Con l’approssimarsi della scadenza dei termini per l’approvazione del bilancio, l’insorgere di eventuali difficoltà potrebbe indurre il redattore del bilancio a domandarsi se sussistano o meno le condizioni per un rinvio dei predetti termini. Sul punto, si ricorda che, lo statuto societario assume una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio, in quanto l’art. 2364, c. 2, secondo periodo, del codice civile, riconosce al contratto sociale la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto sociale.
A parere della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (massima 9 dicembre 2003, n. 15), "la clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio nel maggior termine … non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso".
È sufficiente, quindi, la circostanza che nello statuto societario sia presente una semplice clausola che legittimi lo slittamento dei termini al verificarsi di una delle con