Modello polivalente per le comunicazioni black list

è operativo il nuovo modello polivalente per comunicare le operazioni black list: una rassegna delle novità da seguire in fase di compilazione

Si utilizza il Modello polivalente per comunicare le operazioni black list. Inoltre, il Decreto Legge n. 16/2012 ha escluso dall’obbligo di comunicazione le operazioni che non superano i 500 euro (norma in vigore dal 2 marzo 2012).

Per il resto tutto è rimasto invariato. Come è noto, i soggetti passivi Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni (a decorrere da quelle effettuate dal 1° luglio 2010) con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cd. “Paesi black list”) individuati dal Decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze (per le persone fisiche) e dal Decreto 21 novembre 2001 del Ministro delle Finanze (per le società).

Devono essere comunicati i dati relativi a:

– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese;

– acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute.

I dati vengono comunicati all’Agenzia delle entrate con periodicità:

– trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro;

– mensile negli altri casi.

Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.

I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.

I contribuenti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale devono far riferimento ai 4 trimestri che compongono l’anno solare.

Il modello di comunicazione va presentato all’Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013 veniva consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.

 

Comunicazioni dal 2014

A partire dalle operazioni registrate dal 1 gennaio 2014, la comunicazione delle operazioni intrattenute con controparti localizzate in paesi a fiscalità privilegiata deve avvenire sulla base del nuovo Modello polivalente. In detto modello, già utilizzato anche per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) è presente un quadro BL che va utilizzato (anche) per evidenziare dette operazioni.

Da notare, comunque, che cambiano solo le modalità attraverso le quali rendere tale comunicazione (ossia il modello da utilizzare), ma nel merito non vi è nessuna novità (ossia le regole per individuare le operazioni da includere, così come la periodicità, non hanno subito alcuna modifica).

 

Periodicità di presentazione della comunicazione black list

Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l’obbligo di presentazione mensile.

Ad es., in caso di operazioni con soggetti black list:

– l’effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 40.000, prestazioni di servizi rese per € 30.000, acquisti di beni per € 20.000 e servizi ricevuti per € 45.000, non determina il superamento della soglia;

– l’effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 60.000, prestazioni di servizi rese per € 5.000, acquisti di beni per € 10.000 e servizi ricevuti per € 35.000 determina il superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l’intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.

Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad € 50.000. Si considera inizio dell’attività l’attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile.

Tale scelta vale per l’intero anno solare. In caso di superamento della soglia di € 50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso le comunicazioni sono presentate per i periodi mensili già trascorsi (quindi non riepilogate in un unico modello trimestrale). 

Da ricordare infine che il termine di presentazione della comunicazione black list è l’ultimo giorno del mese successivo il periodo di riferimento (mese/trimestre). Quindi:

– per i contribuenti che osservano la periodicità trimestrale: gennaio-marzo entro il 30 aprile, aprile-giugno entro il 31 luglio, ecc.;

– per i soggetti che osservano la periodicità mensile: gennaio entro fine febbraio, febbraio entro fine marzo, ecc..

Per il momento non è prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente (anche se questa è una delle proposte contenute nel disegno di legge semplificazioni).

 

Operazioni da indicare

Le operazioni intrattenute con soggetti stabiliti in un paese a fiscalità privilegiata, cosiddetti black list, individuati dal DM 4/5/1999 e dal DM 4/11/2001, devono essere oggetto di specifica comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.

Tale comunicazione deve essere resa per:

acquisti di beni,

cessioni di beni,

servizi ricevuti,

servizi resi.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’Iva che effettuano operazioni (comprese quelle fuori campo Iva) nei confronti di operatori economici (quindi non va comunicata l’operazione intrattenuta con un “privato”) aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata iscritti nella c.d. black list. Occorre prestare attenzione nel caso di operazioni rese con rappresentanti fiscali.

Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide con la data di registrazione nei registri Iva delle fatture relative alle operazioni realizzate ovvero, se precedente o alternativa, alla data registrazione di tali operazioni nelle scritture contabili obbligatorie.

Come premesso le operazioni sono oggetto di comunicazione quando esse superano la soglia di rilevanza posta ad € 500.

Sotto tale importo la singola operazione non deve essere oggetto di comunicazione.

 

Operazioni da indicare nel modello

Questi i chiarimenti salienti forniti dall’Agenzia delle entrate :

Importazioni

Poiché la bolletta doganale acquista ai fini Iva ha la natura di documento equipollente alla fattura, le importazioni devono essere segnalate nell’ambito delle operazioni passive tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali.

Trasferte dipendenti 

Somme che il datore di lavoro eroga ai dipendenti ed agli amministratori per i rimborsi spese analitici (alberghi, ristoranti, taxi, ecc.) che questi chiedono in occasione di trasferte in paesi black list.

Qualora i documenti di spesa siano intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese, tali spese si devono considerare escluse dall’ambito applicativo di tale adempimento.

Cessioni gratuite di beni

Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad Iva. Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell’obbligo di comunicazione se la controparte è un operatore economico situato in un Paese c.d. black list.

Tuttavia, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, sempreché il relativo costo unitario non sia superiore a € 25,82. Allo stesso modo vanno escluse le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell’imposta.

Parimenti sono escluse dall’obbligo di segnalazione le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.

Rappresentante fiscale Black List

Sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto passivo Iva nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese non incluso nella black list.

Sono invece escluse dall’adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella black list, qualora l’operatore economico “rappresentato” – che costituisce la controparte dell’operazione – non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori (es: operazione intrattenuta con il rappresentante fiscale svizzero di un’impresa tedesca).

Acquisti di servizi non territoriali

Le prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black list non soggette ad Iva poiché prive del requisito della territorialità (es: prestazione relativa ad un immobile situato in svizzera, territorialmente rilevante in svizzera ai sensi dell’art. 7-quater d.P.R. n. 633/72) devono essere indicate al lordo dell’eventuale imposta assolta all’estero.

Carburanti

Le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti Iva presso distributori stabiliti in Paesi black list, poiché operazioni non soggette all’Iva, non sono soggette all’obbligo di registrazione ai fini Iva e, quindi, neppure alla comunicazione black list.

Operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale

Le operazioni dei commercianti al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni black list, poiché manca la possibilità per il contribuente di identificare la controparte.

Qualora, invece, venga emessa fattura, l’operazione deve essere inserita negli elenchi.

Stabili Organizzazioni

Rientrano negli obblighi di comunicazione, con riferimento alle prestazioni di servizi non soggette ad imposta poiché carenti del carenti del requisito territoriale, anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese black list di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in black list.

L’obbligo di comunicazione deve essere esteso anche alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese black list, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia.

Cessioni

“estero su estero”

Posto che le cessioni e gli acquisti di beni non soggetti ad Iva non sono soggette all’obbligo di comunicazione, allo stesso modo sono escluse cessioni ed acquisti effettuati dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.

Fatture di acconto

Poiché al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo concordato per la fornitura dei beni destinati all’estero deve essere emessa, e poi registrata, la relativa fattura, il momento rilevante ai fini dell’obbligo di comunicazione coincide con la data di registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti. In tal caso, l’importo dell’operazione da indicare nel modello di comunicazione corrisponde all’ammontare dell’acconto fatturato.

Mancanza del codice identificativo

La valutazione circa la ricorrenza dell’errore scusabile che esclude l’applicazione delle sanzioni sarà valutato caso per caso in sede di verifica. Pertanto anche l’impossibilità per il soggetto passivo italiano di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti black list con cui ha intrattenuto rapporti commerciali sarà valutata dagli organi accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la disapplicazione delle sanzioni.

 

Vincenzo D’Andò

24 aprile 2014