Fermo amministrativo: la competenza del giudice ordinario

il giudice tributario deve verificare la natura del credito da cui deriva il preavviso di fermo e solo se si tratta di crediti di natura tributaria può trattenere la causa, altrimenti deve rimetterla al giudice ordinario

Il giudice tributario deve verificare la natura del credito e solo se si tratta di crediti di natura tributaria può trattenere la causa altrimenti deve rimetterla al giudice ordinario.

Quanto precede è contenuto nella sent. n. 1817 del 24/03/2014 della CTR di Roma da cui emerge che se i crediti derivano da contravvenzioni al codice della strada o da contributi previdenziali i relativi contenziosi sono di competenza del giudice ordinario.

Il preavviso di fermo è l’atto mediante il quale gli enti competenti pongono in essere la riscossione coattiva di crediti insoluti ed è inoltre previsto dal codice della strada, come sanzione accessoria a determinati tipi di infrazione. Il fatto che il preavviso non sia ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili espressamente previsti dall’art. 19 d lgs n. 546 del 1992 non costituisce un ostacolo atteso che detta elencazione va interpretata in modo estensivo. La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto una pretesa creditoria di natura tributaria è impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente, destinatario del fermo, la pretesa tributaria (Cass, SU, 11087/2010).

In fatto il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo emesso da Equitalia in conseguenza della mancata notifica delle cartelle di pagamento riguardanti contributi INPS e omesse tasse automobilistiche. La CTP ha accolto il ricorso atteso che nessuna delle amministrazioni convenute aveva dimostrato la ritualità della notifica dei preavvisi di fermo. L’INPS ha impugnato la decisione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine al preavviso di fermo di beni mobili registrati.

La CTR ha affrontato preliminarmente la questione riguardante il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria in ordine al citato preavviso di fermo ritenendo che la competenza circa i provvedimenti riguardanti i beni mobili registrati appartiene al giudice tributario, come prevede l’art. 19 del D Lgs n. 546/92. Tal disposizione, comunque, deve essere coordinata con la norma di cui all’art. 2 dello stesso decreto che ha esteso la competenza del giudice tributario alle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. Il medesimo articolo esclude però dalla giurisdizione tributaria gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Alla luce di quanto precede, il giudice tributario deve verificare, dinanzi all’impugnativa di un atto di fermo di veicoli, la natura del credito e solo se si tratta di crediti di natura tributaria, deve trattenere la causa, diversamente deve rimetterla dinanzi al giudice ordinario.

Nel caso in esame i giudici tributari, accertato che tutti i crediti alla base del provvedimento di preavviso di fermo derivano da contravvenzioni al codice della strada e crediti contributivi di cui è competente l’INPS, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario dichiarando la nullità della sentenza impugnata.

6 maggio 2014

Enzo Di Giacomo