Differimento degli obblighi contributivi durante le ferie, si avvicina la scadenza

attenzione, entro il mese di maggio occorre presentare l’istanza contenente la richiesta per il differimento degli obblighi contributivi durante i periodi di ferie collettive

In occasione delle ferie collettive, che determinano la chiusura dell’azienda e la sospensione di ogni attività lavorativa, il datore di lavoro potrebbe trovarsi nell’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge i quali, infatti, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga a cui la denuncia si riferisce: nel caso in cui il termine cada di sabato, domenica o giorno festivo, il pagamento si considera comunque effettuato tempestivamente, qualora lo stesso venga perfezionato entro il primo giorno utile successivo non festivo.

Tuttavia, al fine di evitare che, nei periodi di sospensione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro possa incorrere nelle sanzioni previste per mancati versamenti contributivi, il legislatore riconosce a quest’ultimo la possibilità di differire gli adempimenti nei confronti degli Istituti previdenziali (contributi previdenziali ed assistenziali), previa presentazione di apposita istanza telematica da inoltrare entro e non oltre il 31 maggio dell’anno in cui si richiede il differimento dei versamenti: il differimento in parola non riguarda solo il termine di versamento dei contributi (da effettuare con il mod. F24), ma anche la presentazione de flusso Uniemens.

Da un punto di vista prettamente operativo, quindi, il differimento per ferie collettive riguarda il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura, ma che materialmente si trova nell’impossibilità di effettuare nei termini di legge (16 del mese successivo al periodo di paga): trattasi, infatti, di adempimento che avrebbe dovuto essere effettuato nel mese in cui cadono le ferie. Pertanto, se un’azienda dovesse decidere di sospendere l’attività nel mese di agosto 2014, difficilmente potranno essere versati i contributi previdenziali relativi al mese di luglio 2014, entro il termine del 20 agosto 2014. Si rammenta, al riguardo, che, a norma dell’art. 3-quater del D.L. n. 16/2012, gli adempimenti fiscali e il versamento di imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° agosto al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto. Tuttavia, inoltrando la richiesta all’INPS entro il 31.05.2014 (ed in presenza di apposita autorizzazione), il datore di lavoro potrà versare tali contributi entro e non oltre il 16 settembre 2014 e presentare il flusso Uniemens entro il 30.09.2014.

A questo proposito, è bene precisare che, se l’istanza dovesse essere presentata per periodi di ferie a cavallo di due mesi, il differimento sarà concesso per gli adempimenti che avrebbero dovuto effettuarsi nel mese nel quale cade la maggior parte del periodo feriale. Peraltro, il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi di luglio o agosto rispettando, però, il predetto termine del 31 maggio per l’invio dell’istanza: in ogni caso, il differimento contributivo può essere concesso solamente una volta nel corso dell’anno anche se la chiusura per ferie collettive si protrae per meno di un mese, purché la chiusura “determini una obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti”.

La richiesta di autorizzazione al differimento dei contributi deve essere presentata utilizzando esclusivamente il canale telematico dell’INPS, tramite l’apposita sezione presente sul sito dell’Istituto “Servizi Online”. In particolare, deve essere utilizzato il “Modulo 445 – Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”, accessibile dal “cassetto previdenziale” dell’area “Aziende consulenti e professionisti” (area DiResCo). A seguito dell’autorizzazione, i datori di lavoro devono effettuare, in un’unica soluzione, il versamento sia dei contributi che dei relativi interessi di differimento: il versamento in parola comprende, infatti, oltre all’ammontare dei contributi previdenziali differiti per ferie collettive, anche la maggiorazione degli interessi di dilazione al tasso annuo fissato (con decorrenza 13 novembre 2013) nella misura del 6,25% (Tur 0,25% + 6 punti percentuali). Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni del predetto tasso d’interesse, nel periodo intercorrente tra la presentazione e l’accoglimento della domanda di differimento, occorrerà applicare il saggio di interesse che l’Inps comunicherà in sede di concessione dell’autorizzazione della dilazione, a nulla rilevando che, successivamente alla suddetta comunicazione, il Tur dovesse subire ulteriori modifiche: in ogni caso, quindi, si dovrà applicare l’aliquota che l’Inps indicherà nella lettera di autorizzazione.

26 maggio 2014

Sandro Cerato