Guida al nuovo regime fiscale dei minimi valido dal 2015

la Legge di stabilità per il 2015 che ha nuovamente disciplinato il regime fiscale agevolato forfettario per lavoratori autonomi ed imprenditori, si tratta di unr egime che sostituisce quello dei c.d. ‘minimi’: una panoramica dle nuovo regime

Nuovo regime forfetario dal 2015: guida fiscale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, la Legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

In tale ambito è stato nuovamente disciplinato il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi).

I commi da 54 a 89 dell’articolo 1 istituiscono, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15%. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi “di favore” vigenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10%), il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i vigenti “minimi” con aliquota al 5%), il regime contabile agevolato (per gli “ex minimi”).

Coloro che al 31 dicembre 2014 si avvalgono dell’attuale regime dei minimi (con aliquota al 5%) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

All’interno del nuovo regime dei minimi si prevede una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: per i primi tre anni il reddito imponibile è ridotto di un terzo.

Le principali novità rispetto alla vigente normativa sono le seguenti:

-l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%;

-il limite del volume d’affari per accedere al regime è differenziato in funzione dell’attività esercitata;

-le spese sostenute nell’esercizio dell’attività non sono analiticamente deducibili (ad eccezione dei contributi previdenziali). Sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi (coefficienti di redditività) che variano a seconda dei diversi tipi di attività;

-possono accedervi anche coloro che sostengono spese per il personale, per un massimo di 5mila euro;

-possono accedervi anche coloro che effettuano cessioni all’esportazione;

-tra i requisiti per l’accesso il limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell’esercizio precedente (stock), che non deve superare i 20 mila euro (in luogo di 15 mila euro). Nel calcolo dei beni strumentali non rilevano i beni immobili.

In particolare, i commi da 54 a 84 introducono un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti esercenti l’attività in forma individuale. I soggetti interessati sono persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o servizi.

I commi da 54 a 75 prevedono l’introduzione di un regime speciale, agli effetti dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Il regime opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l’ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Il regime si distingue per le seguenti caratteristiche:

In particolare il comma 44, lett. a), individua i requisiti per l’applicazione del nuovo regime. L’ambito soggettivo è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l’attività d’impresa o professionale esercitata. A seconda delle diverse attività economiche sono previste diversi coefficienti di redditività i quali determinano il reddito imponibile.

GRUPPO DI SETTORE DEI   RICAVI/COMPENSI

CODICI ATTIVITA’ ATECO 2007  

VALORE SOGLIA

COEFFICIENTE DI   REDDITIVITA’

 

Industrie alimentari e delle   bevande

(10 – 11)

 

40%

Commercio all’ingrosso e al   dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da   47.1 a 47.7) – 47.9

 

40%

Commercio ambulante di   prodotti alimentari e bevande

   

40%

Commercio ambulante di altri   prodotti

   

54%

Costruzioni e attività   immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68)

 

86%

Intermediari del commercio

   

62%

Attività dei Servizi di   alloggio e di ristorazione

(55 – 56)

 

40%

Attività Professionali,   Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed   Assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71   – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

 

78%

Altre attività economiche

(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07   – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24   – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) –   (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80   – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

 

67%

Si evidenzia che il precedente regime dei minimi prevedeva un’unica soglia di accesso (30.000 euro). L’attuale previsione differenzia, invece, le varie attività economiche tenendo conto del diverso coefficiente di redditività. Peraltro, considerando i limiti massimi (il valore soglia dei ricavi) e applicandovi i relativi coefficienti, il reddito imponibile risulta comunque diverso a seconda della relativa attività economica.

A differenza di quanto previsto in precedenza, i “nuovi minimi” possono operare con l’estero, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario (non è stata, infatti, riprodotta la limitazione prevista dal comma 96, lett. a), n. 2, dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007).

Un’altra novità consiste nell’aver ricompreso in tale regime anche quanti sostengono spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche a progetto, per importi complessivamente non superiori ad 5.000 euro lordi (comma 44, lett. b)). In tale limite sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali alla chiusura dell’anno precedente (stock) non deve superare 20.000 euro (comma 44, lett. c)). In precedenza tale limite era di 15.000 euro.

Si evidenzia che nel vecchio regime non si consideravano eventuali dismissioni di beni strumentali, mentre il nuovo regime, prendendo a riferimento lo stock di fine anno, attribuisce rilevanza anche alle eventuali dismissioni.

Ai fini del calcolo del limite per i beni strumentali:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;

3) i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50%.

 

Al riguardo la relazione illustrativa afferma che tali beni concorrono nella misura del 50% indipendentemente dall’effettivo utilizzo per l’attività esercitata; tale previsione riguarda anche i beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 (mezzi di trasporto) e 102, comma 9 (telefonia) del TUIR. A tal fine, non devono essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR.

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi (comma 61).

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che per calcolare il requisito per l’accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica. In pratica, si dovrà tener conto, per la verifica del citato limite, anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, comma 2, del TUIR.

I ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. In sostanza, i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente prescindono, totalmente, dall’attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta.

Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria.

Il comma 55 specifica alcune delle condizioni previste per la determinazione dei limiti di ricavi e dei compensi per l’accesso al regime.

In particolare non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore (articolo 62-bis del D.L. n. 331 del 1993) e ai parametri (legge n. 549 del 1995); nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici.

Il comma 56 stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio di attività (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) di presumere la sussistenza dei requisiti di legge.

Il comma 57 individua le esclusioni soggettive dal regime forfetario.

E’ preclusa la possibilità di accesso al regime nel caso in cui il contribuente, anche solo marginalmente, si avvale di regimi speciali ai fini IVA.

Si tratta dei regimi previsti per le seguenti attività:

a) agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

b) vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

c) commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

d) editoria (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

e) gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

f) rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

g) intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

h) agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

i) agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991);

j) vendite a domicilio (articolo 25- bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);

k) rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995);

l) agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del decreto-legge n. 41 del 1995).

Sono, altresì, esclusi dall’applicazione del regime forfetario i soggetti che fruiscono di altri regimi forfetari di determinazione del reddito.

Non possono accedere al regime i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. In tal modo, rispetto alla previgente normativa concernente i cd. minimi, è stato ampliato l’ambito soggettivo per il quale è consentito l’accesso al regime.

Restano invece ferme le esclusioni previste per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi nonché per coloro che, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

Al riguardo la relazione afferma che il riferimento alla “contemporaneità” per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione della disciplina in esame. Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio dell’attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato.

Ai fini della verifica della causa ostativa riferita alla partecipazione in società di persone, associazioni professionali o s.r.l. trasparenti è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell’ambito dell’impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica.

Non costituisce causa ostativa all’accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti.

Le cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime e non all’anno antecedente all’ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell’anno precedente all’accesso non è di impedimento all’applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno prima dell’inizio di tale anno.

I commi da 58 a 63 individuano la disciplina del regime ai fini IVA.

In particolare, il comma 58 disciplina l’applicazione dell’Iva alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano:

a) operazioni nazionali, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario non esercita la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

b) cessioni di beni intracomunitarie, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, considerato il richiamo all’articolo 41 comma 2-bis, del decreto-legge n. 331 del 1993;

c) acquisti di beni intracomunitari: entro la soglia di 10.000 euro annui sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, (articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993);

d) prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole (disciplina prevista dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

e) importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, soggette alle ordinarie regole, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del decreto Iva.

In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il comma 59 esonera i contribuenti che applicano il regime forfetario dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Gli adempimenti esclusi sono:

-registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

-registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

-registrazione degli acquisti (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

-tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;

-dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

I contribuenti in regime dei minimi sono, altresì, esonerati:

a) dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, c.d. “spesometro” (articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010);

b) dall’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010);

c) dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute.

I medesimi contribuenti sono, invece, tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e a certificare i corrispettivi.

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi resta, pertanto, obbligatoria l’emissione della fattura ovvero, per i soggetti esonerati da tale emissione, il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, secondo le ordinarie regole.

La relazione precisa che le fatture emesse ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dovranno recare, in luogo dell’ammontare dell’imposta, l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale e conservare i relativi documenti. La relazione afferma, inoltre, che i contribuenti devono presentare, ai sensi dell’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, gli elenchi riepilogativi delle operazioni di cui al comma 7.

Il comma 50 prevede che, in ogni caso, i soggetti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’IVA, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto devono assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

-per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ricevute da soggetti non residenti;

-per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ivi prevista ovvero quelli effettuati successivamente al superamento, nell’anno in corso, della medesima soglia, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia;

-per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta.

A tale fine, detti soggetti devono emettere la fattura ovvero, per le operazioni interne all’Unione europea e per le operazioni nazionali cui si applica il regime dell’inversione contabile, integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Sempre ai fini IVA, ai sensi del comma 61, il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. Il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Il comma 62 dispone che nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni per le quali l’esigibilità non si è ancora verificata. E’ il caso delle operazioni con esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici o dell’IVA liquidata secondo il regime di IVA per cassa.

Sostanzialmente l’accesso al regime agevolato comporta, per il cedente o prestatore che se ne avvalga, la rinuncia al differimento dell’esigibilità. Per converso, nella stessa liquidazione può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette agli stessi regimi di IVA per cassa ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Il comma 63 stabilisce che l’eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 64 disciplina le modalità di determinazione del reddito imponibile, che si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. Pertanto, a differenza del precedente regime, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all’attività di impresa o dell’arte o della professione, ad eccezione dei contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile.

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP in misura pari al 15%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell’imposta, compensazione e rateazione della stessa. In caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

Il comma 65 prevede, all’interno del nuovo regime forfetario, una specifica disciplina di vantaggio per le nuove attività: per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi il reddito imponibile calcolato secondo quanto prescritto dal comma 44 è ridotto di un terzo.

Per poter beneficiare del regime è necessario che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 44, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 44.

La relazione illustrativa, al riguardo, ritiene validi in quanto compatibili i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate già forniti in merito al regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 98/2011, con la circolare n. 17/E del 30 maggio 2012.

Il comma 66 disciplina il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime forfetario e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata agli esercizi di efficacia del regime medesimo.

E’ il caso, ad esempio, di plusvalenze realizzate per le quali si è scelta la rateazione consentita dall’articolo 86, comma 4, del TUIR o delle spese di pubblicità per le quali la deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi dell’articolo 108, comma 1, dello stesso TUIR.

Al riguardo, è stabilito che i componenti riferiti ad esercizi precedenti quello di efficacia del regime agevolato, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.

Nella disciplina precedente era previsto che le predette quote partecipavano alla formazione del reddito dell’esercizio precedente solo per l’importo eccedente l’ammontare di 5.000 euro. Tale limitazione è stata eliminata.

Il comma 67 prevede che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

Il comma 68 dispone che le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime dei minimi, secondo le regole ordinarie.

La relazione evidenzia che l’articolo 8 del TUIR prevede che gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria, computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. Per le perdite originatesi nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione (c.d. start up) le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo e per l’intero importo, nel limite della capienza. Gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, invece, imputano le perdite rilevate nell’esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito, ma non possono riportarne l’eventuale eccedenza nel tempo.

Ne consegue che l’utilizzo dell’eventuale eccedenza di perdite pregresse non dedotte a riduzione del reddito prodotto durante il periodo di applicazione del regime forfetario, compete esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria.

Non è riprodotta, invece, la norma (articolo 1, comma 108, della legge n. 244 del 2007) che consente di computare in diminuzione, non oltre il quinto, le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del regime dei minimi.

Il comma 69 prevede che i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 600 del 1973 e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal DPR n. 322 del 1998.

E’ inoltre stabilito che i contribuenti minimi non sono sostituti d’imposta ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi.

Il comma 70 consente ai contribuenti che applicano il regime forfetario la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il comma 71 stabilisce che il regime agevolato cessa di avere effetto dall’anno successivo se in corso d’anno:

-viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfetario;

-si verifica una delle cause di esclusione dal regime.

In presenza di un evento tra quelli sopra elencati il contribuente, dall’anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all’applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell’IVA.

Il comma 72 introduce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali trovano applicazione le nuove regole di determinazione del reddito e i periodi precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano applicabili le regole ordinarie.

In particolare, al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime, si prevede che nel caso di passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario, i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito nei periodi soggetti al regime forfetario non hanno rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime forfetario, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d’imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria), dovranno assumere rilevanza in quelli successivi. Criteri analoghi si applicano in caso di transizione dal regime ordinario a quello forfetario.

Il comma 73 prevede che i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, peculiari obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

La relazione specifica che, pur essendo esclusi dall’accertamento tramite studi di settore, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario restano soggetti al c.d. redditometro.

Per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, il comma 74 statuisce che si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.

Con una norma non presente nella precedente disciplina, si prevede un trattamento sanzionatorio aggravato nell’ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime: in tali casi, infatti, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10%.

Si prevede inoltre che la fuoriuscita dal regime possa avvenire anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo.

Il comma 75 prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario sia rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR. Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive individuate nell’articolo 13 del TUIR. Pertanto, per tale tipologia reddituale, non spettano le detrazioni ivi indicate.

I commi da 76 a 84 dell’articolo 1 prevedono la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, di usufruire di uno specifico regime agevolato ai fini contributivi (comma 66).

Il successivo comma 77 prevede che i contribuenti esercenti attività d’impresa, i quali rientrino nel regime fiscale forfetario introdotto dall’articolo in esame, possano fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi nel quale è esclusa l’applicazione della contribuzione previdenziale minima (ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990), e adottando una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. Lo stesso comma, infatti, prevede l’applicazione, per l’accredito della contribuzione, della procedura disposta dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (per i quali l’importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell’imponibile dichiarato nell’esercizio).

Il successivo comma 78 dispone, riprendendo quanto già disposto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 5, della legge n. 233 del 1990) che, nel caso in cui il titolare si avvalga di coadiuvanti o coadiutori, esso possa indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione I.N.P.S. è individuato ai sensi dell’articolo 3-bis del D.L. n. 384 del 1992.

L’articolo 3-bis del D.L. n. 384 del 1992 ha stabilito che a decorrere dal 1993 l’ammontare del contributo annuo dovuto per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sia rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini I.R.P.E.F. per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Inoltre, tali versamenti sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno al quale i contributi si riferiscono. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo. Infine, le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in un’unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Ai sensi del comma 79, i versamenti e saldo contributi continuano ad essere effettuati entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi (e quindi ai fini I.R.P.E.F.).

Con il D.Lgs. n. 241del 1997 è stata introdotta la riscossione unificata dei tributi e dei contributi, che riguarda: le modalità ed i termini di versamento; la modulistica da utilizzare (modello F24 al posto di bollettino c/c); la possibilità di effettuare pagamenti rateali e compensazioni fra debiti e crediti dello stesso contribuente.

Con il modello F24 sono stati unificati tutti i diversi termini di pagamento al giorno 16 del mese di scadenza (o il primo giorno lavorativo se cade di sabato o festivo), con le sole eccezioni per le scadenze che riguardano:

-saldo e primo acconto (16 giugno), o maggiorato dello 0,40% (16 luglio); il versamento del secondo acconto dei tributi relativi all’UNICO (30 novembre);

-pagamenti rateizzati dei tributi relativi all’UNICO relativamente ai soggetti non titolari di partita IVA (ultimo giorno del mese da giugno a novembre).

Il successivo comma 80 prevede una specifica disposizione valevole per i soggetti titolari (o collaboratori familiari) già pensionati presso le gestioni I.N.P.S. e con più di 65 anni, per i quali non trova applicazione l’agevolazione consistente nel dimezzamento dei contributi previdenziali dovuti, di cui all’articolo 59, comma 15, della legge n. 449 del 1997.

Il comma 81 dispone che ai collaboratori familiari dei soggetti di cui al comma 44 non si applichi la riduzione contributiva del 3%.

Il successivo comma 82 dispone la cessazione del regime contributivo agevolato a decorrere dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle condizioni di accesso al regime fiscale agevolato dei nuovi minimi (di cui ai precedenti commi 44 e 47 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rimanda). La cessazione del regime agevolato comporta l’applicazione del regime ordinario di determinazione e versamento dei contributi dovuti, ma in primo luogo l’impossibilità di accedere nuovamente alle agevolazioni richiamate, anche in presenza dei requisiti di cui al precedente comma 44. L’impossibilità di accedere al regime agevolato opera anche nei confronti dei soggetti che ne facciano richiesta in mancanza dei suddetti requisiti nell’anno della richiesta stessa.

In pratica, quindi, nel caso in cui contribuente dovesse sforare per un’annualità il limite consentito di ricavi dichiarati (ma nello stesso tempo rientrare al di sotto dei minimi di fatturato previsti per l’annualità successiva, potendo rientrare così per l’anno successivo nel regime di favore, non potrebbe però beneficiare di nuovo delle riduzioni ai fini contributivi, in quanto diversamente da quanto previsto in ambito redditi e I.V.A. il regime di favore ai fini contributivi non può più essere riproposto una seconda volta.

Il comma 83 prevede l’obbligo per i soggetti che intraprendano attività di impresa, al fine di fruire del regime contributivo agevolato, di presentare all’I.N.P.S. un’apposita dichiarazione in via telematica. Allo stesso tempo, è previsto l’obbligo, per i soggetti già esercenti attività di impresa, di presentare, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, la richiamata dichiarazione. Nel caso in cui quest’ultima venga presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato può avvenire a decorrere dall’anno successivo di quello in cui è stata presentata la dichiarazione, riproponendo la dichiarazione entro il termine stabilito (ferma restando la permanenza dei requisiti di cui al comma 44 dell’articolo in esame)

Infine, il comma 84 prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè entro il 1° marzo 2015) l’Agenzia delle Entrate e l’I.N.P.S. stabiliscano le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato, al fine di monitorare le posizioni contributive coerentemente con le informazioni fiscali.

I commi da 85 a 88 abrogano i regimi agevolati oggi vigenti di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo), all’articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e all’articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge n. 244 del 2007 (previgente regime dei minimi).

A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3 (regime intermedio per gli ex minimi), in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, e salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario.

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13, della legge n. 388 del 2000 o il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011 possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i nuovi regimi per le start up di cui al comma 55 per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

In particolare, il comma 88 consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 (“minimi al 5 per cento”), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur essendo stato soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

Il comma 89 dispone che le previsioni contenute nei precedenti commi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si prevede, inoltre, che con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo in esame. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative.

Nuovo regime dei minimi per imprenditori e professionisti: chi apre la partita Iva nel 2015 può aderire con la dichiarazione di inizio attività

Dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”. In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove partire Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica) potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare.

Nuovi minimi, i vantaggi del nuovo regime

Il nuovo regime forfetario per i piccoli contribuenti è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015 ed entra in vigore dall’1 gennaio 2015. L’imposta unica, che sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi.

Tra i vantaggi che derivano dall’adesione al nuovo regime, nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere. Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficerà di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 160 del 31 dicembre 2014)

 

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Legge n. 190 del 23 dicembre 2014

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Articolo 1, commi da 54 a 89:

arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente

comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo,

nell’anno precedente:

   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,

ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato

che contraddistingue l’attivita’ esercitata;

   b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non

superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio   di   cui

all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e

successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di

cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

anche assunti secondo la modalita’ riconducibile a un progetto ai

sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.

276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate

sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui

all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di

lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive

modificazioni;

   c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni

strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Ai

fini del calcolo del predetto limite:

   1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto

dal concedente;

   2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore

normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917

del 1986, e successive modificazioni;

   3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione,

utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o

professione e per l’uso personale o familiare del contribuente,

concorrono nella misura del 50 per cento;

   4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e’ superiore ai

limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102,

comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

   5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati

per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;

   d) i redditi conseguiti nell’attivita’ d’impresa, dell’arte o

della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli

eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli

articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la

verifica della suddetta prevalenza non e’, comunque, rilevante se il

rapporto di lavoro e’ cessato o la somma dei redditi d’impresa,

dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non

eccede l’importo di 20.000 euro.

compensi di cui al comma 54, lettera a), per l’accesso al regime:

   a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento

agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di

cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

   b)   nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di   attivita’

contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite piu’

elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita’

arti o professioni possono   avvalersi   del   regime   forfetario

comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita’ di cui

all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la

sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.

   a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini

dell’imposta sul valore aggiunto o   di   regimi   forfetari   di

determinazione del reddito;

   b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono

residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno

Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo   che

assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel

territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il

75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

   c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano

cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,   di   terreni

edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui

all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

   d) gli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni che

partecipano, contemporaneamente all’esercizio   dell’attivita’,   a

societa’ di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa’ a

responsabilita’ limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, e successive modificazioni.

al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui

all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni

nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie

l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e

successive modificazioni; c) applicano agli acquisti   di   beni

intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427, e successi