Nuovi minimi: finalmente risolto il problema di come recuperare le ritenute erroneamente subite

finalmente l’Agenzia delle entrate ha risolto il problema delle ritenute subite dai minimi nel corso del 2012: ecco come recuperarle in Unico 2013

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il destino delle ritenute d’acconto erroneamente subite dai contribuenti minimi nell’anno 2012 ai fini della determinazione del reddito.

Come già segnalato, il nuovo quadro LM non prevede la possibilità per i contribuenti minimi di portare in detrazione dell’eventuale debito d’imposta le ritenute subite nel corso del 2012.

E’ vero che i contribuenti minimi non sono soggetti ad applicazione di ritenuta d’acconto sui compensi incassati, tuttavia nel corso del 2012 sono stati numerosi i casi in cui i compensi incassati nel 2012 sono stati assoggettati a ritenuta; ecco le casistiche che sono state segnalate:

  1. compensi relativi a prestazioni effettuate su interventi di ristruttrazione edilizia agevolata (ritenuta specifica del 5%) per cui l’Agenzia aveva già emanato la risoluzione n. 47 del 05/07/2013);

  2. compensi erogati in base a fatture emesse nel 2011, ma incassate nel 2012 che presentavano l’assoggettamento a ritenuta d’acconto nell’anno di emissione;

  3. le fatture emesse nei primi mesi di applicazione del regime per le quali a volte è stata liberamente applicata dalle parti la ritenuta d’acconto;

  4. le indennità di maternità erogate da INPS e Casse Previdenziali, che non hanno tenuto conto dell’applicazione pratica del regime dei minimi nelle erogazioni effettuate nel 2012.

A fronte di questa situazione l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la citata risoluzione 49/2013 con cui ha preso atto delle ritenute del 5% subite dai contribuenti minimi e ne ha consentito l’utilizzo.

Con la risoluzione 55 del 5 agosto scorso, l’Agenzia ha esteso la possibilità di scomputare le ritenute a tutte le casistiche interessate.

Le modalità di indicazione del credito da ritenuta in Unico 2013

Dato che nel quadro LM, non esiste un campo specifico in cui indicare le ritenute subite, le risoluzioni illustrano anche le modalità pratiche di inserimento in unico 2013.

Ecco come si deve comportare il minimo per indicare le ritenute subite: “Per lo scomputo diretto in Unico Pf 2013, precisa la risoluzione, andrà riportato il codice 1 nel campo “situazioni particolari” del frontespizio del modello. Le ritenute subite potranno essere scomputate o dall’imposta sostitutiva (quadro LM, rigo LM13) o dall’Irpef ordinaria (quadro RN, rigo RN32, colonna 4). L’ammontare delle ritenute complessivamente subite sui ricavi e/o compensi relativi al regime dei “nuovi minimi” andrà indicato nella colonna 2 del rigo RS33 (esclusivamente nel primo modulo del quadro RS), senza compilare la colonna 1” (cfr. P.De Juliis, Ritenute subite dai “nuovi minimi” recuperabili direttamente in Unico, NuovoFiscoOggi del 6 agosto 2013).

 

7 agosto 2013

Luca Bianchi e Cinzia Mengozzi