Spesometro polivalente: chiarimenti in merito a scadenze ed utilizzo del nuovo modello

ora che il modello “Spesometro” deve essere utilizzato anche per comunicare le operazioni con i Paesi black-list, gli acquisti da San Marino e le operazioni in contanti legate al turismo, occorre prestare estrema attenzione alle tempistiche delle diverse comunicazioni

L’Agenzia delle Entrate, in data 10.10.2013, ha pubblicato il modello definitivo di comunicazione polivalente, da utilizzare non solo per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, ma anche per comunicare le operazioni con i Paesi “black-list”, gli acquisti da San Marino e le operazioni in contanti legate al turismo. Il nuovo modello, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche, sostituisce,quindi, quello allegato al provv. Agenzia delle Entrate del 02.08.2013. Scopo del presente intervento è sostanzialmente quello di offrire un breve ripasso delle scadenze e talune precisazioni in merito all’utilizzo del predettomodello“polivalente”.

I termini di invio delle comunicazioni telematiche relative alle sole operazioni rilevanti ai fini IVAriguardanti l’anno 2012scadono il 12.11.2013, per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile, ovveroil 21.11.2013, per gli altri soggetti.Sul punto, si evidenzia che, per la comunicazioni di tali operazioni è obbligatorio utilizzare il nuovo modello polivalente.Le comunicazioni relative agli anni 2013 e successivi devono, invece,essere inviate entro il termine del 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile, ovvero entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte degli altri soggetti.

I suddetti termini si applicano anche per le comunicazioni relative alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro: per tali operazioni si deve obbligatoriamente utilizzare il modello polivalente (sezione TU, con indicazione analitica delle operazioni).

Le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (Paesi “black list”) devono essere effettuate secondo quanto già stabilito dagli artt. 2 e 3 del DM 30.3.2010, e quindi:

  • mensilmente o trimestralmente (se l’ammontare totale trimestrale di ciascuna categoria di operazioni non supera la soglia di 50.000,00 euro);
  • entro la fine del mese successivo al periodo (mese o trimestre solare) di riferimento;
  • salvo il passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile, in caso di superamento della suddetta soglia di 50.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate con controparti “black list” è previsto l’obbligo di utilizzo del modello polivalente a partire dalle operazioni effettuate dall’1.10.2013 (sezione BL del modello). Tuttavia, per tali operazioni, è prevista la facoltà, limitatamente alle operazioni effettuate fino a tutto il 2013, di utilizzare il “vecchio” modello di cui al DM 30.3.2010.

La comunicazione relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino deve, invece, essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione. Per gli acquisti di beni provenienti da San Marino, è previsto l’obbligo di utilizzo del modello polivalente per quelli registrati a partire dall’1.10.2013 anche se, per gli acquisti effettuati fino al prossimo 31 dicembre, è possibile utilizzare le vecchie modalità di comunicazione.

Gli operatori commerciali che svolgono le attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che si avvalgono della facoltà di utilizzare il nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, devono rispettare le nuove scadenze previste per lo “spesometro”, sopra indicate. Pertanto, le comunicazioni telematiche relative all’anno 2012 devono essere effettuate entro il 12.11.2013, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile, ovvero entro il 21.11.2013, da parte degli altri soggetti.Se, invece, non si utilizza il nuovo modello, le comunicazioni telematiche relative all’anno 2012 devono essere effettuate – da parte di tutti i soggetti obbligati – entro il 12.11.2013 (termine così stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2013 n. 77279). In altri termini, per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di alcuni beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili), è prevista la facoltà, già a partire dalle operazioni effettuate nel 2012, di utilizzare il nuovo modello polivalente in alternativa alle ordinarie regole di comunicazione previste dal provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2011.

Si rammenta, infine, che, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica –  ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/97 – la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.In relazione, invece, alla comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”, le suddette sanzioni sono raddoppiate (quindi da 516,00 a 4.130,00 euro). È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo ed è altresì ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.

 

21 ottobre 2013

Sandro Cerato