Decreto del Fare: nuove disposizioni – favorevoli ai contribuenti – per la riscossione mediante ruolo

il Decreto del Fare ha apportato molte modifiche all’attività di riscossione per venire in aiuto ai debitori in difficoltà a pagare i debiti tributari; ecco una rassegna di tutte le novità: le rateazioni, il fermo amministrativo, i pignoramenti…

Il Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito con modiche in legge 9 agosto 2013, n. 98, reca un ampio novero di interventi, che rispondono alle esigenze di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; essi mirano altresì a sostenere il flusso del credito alle attività produttive, anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti, e, infine, a proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso il settore dei trasporti.

 

Le novità in materia di riscossione

In ambito fiscale, tra le diverse misure introdotte, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 del D.L. 69/2013, modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.

L’articolo 52, comma 1, modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.

La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell’impegno assunto dal Governo. In particolare rispetto all’atto di indirizzo parlamentare sono state attuate le seguenti indicazioni:

a) è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni (la normativa previgente prevedeva che la dilazione potesse essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:

  • l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;

  • la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.

b) è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;

c) viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri immobili del debitore l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro);

d) i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall’articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria;

e) si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, prevedendo l’adozione del relativo decreto ministeriale entro il 30 settembre .

Sono inoltre previste le seguenti misure:

  1. la vendita in proprio dei beni pignorati, per la quale può essere effettuata la stima di un esperto nominato dal giudice, deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto; per consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio il termine di efficacia del pignoramento è prolungato da centoventi a duecento giorni;

  2. sono escluse dal pignoramento presso terzi le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all’ultimo emolumento accreditato.

Non sono stati recepiti i criteri relativi alla riduzione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento e della limitazione del principio del solve et repete previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall’amministrazione.

 

Novità in materia di fermo amministrativo

Nel corso della conversione in legge è stata inserita una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che l’agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito.

E’ stato introdotto, inoltre, il nuovo comma 3-bis all’articolo 52, che prevede che il Governo riferisca alle Camere, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia. La relazione del Governo, in particolare, deve dar conto degli effetti derivanti:

1) dall’introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l’espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso;

2) dall’innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti;

3) dall’ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

 

La rateazione

La lettera a), del comma 1, dell’articolo 52, prevede l’estensione fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo. A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:

  • l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;

  • la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (in luogo delle previgenti due rate consecutive). In tal caso il comma 3, dell’articolo 19, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato”.

Si evidenzia che Equitalia, con una nota interna del 1° luglio 2013, ha diramato le proprie istruzioni volte ad adeguare la propria azione alla nuova normativa, anche alle procedure in corso. In particolare, la nota afferma la decorrenza immediata della norma che estende da due ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, per la decadenza dal beneficio della rateazione. La nota di Equitalia, con riferimento ai contribuenti decaduti dal beneficio per il mancato pagamento di due rate, ipotizza una disciplina di favore per i debitori che eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell’agevolazione introdotta. In attesa dei possibili chiarimenti, pertanto, nella nota si ritiene opportuno che le strutture preposte si astengano dall’attivare iniziative di riscossione nei confronti di coloro che risultino dovessero versare nella situazione anzidetta.

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisca le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione inserito con la norma in commento.

La fattispecie prevista dalla norma in esame si aggiunge all’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevista dal comma 1, per il quale è già ammessa una rateazione in 72 rate mensili, e all’ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, per il quale il comma 1-bis, consente un ulteriore periodo di dilazione del pagamento fino a 72 mesi.

Va ricordato che il comma 1-ter (inserito dal D.L. n. 16/2012) consente un piano di rateazione con rate di importo crescente (l’importo minimo della rata è di 100 euro).

 

Vendita in proprio dei beni pignorati

La lettera b) del comma 1, del citato articolo 52, modifica e integra con due nuovi commi l’articolo 52 del D.P.R. 602/1973, in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari. Tale articolo è stato in precedenza modificato dal D.L. n. 201 del 2011 (articolo 10, comma 13-terdecies) il quale ha consentito al contribuente sottoposto a esecuzione forzata , in luogo dell’agente della riscossione, di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario l’intero ricavato. La vendita deve avvenire con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione. L’eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.

La lettera b) al numero 1), per la determinazione del valore del bene oggetto di vendita, aggiunge ai rimandi agli articoli 68 e 79 del D.P.R. 602/1973, l’articolo 80, comma 2, il quale prevede per la vendita di un immobile la stima di un esperto nel caso in cui il giudice, su istanza del debitore o dell’agente della riscossione, ritenga che il valore determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato .

La lettera b) al numero 2) introduce i commi 2-ter e 2-quater all’articolo 52 con i quali viene precisato che la vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto. Si prevede, inoltre, che qualora ciò non abbia luogo e l’agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto.

La lettera c), modificando il comma 1 dell’articolo 53, prolunga il termine di efficacia del pignoramento da centoventi a duecento giorni, al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio.

 

Pignoramento dei beni strumentali: introdotti dei limiti

La lettera d), modificando l’articolo 62 del D.P.R. n. 602/73, estende alle imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro i limiti alla pignorabilità dei beni strumentali già riconosciuti dal codice di procedura civile alle ditte individuali. Il pignoramento può riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, e può essere effettuato solo laddove non sia congruo il valore di presumibile realizzo degli altri beni del debitore (nuovo comma 1).

Si prevede, inoltre, che nel caso di pignoramento dei beni strumentali il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode. La vendita all’asta non può avvenire prima che siano trascorsi almeno trecento giorni e non dopo i successivi sessanta giorni (comma 1-bis).

Il comma 3, dell’articolo 515, del codice di procedura civile, prevede che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Il secondo periodo del comma 3 prevede, inoltre, che il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

 

Novità in materia di pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni

Con le lettere e) e f) sono adottate misure volte ad attenuare alcuni effetti del pignoramento presso terzi, in particolar modo nel caso di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente, al fine di evitare che vengano meno i limiti alla relativa pignorabilità.

La lettera e) modificando l’articolo 72-bis (pignoramento dei crediti verso terzi) eleva da quindici a sessanta giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all’agente della riscossione.

Ciò consentirebbe al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all’iniziativa di riscossione avviata di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l’accredito delle somme pignorate.

La lettera f), aggiunge il comma 2-ter all’articolo 72-ter del D.P.R. 602/1973, inserito dal D.L. n. 16 del 2012 al fine di graduare i limiti di pignorabilità degli stipendi (ovvero di altre indennità relative al rapporto di lavoro).

L’articolo 72-ter prevede la misura del quinto dello stipendio (prevista dall’articolo 545 del c.p.c.) come intaccabile dal pignoramento nel caso di salario avente un importo superiore a 5.000 euro.

Per gli importi fino a 2.500 euro si prevede il limite di pignorabilità da parte dell’agente della riscossione in misura pari a un decimo. Per gli importi tra 2.500 e 5.000 euro la misura è di un settimo.

Con il comma 2-ter in commento sono escluse dal pignoramento le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all’ultimo emolumento accreditato.

Tale norma è volta ad ovviare al rischio del venir meno dei limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni, tenuto conto che il D.L. n. 201 del 2011 ha imposto l’accredito degli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1.000 sul conto corrente bancario/postale e, considerato che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme di danaro, una volta depositate sul conto, perdono qualsiasi connessione con la eventuale speciale destinazione delle stesse, ovvero con il titolo per il quale sono versate in favore dell’avente diritto

 

Nuovi limiti in materia di espropriazione immobiliare

Le successive lettere g), h), i), l) e m) del citato articolo 52, intervengono in materia di espropriazione immobiliare. In primo luogo si prevede la impignorabilità dell’unica casa di abitazione (non di lusso) del debitore, escludendo la possibilità che l’agente possa avviare l’espropriazione forzata immobiliare. Nell’ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, è riconosciuto al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell’ordinamento processuale.

In particolare la lettera g) sostituisce il primo comma dell’articolo 72 (espropriazione immobiliare) del D.P.R. 602/1973, facendo salva, in primo luogo, la facoltà di intervento dell’agente della riscossione nella procedura di espropriazione iniziata da altri creditori.

Al riguardo si osserva che la norma fa riferimento all’articolo 563 del codice di procedura civile (Condizioni e tempo dell’intervento), nell’ambito dell’espropriazione immobiliare. Tuttavia tale articolo è stato abrogato dall’articolo 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

La norma in esame prevede che l’agente della riscossione non può dare corso all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore, qualora esso costituisca la sua casa di abitazione dove risiede anagraficamente. Sono esclusi da questa previsione le case di lusso aventi le caratteristiche individuate dal D.M. n. 218 del 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) e i fabbricati delle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite, modificato da ultimo dal D.L. n. 16 del 2012, era di ventimila euro). Si prevede, inoltre, che in tal caso l’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca (di cui all’articolo 77) e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Si evidenzia che ai sensi del comma 1 dell’articolo 77 l’iscrizione dell’ipoteca può avvenire solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

La lettera h), con una modifica dell’articolo 77, precisa che l’ipoteca può essere iscritta anche nei casi sopra descritti (unica casa di abitazione e per gli altri immobili per credito inferiore a centoventimila euro), purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

La finalità di garanzia dell’ipoteca immobiliare non è necessariamente preordinata all’esecuzione. Essa, infatti, mira ad impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali l’agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori inizino l’espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all’esproprio promosso da altri e, nell’ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all’agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L’iscrizione comporta, inoltre, il diritto di sequela. Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l’iscrizione della cautela non è opponibile all’agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.

Le lettere i) e l) integrano le norme previste per la pubblicità degli incanti e per la stima del valore dell’immobile pignorato. In particolare si prevede che gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, hanno l’obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione (articolo 80, comma 1-bis).

Il giudice, su istanza del debitore o dell’agente della riscossione, nel caso in cui ritenga che il prezzo base, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato, nomina un esperto per effettuare la stima. L’agente della riscossione può richiedere la nomina di un ausiliario per l’identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia (articolo 80, comma 2).

Nei casi in cui il giudice abbia disposto la pubblicità degli incanti a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale, ovvero abbia nominato un esperto per la stima, ovvero un ausiliario per la relazione sulle condizioni del bene pignorato e per la custodia, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, ovvero in via prioritaria (articolo 80, comma 2-bis).

Nel caso in cui siano state effettuate le nomine sopradette (esperto o ausiliario) il pignoramento non perda efficacia se il primo incanto, a causa delle nomine, non può essere effettuato entro il nuovo termine di legge, ovvero duecento giorni (articolo 80, comma 2-bis). In tal caso, l’agente della riscossione ha l’onere di fissare i nuovi incanti e di notificare il relativo avviso al soggetto nei confronti del quale si procede (articolo 78, comma 2-bis).

La lettera m), modifica il comma 1, dell’articolo 85 (Assegnazione dell’immobile allo Stato) prevedendo che nel caso in cui anche il terzo incanto abbia avuto esito negativo l’immobile invenduto venga devoluto allo Stato al prezzo base del terzo incanto (in precedenza era previsto il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede).

 

Procedura di fermo di beni mobili registrati

La lettera m-bis), introdotta nel corso della conversione in legge sostituisce il comma 2 dell’articolo 86 (Fermo di beni mobili registrati).

La nuova formulazione provvede a dettagliare ulteriormente tale procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati:

  • l’agente della riscossione, prima dell’esecuzione del fermo, non provvede automaticamente all’iscrizione nei registri mobiliari, ma avvia la procedura provvedendo a notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri comunicazione preventiva, con la quale di avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari;

  • entro tale termine di 30 giorni tuttavia il debitore o i coobbligati possono dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione. In tal caso non si provvederà al fermo del mezzo.

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20 settembre 2013

Federico Gavioli