Il conto corrente intestato al condominio paga l’imposta di bollo da 100 euro!

con le nuove normative in materia di imposta di bollo sui conti correnti bancari, c’è stata una brutta sorpresa per i condomini: il conto corrente condominale paga sempre l’imposta di bollo da 100 euro

L’art. 19 c. 1 del DL n. 201/2011 ha modificato il comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 concernente l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, a norma dell’art. 119 del D. Lgs. 1.9.93 n. 3855. In base alle nuove disposizioni, dall’1.1.2012, l’imposta di bollo è dovuta con periodicità annuale nella misura di € 34,20 in caso di persone fisiche, ovvero nell’importo di € 100,00 nel caso di soggetti diversi dai precedenti (persone non fisiche). Rispetto al regime impositivo applicabile fino al 31.12.2011, è stata modificata solo la misura dell’imposta dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche che, in precedenza, ammontava ad € 73,80.

Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, che l’estratto conto si considera inviato almeno una volta nel corso dell’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione del predetto rendiconto: l’imposta di bollo è dovuta, quindi, in ogni caso, anche ove l’estratto conto non venga effettivamente inviato al correntista. Diversamente, invece, se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, oppure nell’ipotesi di estinzione o apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta in argomento deve essere rapportata al periodo rendicontato, e quindi sarà dovuta:

  • nella misura di € 17,10 (se il cliente è una persona fisica) o di € 50,00 (se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica), se l’invio è con periodicità semestrale;

  • nella misura di € 8,55 (se il cliente è una persona fisica) o di € 25,00 (se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica), se l’invio è con periodicità trimestrale;

  • nella misura di € 2,85 (se il cliente è una persona fisica) o di € 8,33 (se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica), se l’invio con periodicità mensile.

L’imposta non è dovuta se il cliente destinatario dell’estratto conto è una persona fisica, ma solo nel caso in cui il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore ad € 5.000,00. In relazione alla valutazione del raggiungimento della predetta soglia di € 5.000,00 devono essere considerati unitariamente tutti i rapporti di conto corrente ed i libretti di risparmio che abbiano la stessa intestazione, intrattenuti con la medesima Banca, con Poste Italiane o emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

Nel computo non vanno compresi, invece, i conti correnti con giacenza media negativa, per i quali, comunque, non è dovuta l’imposta di bollo, sempreché gli stessi siano intestati a persone fisiche. Restano fuori dal campo di applicazione dell’imposta di bollo fissa sui conti correnti, invece, i depositi bancari o postali, che sono assimilati a prodotti finanziari e rientrano nel campo di applicazione dell’imposta di bollo proporzionale di cui al comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 (la cui aliquota, peraltro, potrebbe salire al 2 per mille, dal 1° gennaio 2014, secondo quanto previsto dal Ddl. di stabilità per il 2014).

La tassazione sugli estratti di conto corrente è stata oggetto di un apposita interrogazione parlamentare (Interrogazione del 16.10.2013 n. 5-01163), posto che non era del tutto chiaro quale fosse la corretta misura da applicare, ai sensi della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli estratti conto relativi ai conti correnti intestati ai condomini. In particolare, gli onorevoli interpellanti chiedevano se il condominio dovesse essere considerato, ai fini della predetta imposta, alla stregua di una persona fisica (per la quale l’imposta dovuta è di € 34,20), ovvero ad una persona non fisica (per la quale l’imposta dovuta ammonta ad € 100).

In risposta alla suddetta interrogazione, l’Agenzia delle entrate fa presente che, con riferimento al condominio, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione con sentenze n. 9148 dell’8 aprile 2008 e n. 16920 del 21 luglio 2009) ha più volte affermato che “l’amministratore e l’assemblea nell’ambito del condominio non possono essere paragonati agli organi di un ente di gestione o, ancora più in generale, ad una persona giuridica”. Ciò nonostante, in assenza di specifiche previsioni al riguardo, nel caso in cui il conto corrente sia intestato al condominio, trattandosi di soggetto diverso da persona fisica, l’imposta di bollo deve essere comunque corrisposta nella misura annua di €100,00, a nulla rilevando che la citata giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il condominio non possa essere assimilato ad una persona giuridica. In altri termini, l’ente condominiale, pur non essendo una persona giuridica, non può nemmeno essere considerato una persona fisica e per tale motivo deve trovare applicazione la previsione normativa (art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 642/1972) che assoggetta ad imposta di bollo nella misura di € 100, tutti i rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

8 novembre 2013

Sandro Cerato