Gli sgravi contributivi e la regola del de minimis

spesso, trattando negli incontri professionali, di agevolazioni e della regola de minimis, viene posta la questione se rientrano o meno tra gli aiuti qualificati de minimis anche gli sgravi contributivi triennali

Spesso, trattando negli incontri professionali, di agevolazioni e della regola de minimis, viene posta la questione se rientrano o meno tra gli aiuti qualificati de minimis anche gli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 407/1990.

La questione si sta imponendo con maggior forza in queste ultime settimane in quanto stanno per scadere i termini previsti per la trasmissione della richiesta delle agevolazioni per le Zone Franche Urbane (ZFU), nell’ambito delle quali la regola de minimis gioca un ruolo assolutamente rilevante1; si pensi, infatti, al caso, alquanto frequente nella realtà, del potenziale beneficiario che abbia già fruito dei predetti sgravi in misura tale da ridurre drasticamente, se non addirittura azzerare del tutto, l’ammontare delle agevolazioni da chiedere.

In particolare, il dubbio che assilla gli operatori è se gli sgravi contributivi introdotti dall’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 siano o meno da qualificarsi come aiuti de minimis.

Al riguardo, pur evidenziando la mancanza di specifici chiarimenti da parte dell’INPS, in base a particolari aspetti della questione, può fondatamente ritenersi che non si trattai di aiuti de minimis.

Gli sgravi contributivi triennali

L’articolo 8, comma 9, della legge 407/90 ha introdotto, a favore delle imprese che assumono con contratti a durata indeterminata disoccupati di lunga durata (da almeno 24 mesi) o in cassa integrazione guadagni da almeno 2 anni, uno sgravio contributivo, consistente in una riduzione degli oneri sociali nelle seguenti misure:

-per le imprese localizzate nel Mezzogiorno: un’esenzione totale dagli oneri per un periodo di 36 mesi;

-per le imprese localizzate nelle altre zone del territorio nazionale: la riduzione del 50% degli oneri per un periodo di 36 mesi.

La riduzione degli oneri sociali spetta sia per quanto riguarda i contributi INPS che per il premio INAIL e dall’agevolazione è comunque esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta quindi per intero, come per la generalità dei dipendenti.

Diversamente da altre agevolazioni contributive abrogate e anche se la normativa risale a più di 20 anni fa, lo sgravio in questione ha ancora una sua validità e continua ad essere ampiamente utilizzato in tutto il Paese:

Il persistere nel tempo di simile agevolazione, infatti, è confermata oltre che da una serie di chiarimenti dell’INPS:

  • circolare 30 giugno 2003, n. 117, par. 3;

  • circolare 25 maggio 2006, n. 77;

  • circolare 12 dicembre 2012, n. 137, par. 2.2.,

da ultimo, anche dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) che è intervenuto a chiarirne alcuni aspetti applicativi.

 

La posizione dell’INPS

Quello che le norme e i chiarimenti INPS non dicono è se la citata agevolazione rientri o meno tra quelle qualificate de minimis.

Infatti, l’INPS più volte ha chiarito quali sono le agevolazioni contributive qualificate de minimis e, in nessuna di tale occasione, ha fatto riferimento al citato sgravio triennale.

Si vedano, al riguardo, i seguenti interventi dell’INPS:

  • circolare 14 ottobre 1999, n. 188, con la quale è stato considerato aiuto de minimis lo sgravio triennale di cui all’art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998,

  • opuscolo denominato “Incentivi al lavoro” redatto congiuntamente dagli organi regionali del Piemonte dell’INPS, dell’INAIL, dell’Agenzia delle entrate, della Camera di commercio, della Provincia di Torino e degli uffici Provinciali del lavoro, con il quale sono state individuate come de minimis le seguenti agevolazioni in materia di contributi previdenziali:

lo sgravio contributivo del 100% per un triennio per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da parte di aziende fino a 9 dipendenti;

la definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009 (art. 33, comma 28, legge 12 novembre 2011, n. 183);

l’incentivo per la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei giovani genitori (Decreto Ministero della Gioventù del 19 novembre 2010);

gli incentivi previsti dal “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne”, incentivo per la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata, anche in modalità progetto, e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e incentivi per assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 ottobre 2012, in attuazione art. 24, comma 27, del decreto legge n. 201/2011).

  • circolare 29 gennaio 2014, n. 15, con la quale, oltre a preannunciare successivi specifici chiarimenti in materia di applicazione della regola de minimis, è stato individuato come de minimis anche l’incentivo a favore dei datori di lavoro, previsto dall’art. 7, comma 5, lett. B), del decreto legge n. 76/2013, per l’assunzione di soggetti destinatari/fruitori dell’indennità ASPI.

Un chiarimento indiretto dell’INPS

Indirettamente, però, l’INPS sembrerebbe aver di fatto confermato che lo sgravio triennale di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, non è aiuto de minimis.

Infatti, con la circolare 10 novembre 2005, n. 115, l’Ente ha fornito le istruzioni per la c.d. “nettizzazione dei contributi” sui modelli DM10/2, per l’indicazione cioè dei contributi al netto di eventuali benefici e/o agevolazioni contributive.

Al riguardo, al punto 1.2.a), l’INPS riporta l’esempio di nettizzazione di un dipendente (ex disoccupato da almeno 24 mesi) per il quale si applica lo sgravio triennale di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, precisando in particolare come si calcola la percentuale netta da applicare direttamente sulla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti sul dipendente dell’esempio.

Ebbene, se lo sgravio triennale in questione deve essere indicato al netto dell’agevolazione, questa precisazione significa che tale sgravio non è de minimis in quanto gli aiuti de minimis sembrano esclusi dalla nettizzazione come appare espressamente indicato nella premessa della citata circolare, dove è detto quanto segue:

 

A partire dalla denuncia contributiva di competenza “gennaio 2006”, il sistema della “nettizzazione dei contributi”, sarà esteso:

  • alla generalità delle assunzioni agevolate, eccezion fatta per quelle fattispecie che presentano una struttura tale da non consentirne l’applicazione, quali: lavoratori con contratto di formazione e lavoro di tipologia B, quelli per i quali l’agevolazione viene fruita secondo la regola ”de minimis”…

In altri termini, la circolare in esame pare sostenere la tesi che la nettizzazione dei contributi non può essere applicata per le agevolazioni de minimis, il che è confermato, ad esempio, dallo sgravio triennale di cui all’art. 44 della legge n. 448/2001, per il quale – essendo de minimis– la circolare 7 gennaio 2003, n. 2 dell’INPS impone la separata indicazione e con apposito codice sul modello DM.

Conseguentemente, poiché lo sgravio triennale dell’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 – come riportato nella stessa circolare 115/2005 – deve essere indicato in modo nettizzato, ne risulta fondato ritenere che tale sgravio non sia affatto de minimis.

 

Ulteriori indirette conferme

Ulteriori conferme dell’insussistenza della qualifica de minimis a tali sgravi triennali sono fornite dalla mancanza di specifiche istruzioni che attengono al rispetto della disciplina de minimis.

In altri termini, se tali sgravi triennali fossero considerati de minimis, l’INPS avrebbe quanto meno imposto il rispetto delle seguenti condizioni:

– esclusione per le imprese in difficoltà ed altri soggetti

I Regolamenti comunitari, come si sono succeduti nel tempo, escludono dalle agevolazioni de minimis una serie di soggetti tra i quali al momento:

  • attività connesse all’esportazione, nel senso che non possono essere concessi aiuti de minimis in relazione alle quantità di merci esportate, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione e a fronte di altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

  • imprese del settore carboniero;

  • imprese in difficoltà finanziarie.

Ebbene, poiché ai soggetti di cui sopra non è posta alcuna limitazione nella fruizione degli sgravi triennali, pare del tutto fondato ritenere che tali sgravi non siano de minimis.

Peraltro, in passato, i Regolamenti comunitari hanno escluso o limitato l’accesso alle agevolazioni de minimis anche ad altre particolari attività (settore dell’acciaio, delle costruzioni navali, automobilistico, fibre sintetiche, ecc.).

Essendo di fatto molteplici i soggetti interessati all’esclusione, pare strano che in tutti questi anni nulla sia stato detto dall’istituto al riguardo, il che conferma la non applicabilità della disciplina de minimis.

 

– presentazione di apposito prospetto o dichiarazione

E’ noto che la richiesta di agevolazioni qualificate de minimis obbliga alla presentazione di un apposito prospetto recante l’ammontare delle agevolazioni de minimis ottenute nel triennio.

Al riguardo, nulla di tutto questo è richiesto dall’INPS per fruire degli sgravi triennali in questione.

Infatti, quando l’INPS ha applicato la disciplina de minimis, ha chiaramente imposto anche la presentazione del prospetto o di un’apposita dichiarazione, come pare evidente, ad esempio, nella circolare 14 ottobre 1999, n. 188, par. 6.1, con la quale è stato confermato il carattere de minimis dello sgravio triennale di cui all’art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998, con conseguente obbligo di apposita dichiarazione attestante la mancata percezione, nel triennio, di aiuti in misura superiore al limite de minimis.

Ebbene, poiché ai soggetti di cui sopra non è posto alcun obbligo di presentare l’apposito prospetto per fruire degli sgravi triennali, pare del tutto fondato ritenere che tali sgravi non siano de minimis.

– rispetto del limite de minimis

I Regolamenti comunitari che si sono succeduti nel tempo hanno sempre posto dei limiti, attualmente di 200.000 euro per la generalità delle imprese e di 100.000 per le attività di trasporto merci su strada, nella fruizione delle agevolazioni de minimis.

Ebbene, poiché gli sgravi triennali di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, sono fruibili senza che sia imposto il limite de minimis, pare del tutto fondato ritenere che tali sgravi siano del tutto estranei alla disciplina deminimis, potendo tali sgravi anche essere fruiti oltre i predetti limiti.

 

L’orientamento comunitario

Anche la Commissione Europea in passato si è occupata degli sgravi in questione, emettendo la Comunicazione C 49/98 (ex NN75/98 e NN 194/97) – Italia – 98/C 384/07.

Tale Comunicazione si rese necessaria, in particolare e per quanto qui interessa, per verificare la compatibilità degli sgravi con il Trattato CE, potendo tali agevolazioni costituire aiuto di Stato non autorizzati e, quindi, falsare la concorrenza e rischiare di pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri.

Dopo una serie di approfondite osservazioni con le quali, sostanzialmente, si conferma la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune, al punto 16 della Comunicazione la Commissione precisa quanto segue:

 

16. Alla luce delle osservazioni sopra formulate, la Commissione informa il governo italiano che essa ha deciso:

  • di non sollevare obiezioni nei riguardi degli aiuti previsti dall’articolo 8, paragrafo 9, della legge 407/90, recante aiuti per l’assunzione di disoccupati di lunga durata e di lavoratori CIG da almeno due anni…

In altri termini, la Commissione non solleva obiezione alcuna al riconoscimento dello sgravio triennale e, soprattutto, non impone alcuna particolare forma di limitazione o controllo, come avrebbe potuto essere l’applicazione della disciplina de minimis.

Conclusioni

Sulla base delle precedenti considerazioni, pare fondato ritenere che lo sgravio triennale di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 non sia da considerarsi aiuto de minimis.

Pur in mancanza di una espressa indicazione in tale senso, infatti, gli elementi che inducono a tale conclusione appaiono fra loro univoci e provengono in massima parte dal comportamento tenuto dall’INPS.

13 marzo 2014

Vito Dulcamare

1 Al riguardo, sia consentito il rinvio a V. DULCAMARE, Le agevolazioni ZFU fanno i conti con il de minimis del 7 febbraio 2014.