Multe stradali: fra sconto e rateizzazione

la richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa del codice della strada esclude la possibilità di fruire della riduzione del 30% recentemente introdotta dal Decreto del Fare

La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto decreto fare) ha stabilito, a decorrere dal 21 agosto 2013, che per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l’obbligato in solido (conducente e/o proprietario del veicolo se soggetti diversi) possono pagare la somma ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Lo sconto, peraltro, spetta a chi paga entro 5 giorni da quando viene formalmente a conoscenza dell’infrazione: se il conducente viene fermato subito, i predetti 5 giorni decorrono dalla data dell’infrazione; in caso contrario, invece, il conto dei 5 giorni decorre da quando si perfeziona la notifica del verbale all’indirizzo del proprietario del veicolo.

Sul punto, però, bisogna precisare che hanno comunque diritto allo sconto anche coloro che pagano entro 5 giorni una multa per divieto di sosta non ancora notifica, ma solo annunciata con il classico preavviso che si trova sotto il tergicristallo, sebbene detto preavviso non abbia, nella sostanza, alcun valore formale (in tal senso il Dipartimento Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno nota Prot. N. 300/A/7752/13/127/1). Per fruire dello sconto in parola (30% della sanzione comminata) è necessario che l’infrazione non sia troppo grave: sono escluse, pertanto, dal beneficio dello sconto, le violazioni penali quali, ad esempio, la guida in stato d’ebbrezza media e grave, ovvero che supera i 0,8 grammi/litro e, in ogni caso, la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Parimenti, il pagamento in misura ridotta non è altresì consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi, oppure si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con sé; in tal caso, peraltro, il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione del trasgressore. Ad ogni modo, per le infrazioni in misura ridotta, il soggetto che paga la multa deve prestare massima attenzione agli importi da versare: non è previsto, infatti, il beneficio dell’arrotondamento secondo cui gli importi delle sanzioni devono essere arrotondati all’euro inferiore se la parte decimale è fino a 49 centesimi e all’euro superiore se la parte decimale è dai 50 centesimi in su.

Sono state diramate, di recente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Lettera circ. 11.11.2013, prot. n. 19442) talune indicazioni con particolare riferimento, però, alle violazioni amministrative del cui accertamento è competente il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ci si riferisce, in particolare, alle violazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di autotrasporto. Nella richiamata lettera circolare viene ribadito che la riduzione del 30% “si ritiene applicabile, tanto nei confronti del trasgressore, quanto del responsabile in solido, alle sole violazioni sanzionate dal codice della strada”: si tratta sostanzialmente delle violazioni circa il rispetto dei tempi di guida di cui al reg. (Ce) n. 561/2006, delle violazioni in materia di cronotachigrafo, oppure quelle relative al modulo di controllo assenze.

Resta ovviamente esclusa dalla riduzione del 30%, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 234/2007 (relativa all’orario di lavoro dei lavoratori mobili), per le cui violazioni non è peraltro applicabile il codice della strada. La possibilità di beneficiare dello “sconto” della sanzione ridotta riguarda, nello specifico, “chiunque possa utilmente effettuare il pagamento nella misura agevolata a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 98/2013 (21 agosto 2013)… indipendentemente dal tempo della commissione della violazione, dal tempo di accertamento della stessa e dal tempo di instaurazione del procedimento ispettivo in corso“.

Ciò potrebbe significare, a rigor di logica, che le violazioni accertate dal 21 agosto 2013 in poi, anche se riguardanti periodi antecedenti a tale data, debbano essere ammesse al beneficio in esame, in considerazione della “natura procedimentale della norma“. Importanti chiarimenti vengono forniti, inoltre, circa le modalità di pagamento, posto che il disposto normativo (articolo 202, comma 2.1, Cds) si riferisce genericamente all’agente accertatore: la nota del Ministero del lavoro stabilisce, infatti, con riferimento alle violazioni accertate e contestate dal proprio personale ispettivo, che “salvi futuri adeguamenti, in assenza di conto corrente postale o di conto corrente bancario il pagamento della sanzione amministrativa ridotta del 30% potrà effettuarsi attraverso il modello F23 tutt’ora in uso“.

Un’ultima, ma non per questo meno importante precisazione, attiene alla incompatibilità della riduzione del 30% con la richiesta, a norma dell’art. 202 bis del Cds, di rateazione delle sanzioni pecuniarie: la richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa esclude, infatti, “la volontà di provvedere al pagamento immediato entro il termine di 5 giorni“.

In materia di rateazione si rammenta, infine, che, i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale) di importo superiore a 200 euro e che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

19 dicembre 2013

Sandro Cerato