Con la sentenza n. 25967 del 20 novembre 2013 (ud. 14 marzo 2013) la Corte di Cassazione ha affermato che spetta al contribuente dimostrare la connessione tra costi fittizi e ricavi accertati.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che “con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2, come convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44, costituente ius superveniens applicabile alla controversia in forza del successivo comma 3 - a tenore del quale 'le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1997, n. 537, art. 15, comma 4-bis, previgente ("Nella determinazione dei redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, (TUIR), non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti"), anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli...' -, ha infatti stabilito che, 'ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi', ed ha previsto 'in tal caso' l'applicazione di una sanzione amministrativa”.
In tali ipotesi “grava pertanto sul contribuente l'onere di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano nell'accertamento concorso alla formazione del reddito, siano fittizi anch'essi perchè ricavi 'correlati'…, vale a dire 'direttamente afferenti' a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati”.
Nota normativa
Come è noto, con la circolare n. 32/E del 3 agosto 2012 l’Amministrazione finanziaria ha diramato le istruzioni sulle nuove disposizioni( introdotte dall’art. 8, cc. 1, 2 e 3, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,convertito con