Bonus IRPEF: attenzione ai casi particolari

il bonus da 80 euro al mese per i titolari di lavoro dipendente va gestito con attenzione quando si cambia datore di lavoro: ecco le regole per il “passaggio” da un rapporto di lavoro ad un altro e per i rapporti di lavoro contestuali

L’art. 1 del DL 24.4.2014 n. 66, entrato in vigore il 24.4.2014 e in corso di conversione in legge, ha previsto, per il 2014, un credito d’imposta destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 26.000,00.

 

 

In merito alla fruizione del beneficio in argomento si è espressa repentinamente l’Agenzia delle Entrate (con la circolare del 28.4.2014 n. 8) chiarendo, tra l’altro, che i sostituti d’imposta avrebbero dovuto riconoscere detto bonus, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, dimenticandosi, però, di regolare tutti i rapporti particolari, tra sostituto e lavoratore, che si sarebbero potuti facilmente verificare nella prassi quotidiana. A colmare tale lacuna è intervenuta, nuovamente, l’Amministrazione Finanziaria, ponendo la parola fine a talune questioni interpretative in merito alla corretta attribuzione del beneficio in argomento (C.M. 14.5.2014 n. 9). Di sicuro interesse, sono le indicazioni fornite a favore di quei contribuenti che, nel corso del presente periodo d’imposta, maturano (o hanno già maturato) più rapporti di lavoro consecutivi con diversi datori di lavoro. Sul punto, viene precisato che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il lavoratore cessato ha il diritto di ricevere dal sostituto, entro dodici giorni dalla richiesta, il modello CUD. Peraltro, qualora l’interruzione del rapporto di lavoro si verificasse successivamente all’erogazione del bonus, il sostituto sarà tenuto ad indicare, nelle annotazioni del CUD 2014 con codice ZZ (fino alla data di pubblicazione del modello CUD 2015), i dati concernenti l’importo del credito erogato, ovvero l’importo del credito maturato e non erogato al lavoratore.

 

Successivamente, qualora il lavoratore cessato dovesse intraprendere una nuova attività lavorativa di lavoro subordinato, quest’ultimo potrà consegnare il predetto modello CUD al nuovo datore di lavoro, il quale dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo da erogare nei periodi di paga successivi. In tale circostanza, peraltro, il nuovo sostituto d’imposta dovrà:

  • verificare la “capienza” dell’imposta lorda (rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato) tenendo conto dell’importo del reddito (reddito indicato a campo 1 del CUD) e dei giorni per cui spettano le detrazioni per lavoro (numero di giorni di detrazione indicati a campo 3);

  • determinare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo tenuto conto, altresì, del reddito indicato nel medesimo CUD (reddito indicato a campo 1);

  • detrarre, dall’importo del credito spettante (come sopra determinato), quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d’imposta;

  • ripartire tra i periodi di paga (tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga), l’importo del credito residuo da erogare.

Ad ogni modo, nell’eventualità che il predetto CUD non riporti alcuna annotazione con il codice ZZ, il nuovo sostituto d’imposta potrebbe giungere alla conclusione che non sia stato riconosciuto alcun importo a titolo di bonus e che, pertanto, sarà tenuto ad erogare, al lavoratore, anche la quota riferibile a quel precedente rapporto di lavoro secondo le ordinarie modalità. Analogamente, il diritto alla fruizione del credito d’imposta non verrà perso nel caso in cui il predetto modello CUD non venisse consegnato al nuovo datore di lavoro: in tale circostanza, infatti, il nuovo sostituto d’imposta sarà tenuto a determinare il credito spettante sulla base dei soli dati reddituali a lui disponibili.

In entrambe le suddette ipotesi, però, permane l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare, al nuovo datore di lavoro, la non spettanza del credito per mancanza dei presupposti e ciò potrebbe verificarsi quando il lavoratore risulta titolare di un reddito complessivo superiore a quello che consente il riconoscimento del credito (reddito complessivo maggiore di € 26.000).

Nella circolare in esame viene affrontato, altresì, il caso, sempre più frequente nel mondo del lavoro, del soggetto che abbia all’attivo più rapporti di lavoro che danno diritto al credito (caso di più collaborazioni a progetto con diversi committenti). Al ricorrere di tale fattispecie si potrebbero verificare diverse situazioni per effetto del “cumulo” dei redditi derivanti dai diversi rapporti di lavoro. Si pensi, ad esempio, al titolare di più rapporti di lavoro contestuali per importi che danno diritto al credito se considerati singolarmente e che, invece, fanno perdere il beneficio in argomento se considerati nel loro insieme (effetto “cumulo”): in tale ipotesi, il lavoratore è tenuto a comunicare, ad entrambi i sostituti d’imposta, che non gli spetta il credito per mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso. Diversamente, qualora i redditi di lavoro complessivamente considerati comportino il diritto al credito del lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a formulare la suddetta richiesta ad uno solo dei due sostituti d’imposta, affinché il credito in parola gli venga riconosciuto soltanto da un datore di lavoro.

29 maggio 2014

Sandro Cerato