Il Consiglio di Stato con l’innovativa sentenza n. 6272, depositata in segreteria il 27 dicembre 2013, ha affermato che è consentito partecipare alla gara d'appalto, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 , ad un impresa che abbia fatto richiesta di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, fermo restando che:
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presenti i documenti di conformità del piano e, a condizione;
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che un'altra ditta metta a disposizione i requisiti e le risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto.
Il contenzioso amministrativo nasce quando la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva inviato ad un cospicuo numero di imprese l’invito per partecipare ad una gara a procedura negoziata. L’aggiudicazione dei lavori sarebbe avvenuta con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82, c. 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) e con applicazione dell’istituto dell’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 86, c. 1 e art. 122, c. 9 , del citato Codice dei contratti pubblici).
L’istituto del concordato preventivo
A livello giudiziale, esistono due procedure di risanamento che possono consentire di evitare il fallimento all’impresa; si tratta, più precisamente:
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dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ;
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del concordato preventivo.
In queste due procedure si può formalizzare anche una transazione fiscale con l’Amministrazione finanziaria, secondo le disposizioni di cui all’art. 182-ter della L.F.
Il concordato preventivo, previsto dagli artt. 160 e seguenti della L.F., è una procedura concorsuale che interviene tra l’imprenditore e i propri creditori per estinguere i propri debiti attraverso la presentazione di un piano particolareggiato. L’imprenditore che intenda ricorrere a questa procedura deve presentare istanza al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 161 della L.F., presentando una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. La proposta di concordato preventivo può pervenire anche dall’imprenditore i