Il ravvedimento dell'IMU

la gestione dell’IMU 2013 è stata complicata dai numerosi interventi legislativi in materia: analizziamo le diverse casistiche ed opzioni di ravvedimento

Premessa generale

La Normativa di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 rende applicabile il regime sanzionatorio previsto per l’ICI anche all’imposta IMU. Vi è da dire che la Legge di stabilità per il 2014, oltre a prevedere lo spostamento della scadenza della MINI-IMU 2013 al 24 gennaio 2014 , ha introdotto la possibilità di integrare gli eventuali versamenti carenti relativi alla seconda rata in scadenza al 16 dicembre 2013 entro il prossimo 16 giugno 2014 senza incorrere in interessi e sanzioni.

IL REGIME SANZIONATORIO IN GENERALE

In buona sostanza sono applicabili le seguenti sanzioni:

1) Omessa dichiarazione: dal 100 al 200%dell’imposta dovuta con un minimo di euro 51;

2) Dichiarazione infedele: dal 50 al 100%della maggiore imposta dovuta;

3) Errori che non incidono sull’ammontare dell’imposta: da euro 51 ad euro 258;

4) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti:da euro 51 ad euro 258;

5) Mancata o incompleta compilazione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta: da euro 51 ad euro 258;

6) Omesso o tardivo versamento: 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo;

7) Compilazione non corretta del Modello F24 o del bollettino postale: da euro 103 ad euro 516 se il modello F24 o il bollettino non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue o per l’esatta imputazione delle somme versate.

In tutti i casi sopraindicati si può comunque ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Di seguito si esaminano le casistiche sanzionatorie e le procedure di ravvedimento relativamente ai punti sopraindicati.

DICHIARAZIONE OMESSA

Siamo in presenza di Dichiarazione Omessa quando la dichiarazione IMU viene inviata agli uffici con un ritardo superiore ai 90 giorni dal termine ordinario previsto per la presentazione ovvero quando la dichiarazione non viene presentata. Tale violazione non è sanabile mediante ravvedimento operoso. Nel caso di specie è prevista una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta con un minimo di euro 51.

DICHIARAZIONE TARDIVA

Si considera tardiva la dichiarazione IMU presentata entro 90 giorni dal termine ordinario. In tal caso il contribuente può sanare la violazione mediante il ravvedimento operoso versando,entro 90 giorni dalla scadenza,una sanzione ridotta pari ad euro 5,10(1/10 di euro 51) se le imposte non sono dovute ovvero una sanzione del 10% del tributo non versato nel caso siano dovute imposte; occorre poipresentare, sempre entro 90 giorni, la dichiarazione Imu al Comune.

DICHIARAZIONE INFEDELE

Si ha il caso di dichiarazione infedele quando, pur avendo presentato regolarmente la dichiarazione, i dati in essa contenuti non corrispondono a quelli reali modificando pertanto l’importo dell’imposta da pagare. Le sanzioni applicabili sono differenti a seconda del tipo di errore:

1) errori che rilevano ai fin della determinazione del tributo: sanzione tra il 50% ed il 100% della maggior imposta dovuta;

2) errori che non rilevano ai fin della determinazione del tributo: sanzione compresa tra euro 51ed euro 258.

E’ possibile sanare le suddette violazioni versando rispettivamente:

la sanzione ridotta pari al 6,25%(1/8 del 50%) calcolata sulla maggior imposta dovuta unitamente agli interessi nella misura del 2,5% calcolati a giorni per il 2013 (1% dal 2014);

la sanzione ridotta pari ad euro 6(1/8 di euro 51) se l’errore commesso nella dichiarazione IMU non ha inciso sulla determinazione dell’imposta.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata è ammessa anche per l’IMU e prevede che le sanzioni per l’omessa o infedele dichiarazione siano ridotte ad 1/3 se risultano versate entro il termine per ricorrere in Commissione tributaria.

OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO

Le violazioni relative gli obblighi di versamento dei tributi comportano una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato.

Si possono sanare tali violazioni con le seguenti procedure di ravvedimento operoso.

1) RAVVEDIMENTO SPRINT: se ilversamento tardivo è effettuati nei 14 gg. successivi la scadenza è prevista una sanzioni che va dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo);

2) RAVVEDIMENTO BREVE: sanzione del 3%(1/10 del 30%) se il pagamento dell’imposta dovuta viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza;

3) RAVVEDIMENTO LUNGO: sanzione del 3,75%(1/8 del 30%) se il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato oltre i 30 giorni dalle relative scadenze, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un anno dall’omissione o dall’errore.

INTERESSI MORATORI

Per perfezionare il ravvedimento operoso sulle somme non versate si applicano gli interessi di mora nella misura annuale stabilita da ciascun Comune con un limite massimo che , per Legge, non può superare il tasso degli interessi legali + 3%. Per il 2013 il tasso di interesse legale è pari al 2,5% annuo mentre a far data dal 01.01.2014 il tasso è 1% (i Comuni possono deliberare un aumento degli interessi fino ad un massimo del 3% portando il tasso totale applicabile per il 2014 al 4%).

COMPILAZIONE F24 E RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento operoso deve essere effettuato mediante l’utilizzo del modello F24 e le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta e bisogna barrare la casellaRAVV. Non vanno inoltre adottati i codici tributo 3923 e 3924(si utilizzano solo a seguito di possibile azione di accertamento) ma vanno utilizzati i codici tributo normali.

COMPILAZIONE DOCUMENTI IN MANIERA ERRATA O INCOMPLETA

Viene prevista una sanzione pecuniaria da euro 103 ad euro 516 se si compila il modello di versamento omettendo gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue ovvero per l’imputazione della somma versata. Il contribuente può presentare all’ufficio apposita istanzaper la correzione degli errori se questi non hanno inciso sul pagamento dell’imposta dovuta.

CODICE TRIBUTO ERRATO

Se nel modello F24 è stato erroneamente indicato un codice tributo o un codice Comune errato il contribuente può chiedere la correzione del modello. Anche in caso di omessa presentazione del modello F24a zero si applica la sanzione di euro 154 ridotta ad euro 51 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

MANCATA ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

La mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti è punita con la sanzione fissa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica nei casi di mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta ovvero dimancata , incompleta e infedele compilazione degli stessi. Per le suddette violazioni non è ammessa la procedura del ravvedimento operoso.

TABELLA RIEPILOGATIVA

VIOLAZIONE

SANZIONE E RAVVEDIMENTO

Omessa dichiarazione

dal 100 al 200% dell’imposta dovuta con un minimo di euro 51. NON AMMESSO IL RAVVEDIMENTO.

Dichiarazione infedele: errori che incidono sulla determinazione dell’IMPOSTA

Dichiarazione infedele: errori che non incidono sulla determinazione dell’IMPOSTA

 

dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta

da euro euro 51 ad euro 258 se l’omissione riguarda elementi che non incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta.

RAVVEDIMENTO: Omissioni ed errori che incidono sulla determinazione del tributo: 6,25% (1/8 del 50%) calcolata sulla maggior imposta dovuta entro il termine di un anno dall’omissione.

mancata esibizione o trasmissione agli uffici di atti e documenti nei 60 gg.

da euro 51 ad euro 258 se l’omissione riguarda elementi che non incidono sull’ammontare dell’imposta.

Omesso o tardivo versamento

30% dell’imposta non versata o versata in ritardo

Errore nel modello o nel bollettino postale

da euro 103 ad euro 516 se il modello F24 o il bollettino non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto e per l’imputazione della somme versate.

DICHIARAZIONE TARDIVA: Entro 90 gg dalla scadenza prevista

Sanzione ridotta: pari a euro 5,10 (1/10 di euro 51) se non è dovuta nessuna imposta;

sanzione pari al 10% se è dovuta imposta con un minimo di euro 5,10

TABELLA RIEPILOGO RAVVEDIMENTO DEI VERSAMENTI

 

RAVVEDIMENTO SPRINT

versamenti effettuato nei 14 gg successivi la scadenza: sanzione del 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo.

RAVVEDIMENTO BREVE

Sanzione del 3% (1/10 del 30%): se il pagamento dell’imposta viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza.

RAVVEDIMENTO LUNGO

INTERESSI APPLICABILI

Sanzione del 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento dell’imposta è effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione successiva ovvero entro un anno dall’omissione .

  • PER IL 2013 2,50%

  • PER IL 2014 1%

IL COMUNE PUO’ DELIBERARE UN AUMENTO DEGLI INTERESSI NEL LIMITE MASSIMO DEL 3% PORTANDO PER IL 2014 IL TASSO APPLICABILE AL 4%.

1 febbraio 2014

Celeste Vivenzi