La procedura per il rimborso del credito da dichiarazione per i contribuenti privi del sostituto d’imposta

come previsto dal decreto del Fare, per l’anno 2013 è prevista una specifica possibilità di utilizzare il modello ‘730-Situazioni particolari’ per i contribuenti dipendenti/pensionati che non hanno un sostituto d’imposta nel 2013 ma hanno maturato un credito IRPEF

L’art. 51-bis, D.L. n. 69/2013 (inserito dalla legge di conversione, L. n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto 2013) prevede che, a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando ai CAF dipendenti e agli altri soggetti abilitati a prestare l’assistenza fiscale, l’apposita dichiarazione modello 730, nonché la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille.

Se dalle dichiarazioni presentate emergesse un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale sarà tenuto, alternativamente, a trasmettere telematicamente la delega di versamento, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ovvero a consegnare al contribuente il modello F24 pre compilato, entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento. Se, invece, dalle dichiarazioni presentate emergesse un credito, i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

Soltanto per l’anno 2013 (redditi 2012), i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario, in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono presentare, dal 2 settembre al 30 settembre, la dichiarazione denominata “730-Situazioni particolari”, soltanto se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito. In ogni caso, però, la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 situazioni particolari è una facoltà per il contribuente: resta comunque fermo l’ordinario utilizzo del modello Unico.

Col provvedimento 22 agosto 2013 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e con la circolare esplicativa n. 28/E del 22 agosto 2013 sono stati stabiliti termini e modalità applicative di tale disposizione. In primo luogo viene precisato che, possono presentare il modello “730–situazioni particolari” per l’ottenimento del rimborso del credito, oltre ai titolari di redditi di lavoro dipendente, anche i titolari di alcuni dei redditi assimilati. Si tratta di soggetti che hanno percepito le seguenti tipologie di redditi:

  • compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole;

  • borse di studio o assegni, premi o sussidi erogati al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente;

  • compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società;

  • compensi per la collaborazione a giornali, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;

  • compensi per la partecipazione a collegi e a commissioni;

  • somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali;

  • remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e assegni corrisposti da altre confessioni religiose;

  • indennità corrisposte per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo;

  • assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, come, ad esempio, gli assegni al coniuge separato, quelli corrisposti in forza di testamento o quelli alimentari corrisposti ai familiari;

  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

La presentazione dei modelli 730, in assenza di un sostituto d’imposta, può avvenire, dal 2 al 30 settembre 2013, per il tramite di un CAF-dipendenti, oppure per mezzo degli altri soggetti che possono prestare assistenza fiscale (professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, che hanno effettuato l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate). Come detto, i modelli 730/2013 possono essere presentati solo se determinano un esito contabile finale a credito (somma algebrica degli importi a debito e a credito del contribuente e dell’eventuale coniuge dichiarante) tenuto conto, anche, degli importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto dell’IRPEF e della cedolare secca sulle locazioni. Tali modelli possono, peraltro, essere presentati anche in forma congiunta: al ricorrere di tale ipotesi, non è necessario che il coniuge dichiarante sia titolare di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

E’ bene precisare che, nel caso in cui il contribuente avesse già presentato la propria dichiarazione dei redditi, prima di presentare il 730-Situazioni particolari, è opportuno che questo proceda, se possibile, ad annullare la precedente dichiarazione: tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso, con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, però, il modello “730-Situazioni particolari” non può essere presentato per integrare un precedente modello 730 o un precedente modello UNICO validamente presentato: analogamente, non è consentito presentare un modello 730 integrativo, successivamente alla presentazione di un modello “730-Situazioni particolari”.

I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono consegnare al contribuente, entro la data dell’11.10.2013, la copia del modello 730/2013 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3) e trasmettere, entro la data del 25.10.2013, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i modelli 730/2013 elaborati, le schede relative alla destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1), i prospetti di liquidazione della dichiarazione (modelli 730-3), nonché la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2013 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei rimborsi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si rammenta, inoltre, che, l’Agenzia delle Entrate rimborserà l’importo finale risultante a credito dei modelli 730/2013, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto, nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nel modello 730 (i.e. IMU, TARES). A seguito della presentazione dei modelli 730 in esame, le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione, compresi gli importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto dell’IRPEF e/o della cedolare secca sulle locazioni si intendono compensate con gli altri importi a credito, senza che il contribuente debba effettuare ulteriori adempimenti al riguardo.

Analogamente agli altri modelli 730 e ai modelli UNICO PF, non si ha diritto a rimborsi per importi fino a 12,00 euro: detti importi, però, possono essere utilizzati in compensazione, previa indicazione nel quadro “I IMU” del modello 730/2013; eventuali importi non utilizzati in compensazione potranno essere riportati, invece, nella dichiarazione successiva. Per ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, i soggetti interessati devono comunicare il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al contribuente, presentando l’ apposito modello (reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate),direttamente in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, oppure presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

17 settembre 2013

Sandro Cerato