La società di riscossione che fa compilare i questionari ai clienti di un professionista non vìola la sua privacy

Equitalia, avvalendosi della sua qualifica di soggetto pubblico, può richiedere i dati contabili ai clienti di un professionista senza violare le norme sulla privacy, se tali dati sono necessari al recupero di un debito tributario del professionista!

Non costituisce violazione della privacy di un professionista chiedere ai suoi clienti di compilare un questionario per accertare i suoi redditi; la Corte di Cassazione con la sentenza n.17203 dell’11 luglio 2013 ha legittimato il comportamento di Equitalia spa che, nella sua funzione di concessionario della riscossione aveva chiesto, al fine di accertare il reddito ad un professionista, informazioni dai clienti del professionista.

Il contenzioso fiscale nasce a seguito del fatto che un consulente del lavoro si era lamentato perché , a suo dire, la società di riscossione aveva leso la sua privacy perché aveva fatto compilare a suoi clienti un questionario per risalire al reddito reale del professionista.

La Concessionaria della Riscossione, nel gennaio del 2003, aveva richiesto a tutti i clienti del consulente del lavoro la compilazione di un questionario con valore di dichiarazione stragiudiziale, dichiarandosi creditrice del predetto contribuente, senza essere previamente autorizzato dall’interessato ovvero dall’Autorità Garante della protezione dei dati personali.

Allegando tale fatto e deducendo che a causa di quell’indebita ingerenza molti clienti avevano preferito chiudere i rapporti rivolgendosi ad altro professionista, il Consulente del Lavoro davanti al Tribunale ordinario chiedeva ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. n. 196/2003, alla citata società di riscossione la condanna al risarcimento dei danni (quantificati in euro 500.000,00) causati dal predetto comportamento.

Il Tribunale con sentenza depositata nell’ottobre del 2007 respinse la domanda del consulente del Lavoro sostenendo principalmente che:

1) l’articolo 75 bis del D.P.R. n. 602/1973, inserito dall’articolo 1, comma 425 della legge 311/2004 e sostituito dall’articolo 2, comma 8, del D.L. 262/2006 , consente ora la richiesta, da parte del concessionario, di dichiarazioni stragiudiziali dei terzi debitori del contribuente: è norma interpretativa e come tale applicabile alle fattispecie sorte in epoca precedente all’intervento legislativo;

2) non sì controverte in tema di dati sensibili e l’attività di riscossione dei tributi, anche tramite concessionari, è di rilevante interesse pubblico; in questi casi , pertanto, il legislatore ha riconosciuto legittimo il trattamento di dati personali utili allo svolgimento delle funzioni istituzionali dirette al predetto scopo.

Avverso la sentenza sfavorevole, il consulente del lavoro è ricorso in Cassazione.

Nell’analizzare il ricorso del consulente del lavoro, la Corte di Cassazione evidenzia in via preliminare che il ricorrente ha denunciato la violazione di norme dettate dal D.Lgs. n. 196/2003, ma che la disciplina sostanziale applicabile ratione temporis alla concreta fattispecie è quella dettata dalla legge n. 675/1996, essendo stata la richiesta di dichiarazione stragiudiziale inoltrata nel gennaio 2003, mentre la disciplina processuale è quella di cui al D.Lgs. n. 196/2003, essendo stato il ricorso depositato nel 2005 .

L’art. 27 della legge n. 675/1996, dispone che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (comma 1) e, comunque, “la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento”.

Tale disciplina è applicabile all’attività dei soggetti pubblici, definita di rilevante interesse pubblico, diretta all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti.

Gli artt. 20 e 21, richiamati dall’art. 66, D.Lgs. n. 196/2003, e invocati dal ricorrente si riferiscono esclusivamente ai dati sensibili e giudiziari; ipotesi che non ricorre nella concreta fattispecie.

I giudici di legittimità rilevano come anche “il codice della privacy (D.Lgs. 193 del 2003)” disciplina in modo diversificato in relazione al tipo di dato il trattamento di dati personali necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, e, ove si tratti di dati sensibili, ossia inerenti la salute e la vita sessuale, richiede, oltre al consenso dell’interessato, la previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, il quale valuta comparativamente il rango del diritto azionato e di quello protetto dalla disciplina.

La Corte di Cassazione evidenzia che, ai sensi dell’art. 75-bis del D.P.R. n. 602/1973, “il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore”; in sostanza non ha fatto altro che ribadire la legittimità di un’attività prodromica all’ esercizio del diritto di agire esecutivamente da parte del concessionario. Peraltro, l’Autorità Garante della protezione dei dati personali , che in passato aveva reputato illecita la prassi, propria di alcune società concessionarie del servizio per la riscossione dei tributi, consistente nel richiedere a terzi creditori informazioni personali sul contribuente, in quanto all’epoca nessuna previsione legislativa o regolamentare attribuiva il potere di effettuare questo tipo di trattamento, anche dopo l’introduzione del cit. art. 75bis, aveva sottolineato la necessità di verificare il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nonché di assicurare che la competente amministrazione impartisse ai concessionari idonee istruzioni.

L’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del citato DPR 602/1973 e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. Per la Corte di Cassazione, in sintesi, gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo “senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1966”.

Per la Corte di Cassazione il concessionario della riscossione ha correttamente operato e, di conseguenza, il ricorso va rigettato con condanna del consulente del lavoro al pagamento delle spese del giudizio.

 

14 novembre 2013

Federico Gavioli