Revisori enti locali: il nuovo contributo si paga l'11 novembre (poi lo si deve comunicare…)

entro il prossimo 11 novembre i revisori iscritti nel particolare albo per esercitare la revisione negli enti locali dovranno versare un contributo specifico di 25 euro

Come noto, l’articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 ha introdotto alcuni elementi innovativi relativi alle modalità di selezione e nomina dei Revisori dei Conti degli enti locali: su tutti l’istituzione di un elenco su base regionale dei Revisori dei conti degli enti locali (che certifica il possesso dei requisiti professionali specifici e di un’adeguata formazione sulle tematiche degli enti locali), nonché l’introduzione di una modalità di selezione causale dei predetti professionisti, che prevede l’estrazione dall’Elenco regionale nel quale possono essere inseriti solo i soggetti che ne abbiano fatto richiesta. La struttura dell’elenco in commento prevede una duplice suddivisione: una su base regionale e una per fasce di popolazione residente. In buona sostanza, l’inserimento dell’interessato nel suddetto elenco avviene con l’iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica del soggetto richiedente. Inoltre, nella domanda di iscrizione dovrà essere individuata la fascia o le fasce di popolazione per le quali si richiede l’iscrizione: Fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti); fascia 2 (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane); fascia 3 (comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province).

L’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali è peraltro subordinata al possesso di determinati requisiti specifici per ciascuna fascia demografia e che diventano più stringenti all’aumentare delle dimensioni dell’Ente. A titolo esemplificativo, per potersi iscrivere in fascia 3 (comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province), il professionista interessato deve:

  • essere iscritto da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

  • aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

  • conseguito, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’interno.

L’aspirante revisore, che possiede tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella terza fascia, potrà presentare, alternativamente o congiuntamente, la propria candidatura anche per la prima e per la seconda fascia.

L’elenco, articolato a livello regionale, riporterà i seguenti elementi informativi per ciascun revisore: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali di cui al DM 23/2012 (adottato in attuazione del citato art. 16, comma 25 del DL 138/2011) sono tenuti, a norma dell’art. 4-bis, comma 2 del DL 79/2012, a versare un contributo annuo di € 25 a copertura delle spese sostenute dal Ministero dell’Interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti e per iniziative di formazione a distanza. Recentemente, con il DM 21 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214, in data 12 settembre 2013, è stata data attuazione alla predetta disposizione, offrendo le necessarie istruzioni in merito al versamento del contributo annuo a carico degli iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali. In primo luogo, nel decreto in esame, viene evidenziato che il contributo deve essere versato entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima applicazione, però, il contributo in parola deve essere pagato (entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del predetto decreto, avvenuta in data 12 settembre 2013, ovvero entro il prossimo 11 novembre) da chi risulta iscritto nell’elenco dal quale sono estratti i nominativi a decorrere dal 1° marzo 2013. Occorre precisare che il versamento dell’importo di € 25 da parte di ciascun soggetto, iscritto nell’apposito elenco alla data del 1 marzo 2013, è dovuto a prescindere dalla circostanza che questo svolga effettivamente il ruolo di revisore presso un ente locale.

Ulteriori informazioni circa le modalità di versamento sono state rese disponibili nel comunicato del Ministero dell’Interno dello scorso 10 settembre 2013: in particolare, è stato precisato che il conto corrente da utilizzare per il versamento di detto contributo è il n. 1013096209, intestato a Tesoreria Viterbo, Ministero Interno, art. 4-bis DL 79/2012 causale “Contributo dei revisori dei conti degli enti locali, anno 2013”, aggiungendo anche il codice fiscale dell’iscritto.

Successivamente all’effettuazione del pagamento ed entro la data di scadenza dello stesso ciascun iscritto dovrà accedere con le proprie credenziali (indirizzo di posta elettronica certificata e password) alla pagina dedicata del Ministero (www.finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php) per l’inserimento delle coordinate del proprio versamento.

Sarà poi cura del Ministero verificare la corrispondenza dei dati inseriti con la documentazione contabile inoltrata dal competente Centro di Poste al fine dei conseguenti eventuali provvedimenti.

 

17 ottobre 2013

Sandro Cerato