Il contributo di solidarietà per redditi superiori a 300.000 euro

anche per il triennio 2014-2016 è stato riproposto il contributo di solidarietà a carico delle persone fisiche che dichiarano un reddito complessivo lordo annuo superiore ad € 300.000: le regole per il pagamento di tale tributo

Come noto, il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 ( convertito con modifica dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148) ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, un “contributo di solidarietà” a carico delle persone fisiche che dichiarano un reddito complessivo lordo annuo superiore ad € 300.000. Il contributo in parola, pari al 3% calcolato sulla parte del reddito complessivo eccedente € 300.000, costituisce una imposta straordinaria distinta dall’ordinaria imposta sul reddito delle persone fisiche, come testimonia anche la deducibilità del contributo di solidarietà stesso dall’IRPEF.

Su tale prelievo impositivo è intervenuto l’art. 1 comma 590 della Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha prorogato per un altro triennio (periodo che va dall’01.01.2014 al 31.12.2016) l’ambito temporale di operatività dello stesso. Brevemente si ricorda che l’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà non concorre all’importo dell’IRPEF (c.d. imposta lorda) su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni. Parimenti, detto prelievo “straordinario” non concorre all’importo dell’IRPEF da cui possono essere scomputati crediti per imposte pagate all’estero, versamenti in acconto dell’IRPEF, nonché ritenute alla fonte a titolo d’acconto.

Il contributo di solidarietà non rileva nemmeno nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata e non deve essere considerato nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero.

Da un punto di vista prettamente operativo, dunque, il contributo di solidarietà si applica sul reddito complessivo IRPEF (che eccede € 300.000,00), determinato sommando i redditi di ogni categoria, al lordo degli oneri deducibili. Diversamente, invece, il contributo di solidarietà del 3% non si applica sui redditi soggetti a tassazione separata quali, ad esempio, il TFR, il trattamento di fine mandato degli amministratori, le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, gli emolumenti arretrati. Il contributo di solidarietà non è, inoltre, applicabile sui redditi soggetti a imposta sostitutiva (es. canoni di locazione rientranti nel regime della “cedolare secca sugli affitti”, plusvalenze su partecipazioni “non qualificate”), nonché sui redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (es. interessi, dividendi su partecipazioni “non qualificate”).

Come sopra anticipato, il contributo di solidarietà del 3% si applica alla quota di reddito complessivo IRPEF che eccede l’importo di € 300.000,00 lordi annui. Ai fini della verifica del superamento della suddetta soglia devono essere ricompresi anche i redditi per i quali sono stati introdotti altri particolari “prelievi straordinari”. Per il 2014, quest’ultimi prelievi straordinari sono stati disciplinati dall’art. 1 comma 486 della citata legge di stabilità 2014. Si tratta, nello specifico, dei trattamenti pensionistici, per i quali è prevista, a decorrere dall’01.01.2014 e sino al 31.12.2016, l’applicazione di uno specifio contributo di solidarietà:

  • 6%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 14 volte il trattamento minimo INPS e fino a 20 volte tale trattamento minimo;

  • 12%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 20 volte il trattamento minimo INPS e fino a 30 volte tale trattamento minimo;

  • 18%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 30 volte il trattamento minimo INPS.

Sul punto, è bene ricordare che, per l’annualità in corso (2014), per effetto della rivalutazione disposta dal DM 20.11.2013 (pubblicato sulla G.U. 29.11.2013 n. 280), il trattamento minimo INPS è pari ad € 501,37 mensili e € 6.517,81 annui (per tredici mensilità).

Ad ogni modo, per non rendere il prelievo troppo gravoso è stato espressamente previsto che, in relazione ai suddetti trattamenti pensionistici, non è però dovuto il contributo di solidarietà del 3%. In altri termini, tali redditi, seppur soggetti al contributo del 6/12/18%, rilevano ai fini del calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà al lordo della riduzione, ma su di essi non graverà il contributo del 3% perché già subiscono un altro abbattimento, peraltro più elevato. Ne consegue che, in assenza di altri redditi tassabili, il percettore di un trattamento pensionistico superiore ad €300.000, non sarà assoggettato al predetto contributo di solidarietà, dovendo già scontare un contributo analogo.

Si ricorda, altresì, che le modalità di determinazione e versamento del contributo di solidarietà sono state stabilite con il decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 novembre 2011. Quanto ai lavoratori autonomi, il contributo di solidarietà deve essere determinato solo in sede di dichiarazione dei redditi e dovrà essere versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Quanto ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, il contributo di solidarietà deve essere determinato dai sostituti d’imposta, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo dovrà essere trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio e dovrà essere versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute.

Si precisa, infine, che, per espressa previsione normativa, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito dal reddito complessivo IRPEF prodotto nello stesso periodo d’imposta cui si riferisce. In pratica, si segue un criterio di competenza, derogando al generale principio di cassa. Ne consegue che, il contributo di solidarietà dovuto in relazione al reddito complessivo IRPEF del 2013, dichiarato nel modello UNICO 2014 PF, sarà deducibile da tale reddito complessivo, anche se versato nel 2013: la deducibilità per “competenza” del contributo di solidarietà ha effetto, peraltro, anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF.

 

16 gennaio 2014

Sandro Cerato