L'imposta di bollo sui dossier titoli diventa proporzionale

l’imposta di bollo sui dossier titoli cambia modalità di calcolo: il minimale di € 34,20 lascia il posto all’aliquota proporzionale dello 0,2% indipendentemente dall’ammontare investito

La legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha apportato rilevanti novità sulla disciplina dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari, rendendola in via generale più onerosa (0,2% rispetto allo 0,15% vigente fino al 31.12.2013), ma garantendone una maggiore proporzionalità per gli investimenti relativamente ridotti: scompare, infatti, il “minimale” dell’imposta di bollo (pari ad € 34,20 previsto per dossier titoli di valore compreso tra € 1 ed € 34.200), che incideva in modo particolarmente elevato sui piccoli investimenti: l’imposta fissa poteva arrivare, infatti, a rappresentare un imposizione del 34,2%, in caso di deposito titoli del valore di mercato di € 1.000.

La modifica apportata dalla legge di stabilità 2014 comporta, ora, un risparmio di imposta per i contribuenti che investono somme inferiori ad € 17.100 i quali, fino al 31 dicembre 2013, erano assoggettati ad imposta nella misura fissa di Euro 34,20. In altre parole, le persone fisiche rimarranno soggette ad imposizione proporzionale dello 0,20% indipendentemente dall’ammontare investito, senza limite massimo. Tuttavia, a fronte dell’abrogazione dell’importo minimo dell’imposta di bollo, la manovra ha previsto un aumento del limite massimo dell’imposta a carico dei soggetti diversi dalle persone fisiche da € 4.500 ad € 14.000.

Brevemente si ricorda che, sono soggetti passivi dell’imposta di bollo tutti i destinatari delle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari o postali, anche se rappresentati da certificati: appartengono a quest’ultima categoria, a titolo esemplificativo, le quote di fondi comuni, valori mobiliari, strumenti derivati, polizze finanziarie unit linked o index linked. Di contro, invece, non sono incise dal tributo in argomento, le comunicazioni di prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare, nonché le comunicazioni di prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti di previdenza obbligatoria, a prescindere dal fatto che detti istituti siano di diritto pubblico o privato.

L’imposta di bollo deve essere applicata dagli intermediari residenti (principalmente banche e poste italiane) che intrattengono con la propria clientela rapporti quali, ad esempio, conti deposito, diversi dai conti correnti e depositi titoli. Relativamente a tali rapporti, gli intermediari finanziari inviano alla clientela una comunicazione periodica (rendiconto) che può avere diversa periodicità (mensile, trimestrale, semestrale o annuale). In tale comunicazione viene tipicamente indicato il costo di acquisto dei titoli, il loro valore di mercato, se si tratta di titoli quotati, ovvero il loro valore nominale o di rimborso. L’imposta di bollo deve, inoltre, essere applicata su ogni comunicazione inviata, rapportandola al periodo di rendicontazione: l’imposta in commento è dovuta anche in caso di strumenti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito, per i quali non viene inviata alcuna comunicazione al titolare.

L’imposta di bollo, determinata a decorrere dal 01.01.2014 nella misura dello 0,2%, viene applicata sul valore di mercato degli strumenti finanziari depositati presso l’intermediario o comunque detenuti dall’investitore, anche se non soggetti ad obbligo di deposito. In caso di titoli non quotati, o per i quali comunque non sia disponibile il valore di mercato, l’imposta in argomento deve essere calcolata, invece, sul valore nominale o di rimborso, ovvero in assenza anche di tale valore, sul costo di acquisto. L’imposta di bollo è applicata su ogni comunicazione inviata dall’intermediario finanziario, proporzionalmente al periodo rendicontato. Si ipotizzi il caso di un titolare di un conto deposito con una giacenza al 30.06.2014 pari ad € 15.000: l’imposta di bollo sulla comunicazione periodica al 30.06.2014 sarà calcolata sul valore nominale del deposito ed ammonterà ad € 14,88 ( € 15.000*0,2%* 181/365). In caso di strumenti finanziari senza obbligo di deposito, per i quali non è dunque necessaria alcuna comunicazione, l’imposta viene applicata dall’intermediario al 31 dicembre di ciascun anno, o al termine del rapporto intrattenuto con il cliente; sulle polizze finanziarie unit linked e index linked l’imposta è applicata dall’intermediario solo all’atto del rimborso o del riscatto della polizza.

L’imposta di bollo è applicata, altresì, sull’intero valore della gestione patrimoniale, includendo anche la liquidità disponibile sul conto corrente a servizio della gestione individuale, poiché tale liquidità è parte della gestione, proveniente da un disinvestimento e probabilmente destinata ad essere investita a breve in altri strumenti finanziari. In tali casi, l’imposta di bollo può essere portata in deduzione della base imponibile sulla quale viene calcolata l’imposizione diretta sul risultato della gestione.
Per quanto concerne, invece, le attività estere, l’imposta di bollo si applica anche alle attività finanziarie estere oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti. Tali attività non si considerano detenute all’estero e non sono soggette a obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW), né all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Con riferimento a l’IVAFE, è bene ricordare che la manovra ha innalzato l’aliquota dell’IVAFE allo 0,20% per allineare il carico fiscale di tali attività finanziarie rispetto a quelle detenute nel territorio dello stato.

4 febbraio 2013
Sandro Cerato