevalente nell’impresa;

  1. Numero Collaboratori familiari o coniuge dell’azienda coniugale (con indicazione della % tempo attività);

  1. Numero Coadiuvanti familiari (non impresa familiare) (con indicazione della % tempo attività);

  1. Numero Associati in partecipazione (con indicazione della % tempo attività);

  1. Numero soci amministratori (con indicazione della % tempo attività);

  1. Numero dei soci non amministratori (esclusi quelli a cui è corrisposto un compenso come dipendente, co.co.pro.) (con indicazione della % tempo attività);

  1. Numero di amministratori non soci con attività inerente a quella della società che non possono essere inseriti negli altri righi (dipendenti, co.co.pro.).

Fatta eccezione per i co.co.pro. e per gli amministratori non soci, la cui valorizzazione è effettuata per teste e la normalizzazione in ragione della prevalenza nell’esercizio dell’attività dell’impresa (oltre che in ragione dei dati indicati nel quadro F), per tutti gli altri addetti non dipendenti la normalizzazione è effettuata in ragione del tempo prestato nell’attività economica di cui è lo studio di settore.

La determinazione di tale variabile si rappresenta alquanto complessa e difficoltosa essendo l’unico parametro di riferimento quello riconducibile al rapporto tra il tempo effettivamente impiegato dal lavoratore e quello, astratto, di un lavoratore a tempo pieno e per l’intero periodo di imposta.

La difficoltà è da ricondurre al fatto che resterà difficile al contribuente dare dimostrazione del tempo di effettivo impiego del collaboratore piuttosto che del socio nell’attività dell’impresa.

Tale è la difficoltà che l’amministrazione è intervenuta con più documenti di prassi nel tentativo di fornire indicazioni utili e operative sia al contribuente, per quanto alla fase di compilazione dei modelli, che ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, per quanto alla fase di verifica e controllo.

In sostanza, secondo l’amministrazione finanziaria, per i collaboratori dell’impresa familiare la valorizzazione della percentuale del tempo impiegato nell’attività dell’impresa dovrà essere determinata tenendo conto della percentuale di utile attribuito ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, mentre per i soci iscritti ad una delle gestioni di previdenza prescritta per i lavoratori autonomi, la valorizzazione dovrà essere fatta partendo da una presunta partecipazione all’attività di impresa pari al 100% e che percentuali inferiori al 50% sono da ritenersi, in prima approssimazione, incompatibili con una tale situazione previdenziale.

In ogni caso il contribuente potrà fornire, mediante prova documentale o con altri mezzi di prova, diverse valorizzazioni della percentuale in trattativa.

Potrebbe essere il caso in cui il socio, iscritto all’INPS, eserciti contestualmente altre attività d’impresa (per il quale caso appare giustificabile anche una percentuale pari a zero nel modello della società sempre ché il socio non sia assicurato all’INAIL) ovvero partecipi altre società (per il quale caso sarà opportuno rappresentare una percentuale complessiva pari al 100% distribuita nei modelli delle diverse società partecipate).

A completamento si riportano di seguito gli estratti delle circolari dell’amministrazione finanziaria.

Cir. 32/2005:

Collaboratori impresa familiare: tenuto conto che la disposizione dell’articolo 5 del TUIR presuppone la sussistenza di due requisiti fondamentali (vale a dire di aver prestato la propria attività di lavoro nell’impresa in modo “continuativo e prevalente”, nel periodo d’imposta) deve ritenersi che la “continuità” e la ” prevalenza”, il primo in termini di tempo e il secondo inteso sia in termini di tempo che di apporto qualitativo, costituiscano due elementi fondamentali per la determinazione della predetta percentuale da riportare negli appositi campi del quadro A.

SOCI: Se il socio con occupazione prevalente non esercita alcuna altra attività ovvero non sia in grado di dimostrare ulteriori attività svolte, la percentuale da indicare nel predetto rigo dovrebbe essere pari o almeno prossima al 100% in relazione a ciascun socio avente tali caratteristiche.

Tuttavia, considerato che detti soci e associati devono avere i requisiti dell’occupazione prevalente nella società, devono ritenersi incoerenti indicazioni delle predette percentuali non superiori al 50 per cento, per ciascun socio o associato in partecipazione, fermo restando naturalmente la possibilità da parte del contribuente di dimostrare la veridicità delle informazioni dichiarate nel quadro A.

CIR 23/2006

Con riferimento ai collaboratori dell’impresa familiare, deve comunque sussistere anche una correlazione con quanto dichiarato sia dal titolare dell’impresa familiare, sia dal familiare che collabora nell’impresa, in applicazione al disposto dell’articolo 5, comma 4, del TUIR.

Con riferimento invece ai soci e agli associati in partecipazione, con occupazione prevalente nell’impresa, ai fini dell’indicazione della percentuale di lavoro prestato resta fermo, in linea generale, il criterio del tempo effettivamente prestato nella società, e ciò indipendentemente dalla percentuale di partecipazione agli utili societari, così come riportato nelle apposite istruzioni al quadro A del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, a condizione che tale situazione risulti da apposita documentazione o altra prova idonea.

SOCIO AMMINISTRATORE

Nella compilazione del quadro A assume rilevante significato la corretta compilazione del rigo A10, che ospita l’indicazione dei dati relativi al socio amministratore di società di capitali e di persone.

Gli attuali studi di settore, valorizzano i soci amministratori per teste con normalizzazione da effettuarsi in ragione del tempo impiegato (da indicare nella seconda colonna del rigo A10).

Le istruzioni precisano che, nella seconda colonna del rigo A10 deve essere indicata la percentuale dell’apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l’attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratori per le quali non è previsto un corrispettivo.

Per la determinazione della percentuale dell’apporto di lavoro si dovrà fare corretta applicazione dei criteri sopra esposti.

La compilazione del quadro A, con riferimento ai soci amministratori, deve essere sincronizzata con i dati da indicare nei righi F16 e F19:

– F16 prestazioni di servizi, nel campo 2 deve essere indicato il costo dell’amministratore socio di società di capitali, pari ai compensi lordi, comprensivo degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali, e dei rimborsi spese;

– F19 costi lavoratori: nel campo 5 vanno indicati l’ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci di società di persone per l’attività di amministratore compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e i rimborsi spese.

La compilazione dei campi 2 e 5 consente di neutralizzare, nella funzione di regressione del calcolo del ricavo puntuale, l’incidenza del costo per servizi e del costo per il personale dipendente, riconducibile alla quota parte di tali costi imputabile ai compensi per gli amministratori soci.

Nelle circolari 34/E/2010, 30/E/2011, 30/E/2012, è precisato che l’importo da indicare nei campi sopra citati deve essere riferito unicamente al compenso corrisposto ai soci per l’attività di amministratore e che nel caso in cui l’impresa corrisponda al socio amministratore compensi ad altro titolo, ad esempio perché il socio svolge anche altre attività in base a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, detti compensi non devono essere compresi nell’importo da indicare nei campi 2 del rigo F16 ovvero nel campo 5 del rigo F19.

Infine, nei documenti di prassi richiamati è ulteriormente precisato che gli importi indicati nel campo 5 del rigo F19 (compenso amministratore socio di società di persone), qualora derivino da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere indicati anche nel precedente campo 4 del medesimo rigo, secondo le modalità previste dalle relative istruzioni.

Ciò che non è stato perfettamente chiarito è se le situazioni sopra indicate, amministratore al quale è corrisposta altra attribuzione patrimoniale riconducibile ad un diverso rapporto con la società, quale quello di lavoro dipendente o co.co.pro., si debba procedere, proprio con riferimento a tale secondo rapporto, anche alla compilazione degli appositi righi del quadro A.

A tal fine appare utile riportare l’inciso “ATTENZIONE” indicato nelle istruzioni alla compilazione del quadro A:

Le informazioni RELATIVE ALL’ATTIVITA’ INERENTE LA QUALFICA DI SOCIO AMMINISTRATORE, devono essere fornite in corrispondenza del rigo “soci amministratori”, indipendentemente dalla natura del relativo rapporto intrattenuto con la società (collaborazione, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri righi del presente quadro.

Si ritiene quindi che, laddove l’amministratore sia anche dipendente della società, la corretta compilazione del quadro A implichi non solo la compilazione del rigo A10 ma anche la compilazione dello specifico rigo previsto per i lavoratori dipendenti in cui dare rappresentazione della dinamica di tale rapporto di impiego nell’attività di impresa.

In sintesi si ritiene che per il socio amministratore senza compenso e dipendente della società si debba procedere come segue:

  1. Nel quadro A10 si dovrà indicare la percentuale per l’attività svolta unicamente come amministratore;

  2. Negli altri righi del quadro A, dedicati ai lavoratori dipendenti, si dovrà dare indicazione delle informazioni per le attività diverse da quelle di amministratore;

  3. Nel rigo F19, costi del personale, il costo come lavoratore dipendente o collaboratore.

Va da se che, se all’amministratore è corrisposto anche uno specifico compenso per l’attività di amministratore, questo dovrà essere indicato anche negli appositi campi del rigo F16 o F19 per neutralizzarne la valorizzazione ai fini della regressione del calcolo del ricavo puntuale.

Quanto sopra sembra essere conferma con le indicazioni alle istruzioni del quadro A e di cui sopra.

Infatti, nonostante la non felicissima formula della precisazione fornita nelle istruzioni, appare appagante l’interpretazione secondo la quale la stessa sia da riferire unicamente ed esclusivamente ai rapporti tra società e socio amministratore, riconducibili esclusivamente a quelle aventi ad oggetto l’attività di amministratore.

E’ evidente che la procedura proposta genererà ricavi puntuali più alti e situazioni più gravose per il contribuente ed è pertanto da auspicio una rapida presa di posizione dell’amministrazione che si spera smentisca in pieno l’interpretazione fornita.

Parleremo della compilazione degli studi di settore nella nostra videoconferenza del 25 giugno 2014

19 giugno 2014

Mario Agostinelli