notai e commercialisti devono prestare estrema attenzione agli obblighi antiriclaggio per quanto riguarda la segnalazione di operazioni sospette riscontrate nelle cessioni di quote di Srl
L’art. 41 del d.lgs. n.231/2007 impone ai professionisti l’obbligo di segnalare alla UIF qualsiasi operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza ad essi nota in ragione delle funzioni esercitate, induca a ritenere, sulla base degli elementi disponibili, che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La segnalazione di operazione sospetta è, peraltro, un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti, e va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.
In data 11.11.2013, l’UIF ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione in parola. In primo luogo viene precisato che, il collegio sindacale (non incaricato della revisione legale dei conti) non è destinatario dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette richiamato dal citato art. 41 del DLgs. n. 231/2007. Ciò nonostante, a norma l’art. 52, comma 2, lett. b) del suddetto decreto, l’organo di controllo è tenuto – per non incorrere in sanzioni (reclusione fino a un anno e con la multa di 100 e 1.000 euro) – a comunicare al titolare dell’attività, al legale rappresentante (o al delegato alle segnalazioni di operazioni sospette) “le infrazioni di cui all’art. 41” di cui ha notizia. Ad ogni modo, eventuali comunicazioni inviate dal collegio sindacale alla Uif sono comunque tenute in considerazione nell’ambito dell’attività istituzionale esercitata da quest’ultima.
Qualora, invece, il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale dei conti, i singoli componenti del collegio sono obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette alla Uif, dal momento che essi hanno la qualifica di revisori legali iscritti nell’apposito registro (cfr. art. 2409-bis c.c.) e sono, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 231/2007, destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Al ricorrere di eventuali operazioni sospette, l’eventuale segnalazione dovrà essere inviata alla Uif dal singolo revisore legale dei conti ( e non dall’intero organo collegiale) poiché è previsto, nell’ambito della procedura telematica, solo lo spazio per nome e cognome di una persona fisica.
Una seconda precisazione attiene gli indicatori di anomalia, i quali vengono utilizzati dagli addetti ai lavori per identificare l’esistenza di operazioni sospette passibili di segnalazione. Sul punto, viene precisato dall’UIF, che nei confronti dei revisori legali (e le società di revisione) con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico devono applicarsi gli indicatori recentemente emanati dalla Banca d’Italia con provvedimento del 30 gennaio 2013. Diversamente, invece, per i revisori legali (e le società di revisione) senza incarichi sui medesimi enti, occorre fare riferimento agli indicatori previsti dal decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010.
Un altro chiarimento attiene gli obblighi antiriciclaggio in capo ai mediatori: per effetto delle modifiche apportate all’art. 10 del DLgs. n. 231 del 2007, rientrano, infatti, tra i destinatari dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, anche i soggetti che svolgono, a norma dell’art. 60 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, attività di mediazione. Ciò nonostante, per tale categoria di professionisti non sono stati ancora emanati appositi indicatori di anomalia. Ebbene, in attesa che vengano pubblicati indicatori ad hoc, l’UIF precisa che i mediatori possono comunque fare affidamento alle disposizioni contenute all’interno dei seguenti decreti:
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decreto del 17 febbraio 2011 (aggiornato in data 27 aprile 2012), emanato dal Ministero dell’Interno con riguardo a talune categorie di operatori non finanziari;
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decreto emanato in data 16 aprile 2010, dal Ministero della Giustizia, per i professionisti e i revisori legali dei conti.
Un altro chiarimento concerne, invece, gli obblighi di segnalazione in caso di anomalie riscontrate in sede di cessioni di quote di srl. Sul punto, viene precisato che, eventuali operazioni anomale o sospette devono essere segnalate sia dai notai che dagli altri professionisti recentemente abilitati al deposito, presso il registro delle imprese, del documento informatico rappresentativo del negozio di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata: si tratta, sostanzialmente, dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali.
Importanti precisazioni vengono fornite, infine, con riferimento al termine di prescrizione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette: l’art. 41, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dispone, infatti, che le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Il successivo comma 5 stabilisce, invece, che i soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione devono astenersi dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini. Ciò detto, l’UIF precisa che prevedere un termine di prescrizione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta sarebbe pertanto fuorviante, attesa la natura stessa di tale obbligo.
13 dicembre 2013
Sandro Cerato