Spese di manutenzione per le imprese di nuova costituzione: un quesito

Per il calcolo del 5% del limite di deducibilità delle spese di manutenzione i cespiti alienati nel corso dell’esercizio devono essere considerati per il calcolo del plafond. Vale anche per le imprese di nuova costituzione?

QUESITO N. 3: Spese di manutenzione per le imprese di nuova costituzione

Con la modifica portata dal Decreto semplificazioni all’art. 102 co. 6 Tuir per il calcolo del 5% del limite di deducibilità delle spese di manutenzione i cespiti alienati nel corso dell’esercizio, a differenza di quelli acquistati nel corso dello stesso, devono essere considerati per il calcolo del plafond, essendo iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili sin dall’inizio dell’esercizio.

Si chiede se tale regola valga anche per le imprese costituite nel corso del 2012.

 

RISPOSTA

L’art. 102, c. 6, D.P.R. 917/1986, dispone che le spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultano imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, siano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

Con il D.L. 16/2012 è stata abrogata la previsione per la quale i cespiti acquisiti, costruiti o fatti costruire, o ceduti in corso d’anno, concorrevano alla determinazione del plafond in base al loro valore rapportato ai giorni di possesso.

Ne consegue che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 29.4.2012, i beni acquisiti in corso d’anno non rilevano ai fini della determinazione del plafond, ma concorrono alla determinazione dello stesso solamente a decorrere dal periodo d’imposta successivo, quando il requisito del possesso all’inizio dell’esercizio risulta rispettato.

Al contrario, rientra per l’intero ammontare, e non pro rata temporis, il valore dei beni ceduti in corso d’anno per l’importo iscritto nel registro dei cespiti all’inizio dell’esercizio.

La disposizione in commento potrebbe condurre a un aumento della tassazione delle imprese: la non concorrenza dei beni acquisiti in corso d’anno alla determinazione del plafond comporta, infatti, una diminuzione del valore di quest’ultimo, con conseguente possibile incapienza dello stesso rispetto all’ammontare dei costi sostenuti.

Rimane immutata la previsione concernente le imprese di nuova costituzione, vale a dire quelle costituite in corso d’anno, per le quali per il primo esercizio il plafond viene calcolato sull’ammontare del valore complessivo dei beni risultanti alla fine dell’esercizio (e non all’inizio, come per le altre imprese).

 

8 ottobre 2013

Antonio Gigliotti