L’art. 41 del d.lgs. n.231/2007 impone ai professionisti l’obbligo di segnalare alla UIF qualsiasi operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza ad essi nota in ragione delle funzioni esercitate, induca a ritenere, sulla base degli elementi disponibili, che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La segnalazione di operazione sospetta è, peraltro, un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti, e va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.
In data 11.11.2013, l’UIF ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione in parola. In primo luogo viene precisato che, il collegio sindacale (non incaricato della revisione legale dei conti) non è destinatario dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette richiamato dal citato art. 41 del DL