Difficoltà per il pagamento IMU per i contribuenti: che caos!

sta per arrivare dicembre ed ancora non si conoscono i valori su cui si pagheranno i saldi IMU e TARES relativi al 2013

Destano sconcerto le modifiche apportate dalla Legge di conversione del D.L. n. 102/2013 a IMU e TARES e non solo.

La Legge di conversione del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, con cui sono state apportate ulteriori modificazioni alla disciplina dell’IMU e della TARES, ha, infatti reso un quadro normativo sempre più complesso.

 

 

Prelievo sui rifiuti

La Legge di conversione del D.L. n. 102/2013 (Legge n. 124/2013) ammette la possibilità per i comuni di continuare ad applicare la TARSU anche per il 2013, stabilendo in tale eventualità la facoltà di provvedere a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti con risorse del bilancio diverse dalla stessa TARSU.

In pratica, si deroga all’obbligo della copertura integrale dei costi del servizio. I comuni potrebbero adottare e mantenere le tariffe della TARSU sia conservando il regime giuridico della vecchia tassa, sia innestando le stesse nel contesto della TARES.

 

 

Efficacia delle delibere IMU posticipata

Viene disposto che le delibere anche regolamentari in materia di IMU 2013 debbano essere adottate non oltre il prossimo 30 novembre e debbano essere pubblicate sul sito istituzionale del Comune, entro il 9 dicembre. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, trovano applicazione le delibere relative al 2012, anche se per ipotesi il Comune dovesse averle adottate per tempo. È peraltro evidente che in questo modo i contribuenti, e soprattutto gli intermediari professionali, avranno di fatto pochissimo tempo per predisporre i modelli di pagamento, ai fini della scadenza del 16 dicembre 2013.

 

 

Contributo sanitario versato con premio di assicurazione RC auto

Altresì, a seguito di quanto disposto dall’art. 12 della citata Legge n. 124/2013 (Legge di conversione del D.L. n. 102/2013, c.d. decreto IMU), dal 2014 i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (CSSN) versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli non saranno più deducibili dal reddito complessivo IRPEF.

Si ricorda che nel 2013 il contributo è deducibile solo per la parte che eccede 40 euro.

 

 

Modificate le riduzioni alle detrazioni sulle polizze vita e infortuni dal 2014

Inoltre, la medesima Legge di conversione del D.L. n. 102/2013 (c.d. decreto IMU) ha modificato i limiti di detraibilità applicabili dal 2014 ai premi pagati relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.

In particolare:

– viene confermato, per l’anno 2013, che l’importo detraibile dei premi pagati relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (compresa l’invalidità e la non autosufficienza), è di € 630,00;

– mentre dal 2014 il limite verrà ulteriormente ridotto a € 530,00, salvo per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per i quali il limite è di € 1.291,14, (da considerare al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente).

I limiti sopra esposti di € 630,00 e di € 530,00, si applicano anche ai premi pagati in relazione a contratti di assicurazione vita e infortuni stipulati o rinnovati prima del 2001.

 

 

Fabbricati merce delle imprese di costruzione

Nella versione iniziale del D.L. n. 102/2013 era previsto che, per i fabbricati merce delle imprese di costruzione, non locati, la seconda rata IMU non era dovuta.

A partire dal 2014, l’IMU è invece totalmente azzerata. Ora si precisa che l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno. La precisazione dovrebbe avere una doppia implicazione. Da un lato, si tratta della riconferma che l’imposta pagata in sede di prima rata non è rimborsabile. Nel contempo, si afferma implicitamente il criterio secondo cui l’imposta dovuta per il primo semestre deve essere calcolata secondo le regole ordinarie, e cioè con le aliquote deliberate per il 2013.

Ne consegue che le imprese interessate dovranno comunque versare a dicembre il conguaglio tra quanto pagato a giugno con le aliquote 2012 e quanto dovuto per un semestre di possesso con le aliquote 2013.

 

 

Nuove assimilazioni all’abitazione principale: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

La Legge n. 124/2013 introduce nuovamente l’assimilazione all’abitazione principale cui al previgente art. 59, lett. e), del D.Lgs. n. 446/1997, valevole ai fini ICI.

Si tratta della facoltà di assimilare l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti.

Rispetto a prima, emergono alcune differenze:

– sono escluse le abitazioni classificabili in A1, A8 e A9;

– il beneficio compete a condizione che il parente utilizzi il fabbricato come propria abitazione principale. Occorre, quindi, che l’utilizzatore dimori e risieda anagraficamente nell’immobile;

– deve trattarsi esclusivamente di parenti in linea retta entro il primo grado;

– il beneficio è applicabile con riferimento ad una sola unità immobiliare nella titolarità del medesimo soggetto.

Per l’anno 2013, inoltre, la concreta fruizione del beneficio è rimessa ad una previsione regolamentare del Comune ed ha efficacia limitatamente alla seconda rata dell’IMU. Si evidenzia peraltro che questa volta vi è un incentivo all’adozione della clausola regolamentare, consistente nella previsione di un contributo statale, le cui modalità di riparto tra i comuni interessati saranno stabilite in un futuro decreto del Ministero dell’interno, da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

 

 

Fabbricati rurali

Il D.L. n. 70/2011 ha permesso la presentazione di variazioni catastali per ottenere il passaggio degli immobili rurali nelle categorie A6, per le abitazioni, e D10, per i fabbricati strumentali.

Con tali variazioni, i contribuenti attestavano altresì il possesso ininterrotto dei requisiti di ruralità per il quinquennio precedente alla data di presentazione.

Quest’ultima condizione aveva la funzione di rendere retroattive le iscrizioni apposte dagli Uffici del Territorio. Tale funzione tuttavia non era esplicitata nella norma di legge.

Adesso la Legge di conversione del D.L. n. 102/2013 (Legge n. 124/2013) ha sancito, in via interpretativa, che dette domande di variazione catastale producono effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

 

Vincenzo D’Andò

22 novembre 2013

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