Compilazione quadro RW: è effettiva la riduzione delle sanzioni?

la gestione del quadro RW è sempre più complessa, cerchiamo di fare il punto sulla possibile riduzione delle sanzioni derivante dalle recenti normative sul monitoraggio fiscale

Quadro normativo

L’art. 9 della Legge n. 97/2013 ha modificato l’art. 5 del D.L. n. 167/1990 (convertito in Legge n. 227/1990), in materia di sanzioni relative a violazioni riguardanti la compilazione del quadro RW.

A seguito delle modifiche, la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività detenute all’estero viene punita con la sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati.

Se le attività sono detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, la violazione viene punita con una sanzione dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

Viene, infine, prevista la sanzione di € 258,00 per le regolarizzazioni entro 90 giorni dal termine di presentazione.

Peraltro, dal periodo d’imposta 2013, sono state soppresse le sezioni I e III del quadro RW. Dunque, le sanzioni relative alla compilazione delle sezioni I e III per i trasferimenti non sono più dovute giacché tali sezioni sono state soppresse.

Secondo la direttiva dell’Agenzia delle entrate del 10 ottobre 2013 si profila l’applicazione del favor rei per il quadro RW: sanzioni ridotte anche per il passato e nessuna sanzione per gli obblighi soppressi. Se l’atto è stato già emanato e non è definitivo, gli uffici lo sgraveranno in autotutela.

 

 

Nuova disciplina

La nuova disciplina prevista dalla Legge n. 97/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 ha alleggerito l’onere economico.

Difatti sono stati aboliti gli obblighi sulla comunicazione dei trasferimenti che in precedenza dovevano essere indicati nelle sezioni I e III del quadro RW.

È stato ridotto l’ammontare delle sanzioni anche nei loro minimi edittali. Più precisamente, per quanto riguarda i capitali e le attività estere di natura finanziaria detenuti in paesi white list, la legge europea prevede la sanzione pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati in luogo di quella originaria dal 10% al 50%.

Se tali attività sono detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (black list), la sanzione pecuniaria è raddoppiata dal 6% al 30%.

 

 

Sanzioni ridotte anche per il passato

Dunque, la Legge n. 97/2013 ha modificato varie disposizioni sul monitoraggio fiscale, in particolare sugli obblighi dichiarativi del quadro RW.

A tal fine, sono state abrogate le sezioni I e III del quadro RW.

Nella sezione I venivano indicati i trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria per importi superiori a 10.000 euro.

La sezione III accoglieva invece i trasferimenti da, verso e sull’estero, relativi agli investimenti all’estero, oppure le attività estere di natura finanziaria sempre complessivamente superiori a 10.000 euro nel periodo di imposta di riferimento.
È stata inoltre prevista la riduzione delle sanzioni per omessa o irregolare indicazione degli investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria per i quali il contribuente forniva indicazioni nella sezione II del quadro RW: La nuova sanzione varia dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (dal 6% al 30% nel caso di attività detenute in Paesi cosiddetti black list) a fronte della precedente compresa tra il 10% ed il 50%.

È stata poi eliminata la sanzione accessoria della confisca in caso di violazione dell’obbligo di comunicare investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

La direttiva dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2013, in attesa di una circolare esplicativa in materia, ha fornito le prime indicazioni sul nuovo regime sanzionatorio riguardo in particolare agli atti notificati dopo l’entrata in vigore (decorrenti dal 4 settembre 2013) delle novità o che a tale data erano già stati notificati.
L’Agenzia ha chiarito che, in base al principio di legalità contenuto nell’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997:

– Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile;

– se la legge vigente al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi successive stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica quella più favorevole al trasgressore.

In caso di atto già divenuto definitivo, consegue, secondo la direttiva, un differente trattamento a seconda che:

– la violazione non sia più punibile in base alla legge posteriore;
– la legge posteriore sanzioni una violazione in modo più favorevole al contribuente.
Nella prima ipotesi è previsto che il debito residuo si estingua, pur non ammettendo la ripetizione di quanto pagato, mentre, nella seconda, la definitività dell’atto con cui è stata irrogata la sanzione, impedisce l’applicazione della nuova penalità più favorevole al contribuente
Ne consegue che gli uffici:

– se devono ancora irrogare le sanzioni, applicheranno il nuovo regime (sanzione minore nell’ipotesi di violazione che, in base alle nuove previsioni, risulta ancora perseguibile, ovvero nessuna sanzione nel caso di adempienti soppressi);
– se, invece, hanno già notificato l’atto al contribuente e l’atto non è ancora definitivo, procederanno in via di autotutela alla rideterminazione delle sanzioni in base alla nuova norma e quindi secondo il principio del favor rei.

Infine, per gli atti definitivi nei quali sono stati sanzionati comportamenti non più obbligatori gli uffici, su istanza di autotutela del contribuente, procederanno allo sgravio delle somme iscritte a ruolo per la parte non ancora versata, ponendo attenzione – secondo la direttiva – a limitare tali interventi solo nelle ipotesi in cui effettivamente le nuove norme non prevedono più l’obbligo di monitoraggio.

 

 

Investimenti detenuti

L’indicazione nel quadro RW (sezione II) viene richiesta nel caso di detenzione nel periodo d’imposta.

Il nuovo art. 4 del D.L. n. 167/1990 non riporta più alcun riferimento ad investimenti di entità superiore a € 10.000,00 per la compilazione del quadro RW.

Pertanto, nel Modello Unico 2014 dovranno essere indicati tutti gli investimenti, a prescindere dall’importo.

Soggetti obbligati

Sono obbligati i seguenti soggetti, residenti in Italia:

– Persone fisiche;

– enti non commerciali;

– società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR.

Rientrano tra i soggetti obbligati alla dichiarazione coloro che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento (art. 1, comma 2 lett. u e allegato tecnico del D.Lgs. n. 231/2007).


Vincenzo D’Andò

9 novembre 2013