La rivalutazione dei beni di impresa versione 2014

La Legge di stabilità ha concesso una nuova chance per i titolari di reddito di impresa sia in contabilità semplificata che ordinaria: analisi degli aspetti pratici di tale opzione.

La Legge di Stabilità 2014 ha riaperto i termini per l’effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa presenti sia nel bilancio 2013 che in quello 2012.

A differenza del precedente intervento normativo, che aveva riguardato gli immobili e consentiva di effettuare la rivalutazione anche soltanto ai fini civilistici, l’attuale disciplina riguarda tutti i beni di impresa e produce sempre effetti fiscali.

Una possibilità che riguarda anche i beni immateriali come marchi e diritti di brevetto.

Sono esclusi i beni in leasing.

E’ prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 16% o del 12% da versare in 3 rate annuali senza interessi.

Gli effetti sono riconosciuti a partire dal 2016.

 

Rivalutazione beni d’impresa – Rif. Normativi:

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 commi da 140 a 146;

Legge 21 novembre 2000, n. 342, artt. 11, 13, 14 e 15;

D.M. 13 aprile 2001 n. 162

 

Beni di impresa da rivalutare

Dopo 14 anni dalla prima comparsa (legge n. 342 del 2000) è ancora forte il richiamo della manovra che, mediante il versamento di un’imposta forfettaria consente di tenere conto, ai fini fiscali, dei maggiori valori di mercato dei beni in luogo di quelli storici, spesso di gran lunga inferiori a quelli reali

L’art. 6 commi 8-14 della Legge Stabilità 2014 ripropone la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa, cd. immobili merce. Il maggiore valore dei beni rivalutati è riconosciuto ai fini fiscali ed è consentito l’affrancamento delle riserve che si generano .

Sono ammessi alla rivalutazione i soggetti Ires, nonché tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, sia in contabilità semplificata che ordinaria.

Le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata devono redigere un apposito prospetto bollato e vidimato da cui risultano i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

Quindi nel caso di imprese con l’esercizio coincidente con l’anno solare, la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio relativo all’esercizio 2013 relativamente ai beni iscritti a bilancio al 31 dicembre dell’anno precedente.

Particolarità della rivalutazione è che non può essere effettuata per singoli beni ma deve essere operata per categorie omogenee. Per i beni non registrati, le categorie sono costituite sulla base dell’aliquota di ammortamento e per anno di acquisizione, facendo riferimento ai gruppi stabiliti dal dm 31/12/1988 in materia di coefficienti di ammortamento; i beni immobili vanno suddivisi in aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura.

Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all’art. 94 del D.P.R. n. 917/1986.

I soggetti interessati puntano a rivalutare il valore fiscale del bene di impresa o la partecipazione al fine di poter fruire, a partire dal 2016, delle maggiori quote di ammortamento calcolabili sul medesimo valore fiscale rivalutato e poter, inoltre, calcolare minori plusvalenze.

Possono essere oggetto di rivalutazione i beni materiali ed immateriali iscritti tra le immobilizzazioni e le partecipazioni in società controllate e collegate di cui all’art. 2359 del Codice Civile.

Ai fini della rivalutazione i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultano dal bilancio o rendiconto o, per i soggetti in contabilità semplificata, dal libro dei cespiti ammortizzabili.

Sono rivalutabili oltre ai beni posseduti a titolo di proprietà, i diritti reali parziari come l’usufrutto. Non sono invece rivalutabili i beni in leasing in quanto fino al momento del riscatto restano di proprietà del concedente.

Fra i beni materiali rivalutabili sono compresi anche quelli in fase di costruzione se iscritti tra le immobilizzazioni in corso; fra i beni immateriali rivalutabili sono compresi quelli giuridicamente tutelati . Non possono essere oggetto di rivalutazione i costi pluriennali come l’avviamento, i costi di ricerca e sviluppo e i costi di pubblicità.

 

 

Modalità di effettuazione della rivalutazione

La rivalutazione dei beni di impresa deve essere eseguita nel bilancio relativo all’anno 2013 e prevede:

  • l’indicazione nelle rispettive relazioni al bilancio dei criteri utilizzati per rivalutare le varie categorie di beni, nonché l’attestazione che il valore rivalutato iscritto in bilancio non ecceda il valore attribuito ai beni;

  • l’annotazione della rivalutazione effettuata nell’inventario e nella nota integrativa del relativo bilancio;

  • l’indicazione nell’inventario del costo originario del bene rivalutato.

 

La rivalutazione è effettuata iscrivendo nell’attivo di bilancio il maggiore valore rivalutato e contabilizzando come contropartita un importo, al netto dell’imposta sostitutiva, denominato saldo attivo di rivalutazione. Tale saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdita, non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Se il saldo attivo viene attribuito ai soci mediante riduzione della riserva da rivalutazione ovvero mediante riduzione del capitale sociale, le somme attribuite ai soci, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci.

Nell’esercizio in cui si verificano tali situazioni, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini IRES pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi.

La Legge di Stabilità 2014, oltre a consentire la rivalutazione dei beni di impresa, prevede la possibilità di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni che risultano già iscritti nel bilancio (riallineamento). Tale possibilità è consentita con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

In particolare possono essere riallineati i maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio 2012 a condizione che essi siano presenti anche nel bilancio d’esercizio 2013.

La rivalutazione è stata concepita adottando uno dei tre metodi indicati dall’art. 5 del D.M. 162/2001:

  • Rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;

  • Rivalutando solo i valori dell’attivo lordo;

  • Riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento.

Ai fini fiscali il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione non può essere superiore al valore di mercato tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica dell’impresa.

Il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito.

 

Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e dell’eventuali addizionali nella misura:

  • del 16% per i beni ammortizzabili;

  • del 12% per i beni non ammortizzabili.

 

ESEMPIO: bene immobile iscritto in bilancio al valore di € 200.000 e rivalutato a € 500.000 ;

Imposta sostitutiva = (500.000-200.000) * 16% = 48.000,00 da versare nei termini suddetti.

Riconoscimento fiscale: anno 2016.

Per quanto riguarda le modalità di versamento delle imposte sostitutive, è previsto che lo stesso avvenga in un’unica rata o in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, con possibilità di compensazione:

La prima rata va pagata entro il termine del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

Le successive rate vanno assolte entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi.

 

Effetti civilistici e fiscali della rivalutazione

Gli effetti fiscali della rivalutazione, cioè la possibilità di calcolare maggiori quote di ammortamento o evidenziare minori plusvalenze in caso di cessione dei beni, sono differiti al periodo di imposta 2016. Il maggiore valore fiscale del bene è infatti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi ed Irap a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Pertanto per il periodo di imposta 2013, il 2014 e per il 2015 la rivalutazione non produce nessun effetto fiscale; per ovviare quindi al disallineamento tra valore civilistico e valore fiscale del bene rivalutato, occorre apportare delle variazioni in aumento nel quadro RF del Mod. UNICO.

Altro effetto fiscale della rivalutazione consiste nel vincolo della sospensione di imposta sul saldo attivo di rivalutazione: in caso di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione le somme assegnate, aumentate dell’imposta sostitutiva, daranno luogo a reddito imponibile sia per la società che per i soci.

 

11 febbraio 2014

Maria Benedetto