Conciliazione giudiziale e versamenti rateali

i termini di versamento in caso di conciliazione giudiziale sono perentori: la conciliazione si perfeziona solo col versamento dell’importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive

Con la sentenza n. 23119 dell’ 11 ottobre 2013 (ud. 23 maggio 2013) la Corte di Cassazione, in tema di conciliazione giudiziale, ha confermato la perentorietà dei termini per il versamento.

 

La sentenza

Per condiviso principio già espresso, “la conciliazione giudiziale rateale, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, comma 3, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive; in mancanza, non si verifica l’estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, prevista dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 66, comma 1 (Cass. 9219/2011)”.

 

Brevi note

La sentenza che si annota, ratione temporis, è assolutamente legittima. Di recente, con sentenza n. 24931 del 25 novembre 2011 (ud. 4 ottobre 2011) la Corte di Cassazione aveva già fissato dei paletti netti sulle modalità versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, ex art 48, del D.Lgs. n. 546/92, intervenendo su una pronuncia di regionale (CTR del Friuli Venezia Giuli, n. 126/11/05, depositata il 04.11.05), la quale, invero, “pur ritenendo che il perfezionamento della conciliazione potesse, in concreto, avvenire solo in seguito all’integrale pagamento del dovuto, o con il pagamento della prima rata, seguito dalla prestazione di polizza fideiussoria a garanzia del residuo debito rateizzato, dichiarava, nondimeno, estinto il giudizio, ben potendo l’amministrazione procedere – a suo avviso – alla riscossione delle somme dovute sulla base del processo verbale di conciliazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 3”. La Corte, innanzitutto, prende atto che “gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione, previste nel giudizio tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, non determinano di per sè la cessazione della materia del contendere, atteso che tale effetto estintivo si produce solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti”. Se è vero che la conciliazione giudiziale “ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l’estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata dal contribuente, e la sua sostituzione con una certa e concordata”, tuttavia, “tale effetto estintivo per novazione può logicamente verificarsi esclusivamente nel caso in cui la fattispecie conciliativa si sia perfezionata, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48. E’ di chiara evidenza, infatti, che solo in tale ipotesi il verbale di conciliazione, data l’acquisita incontrovertibilità di quanto in esso consacrato, potrebbe costituire titolo per la riscossione, ai sensi della norma summenzionata (cfr. Cass. 14300/09)”.

 

Di conseguenza, “la conciliazione giudiziale rateale – ricorrente nel caso di specie – si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’imposto della prima rata concordata, e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive. In caso di mancato adempimento degli obblighi suindicati, non può, di conseguenza, verificarsi l’estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 (v. Cass. 9219/11). In siffatta ipotesi di mancato perfezionamento della fattispecie estintiva, pertanto, la pronuncia di primo grado che – come nel caso concreto – abbia, nondimeno, dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, è appellabile dall’Ufficio, il quale non può essere costretto all’esecuzione di una conciliazione che, per le ragioni suesposte, è da reputarsi del tutto inesistente. Ed il giudice di appello dovrà, giocoforza, procedere ad un esame nel merito del rapporto controverso. Non potrebbe, per vero, l’amministrazione – come, di fatto, è accaduto nel caso di specie, avendo la CTR confermato la sentenza di rito summenzionata, nonostante il mancato perfezionamento della fattispecie conciliativa – essere privata della sua legittima pretesa di far valere il proprio interesse ad una pronuncia di merito sul rapporto giuridico controverso (cfr. Cass. 3560/09)”. Per la Corte, quindi, “la conciliazione giudiziale rateale, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’imposto della prima rata concordata, e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive; in caso di mancato adempimento degli obblighi suindicati, non può, di conseguenza, verificarsi l’estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e la causa dovrà, pertanto, essere decisa nel merito“.

 

E di recente, con sentenza n. 11125 del 3 luglio 2012, la Corte di Cassazione ha confermato che solo il pagamento delle somme dovute rende esecutiva la conciliazione giudiziale. “Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive. Questa Corte (v. Cass. n. 3560 del 2009) ha a riguardo affermato che la conciliazione tributaria giudiziale costituisce una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dall’identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia e che solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere. Più recentemente (Cass. n. 9219 del 2011) si è evidenziato che, in ipotesi di conciliazione rateale il giudice tributario deve rinviare la decisione ad un momento successivo alla scadenza del termine fissato per gli adempimenti previsti dall’art. 48 citato, comma 3 al fine di consentire al contribuente di documentare sia la tempestività del versamento della prima rata sia la prestazione della garanzia, atteso che solo per questa via la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia, si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e si produce anche l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Anche con riguardo alle ipotesi di conciliazione cd. breve postfissazione, di cui allo art. 48, comma 5, questa Corte ha precisato che il perfezionamento della conciliazione interviene con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza della CTP di rinvio dell’udienza di trattazione della causa, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della prescritta garanzia sull’importo delle rate successive (Cass. n. 3560 del 2009; Cass. 27/1/2012, n. 1171)”.

 

Ricordiamo, comunque, che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 23, c. 19, lett. a, b e c, del D.L.n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, in legge n.11, del 15 luglio 2011, non è più necessaria la fideiussione, indipendentemente dall’importo rateizzato. E la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata.

 

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

 

29 novembre 2013

Roberta De Marchi