La Centrale dei Rischi e il contenuto del dossier bancario | Dossier in PDF

La Centrale Rischi è lo strumento principe a disposizione delle banche italiane per verificare lo stato di salute dei propri clienti: pubblichiamo una guida di 23 pagine su come vengono elaborati i dati inseriti in Centrale Rischi.

Evoluzione normativa e creazione della nuova Centrale dei Rischi 

La normativa bancaria in Italia ha subito una forte evoluzione nei primi anni ’90.

Il primo tassello è sicuramente la legge n. 218 del 30 luglio 1990, detta legge Amato, primo segnale di quello che sarebbe stato il successivo cambiamento “sistemico”.

La rubrica della norma “Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico“ rende immediatamente l’idea di quale fosse l’ambito che si andava a disciplinare: venivano dettate nuove regole per la detenzione di partecipazione del capitale delle banche da parte dello Stato, allora “proprietario“ di buona parte del capitale delle banche italiane di maggiore dimensione. Il passaggio fu epocale soprattutto per la sua incidenza sulle dinamiche di governance del sistema bancario, che, sino ad allora, era sotto il considerevole influsso della classe politica allora al potere.

Per la prima volta si affermava, in modo netto, il principio della “separatezza” del governo delle banche e si cercava di sottrarre le stesse all’influenza notevole di una classe dirigente che vedeva negli istituti di credito, il più delle volte, un mero strumento di esercizio del potere, arginato solo dalla Banca d’Italia presidio sicuro per una non degenerazione strutturale del sistema.

Oltre alle legge Amato, la l. 154/92 – “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” tenta di dare trasparenza contrattuale ai contratti bancari.

A questi interventi legislativi, si aggiunsero numerosi interventi di vari soggetti, quali ad esempio il CICR, che, a buon diritto, emanarono norme e/o regolamenti sul settore bancario.

È in questo contesto che inizia a maturare la necessità di dare organicità alle norme via via emanate per rispondere alle mutevoli esigenze che si erano determinate.

La mancanza di organicità era anche una conseguenza evidente delle peculiarità per cui erano state emanate tante norme: inoltre si manifestava sempre di più l’esigenza di recepire i cambiamenti intervenuti nella società italiana con un testo unico che fosse in linea con i tempi, visto che sulla non attualità della legge bancaria allora vigente, risalente al 1936, vi erano pochi dubbi.

Era evidente, infatti, che la citata legge del 1936 fosse la conseguenza di scelte operate in condizioni storiche particolari (la grande depressione del 1929 con la conseguente crisi economica mondiale). Essa era stata pensata in ragione di una struttura economica del paese profondamente diversa (si pensi solo che l’Italia, allora, era un paese prevalentemente agricolo con poche grandi industrie partecipate dalle banche stesse), ed esprimeva una chiara volontà della classe dirigente dell’epoca su alcune scelte non più attuali.

In questo contesto si arrivò al vero cambiamento con l’approvazione del d.lgs. 385/1993, noto come testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Dati i limiti del presente lavoro non è possibile enucleare tutti gli aspetti positivi e i conseguenti benefici di cui lo stesso è stato ed è foriero.

In questa sede ci limiteremo a dire che, tra le tante innovazioni, il TUB diede finalmente organicità legislativa alla volontà costituzionale, espressa negli artt. 76 e 87 della Costituzione.

Uno dei cardini, contenuto nel titolo III, fu la disciplina organica dell’attività di vigilanza da parte della Banca d’Italia; proprio in base a quanto previsto dagli artt. 53 e 67 del citato titolo III, vennero gettate le basi per la Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo che riformò la Centrale dei Rischi, recependo le innovazioni del nuovo TUB e modificando nella sostanza la Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 che per prima aveva disciplinato la Centrale dei Rischi.

Infatti si legge nella circolare:

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1941 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità della stessa. La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato “T.U.B.”), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del T.U.B”.

 

 

La Centrale dei Rischi

centrale rischi banca d italiaLa Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (di seguito “intermediari”) sui crediti che esse concedono ai loro clienti.

La Centrale dei Rischi comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

Mediante il servizio centralizzato dei rischi, la Banca d’Italia fornisce agli intermediari partecipanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito.

 

Obiettivi, informazioni e soggetti coinvolti nella Centrale dei Rischi

L’obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.

In particolare gli intermediari, utilizzando i dati della Centrale dei Rischi, possono impiegare in modo più efficiente le loro risorse e migliorare la qualità del portafoglio crediti. La clientela “meritevole”, di contro, beneficia di un più agevole accesso al credito. Il miglioramento complessivo della gestione del rischio di credito degli intermediari contribuisce a rafforzare la stabilità del sistema.

In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi
– denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC) – di natura privata e non gestiti dalla Banca d’Italia.

Il funzionamento dei SIC è disciplinato dal “codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell’art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (d.lgs. 196/2003).

La Banca d’Italia utilizza le informazioni della CR per svolgere i propri compiti istituzionali (ad esempio, vigilanza sulle banche e gli altri intermediari finanziari e conduzione della politica monetaria).

I dati Centrale dei Rischi possono essere conosciuti da:

  1. gli intermediari;
  2. i diretti interessati;
  3. la Banca d’Italia e altre Autorità di controllo;
  4. la Magistratura penale.

 

Le informazioni della CR sono nominative e hanno carattere riservato. Con riferimento al Testo Unico sulla Privacy, la Banca d’Italia non ha bisogno del consenso dei diretti interessati per il loro trattamento in quanto le utilizza per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità.

In particolare, in base alle disposizioni del d. lgs. n. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) gli intermediari sono esonerati dall’obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati alla Centrale dei rischi in quanto sono tenuti a fornirli ai sensi degli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del T.U.B.

L’art. 24, comma 1, lett. a) del citato decreto consente, infatti, ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell’interessato per la comunicazione a terzi di dati personali quando il trattamento

“è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria”.

 

Anche la Banca d’Italia, quale ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso degli interessati. L’art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 196/2003 riserva infatti tale obbligo ai privati e agli enti pubblici economici.

 

I soggetti interessati nella Centrale Rischi sono:

  1. la Banca d’Italia, che gestisce il servizio;
  2. gli intermediari segnalanti (le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario – banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica; gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del T.U.B., iscritti nell’albo e/o nell’elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo T.U.B., i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall’art. 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009; gli intermediari finanziari creati a seguito di operazioni di cartolarizzazione di crediti (“special purpose vehicle” o SPV) di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999, secondo quanto previsto dall’art. 23 del predetto decreto ministeriale;
  3. le Centrali dei rischi pubbliche europee che hanno sottoscritto un accordo con la CR per lo scambio di dati sull’indebitamento estero della clientela;
  4. i soggetti segnalati, cioè le persone fisiche e giuridiche che hanno rapporti di credito e garanzia con un intermediario segnalante.

La CR raccoglie le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti.

Gli intermediari segnalano alla Centrale dei Rischi rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d’Italia. La Centrale dei Rischi pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti.

 

Funzionamento della Centrale dei Rischi

Mensilmente gli intermediari sono tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i rapporti di credito e/o garanzia intrattenuti con la propria clientela.

Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all’ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo, anche se gli importi non hanno subìto variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la rilevazione mensile, ai fini dell’aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (c.d. trascinamento dei dati). Gli intermediari sono comunque tenuti a trasmettere le suddette segnalazioni con la massima tempestività.

Nel corso del mese, invece, gli intermediari comunicano alla Centrale dei Rischi le informazioni sul passaggio a sofferenza o sulla ristrutturazione di una o più linee di credito che hanno interessato la propria clientela. La segnalazione non contiene importi e deve essere trasmessa entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato il passaggio a sofferenza o la ristrutturazione.

Con riferimento ai rapporti segnalati, gli intermediari segnalano l’intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 30.000 euro. Qualora si tratti, invece, di crediti in sofferenza e/o passaggi a perdita di sofferenze, questi vanno comunque segnalati, a prescindere dall’importo.

Gli intermediari non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la soglia di segnalazione oppure è estinta.

Il venir meno dell’obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.

Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche. In particolare, gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell’Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza).

Ove l’ordine sia impartito alla Banca d’Italia, quest’ultima chiede prontamente tramite posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo fax all’intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere – tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta – alla rettifica e all’eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d’inerzia dell’intermediario, la Banca d’Italia provvede d’iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 144 del T.U.B. nei confronti dell’ente segnalante.

di Raffaele D’Alessio – Valerio Antonelli

 

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