La cartella esattoriale inviata per semplice posta raccomandata rischia di essere nulla in quanto non è debitamente compilata la relata di notifica (Giuseppe Zambello e Paolo Cuccu)
Si segnalano due importanti sentenze emesse dalla Sezione n. 4 e dalla Sezione n. 7 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma che si sono espresse in merito alla giuridica inesistenza della notifica e conseguentemente della cartella di pagamento a causa della mancata compilazione della relata e dell’invio dell’atto impositivo a mezzo posta direttamente da parte di Equitalia.
In particolare: Sentenza n. 97/04/13 della Sezione 4 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma del 20.05.2013, depositata il 25.06.2013
La Sezione n. 4 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma tramite la sentenza n. 97/04/13 del 20.05.2013, depositata il 25.06.2013 dopo aver compiutamente analizzato la cartella di pagamento impugnata ha così disposto:
Il Collegio Parmense dopo aver esaminato la normativa vigente in materia di notifica degli atti impositivi (ed in particolare gli articoli 148 e 149 del C.p.c. l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e la Legge n. 890/1982), dopo aver analizzato la procedura che l’Agente della Riscossione deve adottare in caso di notifica dell’atto a mezzo del servizio postale e dopo aver constatato che la cartella di pagamento impugnata era stata spedita direttamente da Equitalia, la quale non rientra nel novero dei soggetti abilitati indicati tassativamente dalla normativa vigente non essendo un intermediario qualificato (agente notificatore), ha disposto la giuridica inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Inoltre il Collegio adito, dopo aver ravvisato che la relata di notifica della cartella di pagamento impugnata risultava in bianco e pertanto mancante degli elementi essenziali ai fini della notifica di un atto, alla luce dell’art. 148 C.p.c. e dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 398 del 2012, ha disposto la nullità della cartella di pagamento impugnata.
Infine Giudici parmensi hanno ritenuto non applicabile alla fattispecie di cui sopra la sanatoria di cui all’art. 156 comma 3 C.p.c. in quanto l’atto impugnato è un atto sostanziale e non processuale; la Sezione n. 4 ha accolto il ricorso del contribuente condannando Equitalia al pagamento delle spese processuali.
La Sezione n. 7 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, tramite la sentenza n. 52/07/13 del 21.09.2012, depositata il 29.03.2013 previa disamina della cartella di pagamento impugnata ha così disposto:
in primo luogo partendo dal presupposto che il procedimento di notificazione di un atto impositivo serve a portare nella sfera di percepibilità del destinatario l’atto stesso, ha osservato che la sua natura recettizia implica l’essenzialità della notificazione; la cartella di pagamento essendo destinata ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, affinché possa produrre i propri effetti come atto impositivo, deve acquisire rilevanza esterna, ossia risulta essenziale la sua notificazione.
Detto ciò, il Collegio di Primo Grado, dopo aver analizzato l’articolo n. 60 del D.P.R. n. 600/1973, gli articoli 148 e 149 del C.p.c. , e dopo aver ravvisato che la relata di notifica della cartella di pagamento impugnata risultava in bianco con la conseguente mancanza degli elementi essenziali ha sancito che nella fattispecie in esame non vi è stata alcuna notificazione bensì semmai una mera comunicazione o consegna dell’atto impositivo; il Collegio Parmense ha così disposto la giuridica inesistenza della notifica in quanto nel caso di specie la notifica è avvenuta in difformità degli schemi e del procedimento previsto dalla legge, rappresentando la mancanza della relata di notifica una gravissima ed abnorme difformità rispetto al modello legale di notificazione.
In secondo luogo il Collegio di Primo Gradoha rilevato l’inapplicabilità della sanatoria prevista dall’art. 156 del C.p.c. in quanto la cartella di pagamento è un atto sostanziale e non processuale ed in quanto nel caso di specie si versa in ipotesi di inesistenza e non di nullità.
In terzo luogo, uniformandosi oramai a copiosa giurisprudenza, ha enunciato il principio dell’illeggittimità della notificazione in caso di spedizione diretta dell’atto a mezzo posta da parte di Equitalia in quanto ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 la notifica deve sempre essere effettuata per il tramite di un agente notificatore abilitato tra i quali non rientra l’Agente delle Riscossione.
La Sezione n. 7 ha accolto il ricorso del contribuente condannando Equitalia al pagamento delle spese processuali.
14 ottobre 2013
Paolo Cuccu
Giuseppe Zambello