il trattamento IVA sulle prestazioni aventi “carattere sociale” ritrova un’agevolazione: è stata ripristinata l’aliquota ridotta del 4% sui servizi socio-sanitari e assistenziali resi dalle cooperative
Le regole IVA sulle prestazioni aventi “carattere sociale” rese dalle cooperative sono state oggetto, nel corso degli ultimi anni, di una serie di modifiche normative, l’ultima delle quali ad opera della Legge di stabilità per il 2014, ma veniamo con ordine.
Secondo quanto previsto dal n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n.633/1972, fino al 31 dicembre 2012, alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore di determinate categorie di soggetti svantaggiati (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, ecc..) da parte delle cooperative e dei loro consorzi (sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale), si rendeva applicabile l’IVA con aliquota ridotta del 4%. Peraltro, limitatamente alle sole cooperative c.d. “sociali” (aventi lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) era riconosciuta la possibilità di scelta tra il regime di imponibilità con aliquota del 4% e il regime di esenzione applicabile alle prestazioni “sociali” rese dalle ONLUS (art. 1 c. 331 della L. 27.12.2006 n. 296).
Successivamente, la legge di stabilità 2013 (Legge 24.12.2012 n. 228) è intervenuta sulla disciplina sopra argomentata aumentando dal 4% al 10% l’aliquota agevolata per le prestazioni rese dalle cooperative (eliminazione del n. 41-bis) della Tabella A – Parte II allegata al DPR n. 633/72 e introduzione del n. 127-undevicies) della Tabella A – Parte III). Tuttavia, l’incremento in parola non è stato immediatamente operativo. Infatti, sempre secondo quanto previsto dalla manovra 2013, il cambio di aliquota avrebbe dovuto trovare applicazione a decorrere dalle operazioni effettuate in base a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Più precisamente, si sarebbe dovuta applicare l’aliquota IVA del 4% con riferimento alle operazioni connesse a contratti stipulati, rinnovati (espressamente o tacitamente) o prorogati entro il 31.12.2013, ovvero l’aliquota IVA del 10% se l’operazione risultava connessa a contratti stipulati dall’1.1.2014, oppure rinnovati (espressamente o tacitamente) o prorogati successivamente a tale data. A fare chiarezza sull’argomento è intervenuta l’Amministrazione Finanziaria (C.M. n. 12/E 2013) la quale ha avuto modo di precisare che: “fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente [al 31.12.2013], continuerà ad applicarsi l’aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi – espressi o taciti – nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime”. Pertanto, per tutto il periodo d’imposta 2013, ha continuato ad applicarsi l’IVA agevolata al 4% relativamente alle prestazioni in commento rese dalle cooperative e dai loro consorzi.
La legge di stabilità per il 2013 limitava, peraltro, l’applicazione dell’aliquota ridotta alle sole cooperative sociali (e non più alla totalità delle cooperative) alle prestazioni rese nel quadro di un contratto di appalto o di una convenzione (in questo modo venivano escluse tutte le prestazioni a carattere “sociale” rese direttamente ai beneficiari). Veniva, inoltre, espressamente abrogata la norma di carattere interpretativo (art. 1 co. 331 della L. 27.12.2006 n. 296) che attribuiva alle cooperative sociali la facoltà di optare per il regime di maggior favore (tra imponibilità con aliquota ridotta ed esenzione).
Ne sarebbe conseguito che, a seguito delle modifiche descritte, le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali al di fuori di un contratto di appalto o di una convenzione sarebbero rimaste escluse dal regime di imponibilità IVA al 10%, mentre nel caso di prestazioni effettuate direttamente nei confronti dei fruitori, si sarebbe continuato ad applicare il regime di esenzione di cui all’art. 10 c. 1 n. 27-ter) del DPR n. 633/72, riservato alle ONLUS. Con particolare riferimento alle prestazioni rese da una cooperativa sociale sia direttamente ai beneficiari, sia in base a contratti di appalto e convenzioni, si era peraltro espressa l’Agenzia delle Entrate (Circolare 3.5.2013, n. 12/E) precisando che detta cooperativa avrebbe dovuto applicare contemporaneamente e rispettivamente il regime di esenzione e quello di imponibilità ad aliquota ridotta, con inevitabile calcolo delle percentuali di detrazione”. Di fatto, quindi, l’IVA a credito relativa agli acquisti sarebbe risultata indetraibile in base al pro-rata.
Ora, invece, con la pubblicazione della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27.12.2013, n.147) è stata prevista l’abrogazione dell’aumento dell’IVA dal 4 al 10% sulle prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali. La norma sancisce, nello specifico, l’abrogazione delle previsioni della Legge di Stabilità 2013 e, conseguentemente, prevede che le cooperative sociali e i loro consorzi continuino ad applicare l’aliquota IVA al 4% così come disposto dal 41 bis, Tabella A – Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972. Le cooperative sociali ed i loro consorzi mantengono, inoltre, la facoltà di opzione tra il regime IVA esente e l’IVA al 4%. Riassumendo, quindi, dall’1.1.2014, nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi, risulta ripristinata l’aliquota ridotta del 4% sui servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché la possibilità di scegliere, in alternativa, l’applicazione del regime di esenzione.
24 gennaio 2014
Sandro Cerato