Imprese agricole e spesometro

ad aprile dovranno inviare lo spesometro anche le imprese agricole che si avvalgono dello specifico regime di esonero dagli adempimenti IVA

Il prossimo appuntamento con lo “spesometro” (o elenco clienti e fornitori IVA) relativo alle operazioni del 2013, è previsto per il prossimo 10 aprile 2014 per i contribuenti con liquidazione Iva mensile ed al 20 aprile per tutti gli altri. Brevemente si ricorda che, sono obbligati alla comunicazione in esame, tutti i soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, ivi inclusi i soggetti in contabilità semplificata, nonché gli Enti non commerciali per le operazioni (rese e ricevute) riferibili all’attività commerciale o agricola (ancorché la stessa non sia svolta in modo prevalente). Al riguardo è stato precisato che, per i soggetti con detrazione forfetizzata di cui alla L. 398/91, l’obbligo di comunicazione si riferisce non solo alle operazioni attive commerciali, ma anche a quelle passive, ancorché non soggette a registrazione. Infatti, l’obbligo comunicativo è strettamente correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura. Diversamente, invece, per gli acquisti promiscui degli enti non commerciali, devono essere comunicati i soli importi relativi all’attività commerciale; tuttavia, in caso di difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale da quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura (in tal senso l’Agenzia delle Entrate in risposta a taluni quesiti pubblicati sul proprio sito internet in data 23.1.2014).

 

Sono tenuti all’adempimento in parola, anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia (o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale), nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti per le operazioni rilevanti ai fini IVA. Devono rispettare il predetto obbligo, anche i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa, i soggetti che optano per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 13 L. 23.12.2000 n. 388, nonché i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis DPR 633/72.

 

Rispetto al precedente invio (relativo alle operazioni del 2012), quello in scadenza il prossimo mese di aprile dovrà essere rispettato anche da una nuova categoria di contribuenti, finora esclusa. Ci si riferisce alle imprese agricole esonerate ai fini dell’Iva per aver realizzato, nell’anno precedente, un volume d’affari non superiore ad € 7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. Si rammenta, al riguardo, che, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari (ai sensi della normativa comunitaria in tema di sicurezza alimentare), l’articolo 36 comma 8 bis del DL n. 179 (convertito con modifiche dalla Legge n. 2012 ed in vigore dal 19 dicembre 2012) ha introdotto, in capo agli agricoltori che si avvalgono del predetto regime di esonero, l’obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (“spesometro”). Tuttavia, con riferimento a tale obbligo, l’Agenzia delle Entrate, anche in un’ottica di semplificazione ed avendo riguardo all’esiguità del periodo compreso nell’anno in questione (19 dicembre 2012 – 31 dicembre 2012), ha ritenuto che i suddetti contribuenti fossero interessati dall’adempimento in esame solo a decorrere dalle operazioni attive e passive del 2013 (chiarimento fornito in occasione di Telefisco 2013). Pertanto, per poter adempiere alla compilazione e trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori 2013, in scadenza il prossimo mese di aprile, i produttori agricoli in regime di esonero dovranno ricostruire le anagrafiche dei loro clienti e fornitori.

 

Esiste, altresì, una tipologia di contribuenti che, sebbene non interessati dalle scadenze in esame, devono pianificare contabilmente lo spesometro per il prossimo periodo d’imposta (anno 2014): si tratta dei commercianti al minuto che, a richiesta del cliente, emettono fattura e che annotano l’importo unitamente ai corrispettivi giornalieri (articolo 24, comma 2 Dpr 633/72). Sul punto, si ricorda che, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 2013/94908 del 2 agosto 2013, aveva disposto che, relativamente alle operazioni avvenute negli anni 2012 e 2013, questi soggetti avrebbero dovuto comunicare soltanto le operazioni attive per le quali era stata emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva. Dagli invii del 2014, invece, i medesimi contribuenti dovranno comunicare TUTTE le operazioni certificate da fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, così come se l’emissione della fattura fosse obbligatoria. In sostanza, a partire dall’anno 2014 l’emissione della fattura determina l’obbligo di indicare l’operazione nell’elenco clienti, indipendentemente dall’importo esposto sul documento fiscale.

 

Continuano, invece, a rimanere esclusi dall’adempimento in argomento, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall’art. 4 DPR 26.10.1972 n. 633 ed i contribuenti minimi. Per quest’ultima tipologia di contribuenti, l’esonero della trasmissione dello spesometro non opera se, in corso d’anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato (circolare n. 24/E/2011). In linea generale, quindi, la fuoriuscita dal regime, salvo che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori ad € 45.000,00, determina l’obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall’annualità successiva (in tal senso il documento Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2011).

26 marzo 2014

Sandro Cerato