Assicurazione professionale: l'obbligo di copertura assicurativa per le società tra professionisti

Dal 15 agosto 2013 i professionisti si devono dotare obbligatoriamente di un’assicurazione per la responsabilità professionale: ecco come va assolto tale obbligo quando i professionisti operano in regime societario.

Dal 15 agosto 2013 scatterà, per i professionisti iscritti ad un ordine o ad un albo professionale, l’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa: l’art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011 (conv. in Legge n.148/2011) ha stabilito, infatti, tra gli obblighi posti a carico del professionista, quello di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

La RC professionisti è, come noto, un contratto in base al quale l’impresa di assicurazione si impegna a risarcire l’assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare – in sede civile – per i danni “involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti nell’esercizio professionale dell’attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano”. L’operatività della copertura è, inoltre, subordinata al fatto che l’assicurato sia munito di regolare abilitazione all’esercizio dell’attività; abilitazione certificata dall’iscrizione nel relativo Albo professionale.

A completare il quadro normativo di riferimento, è intervenuto l’articolo 5 del DPR 137/2012 di riforma delle professioni, il quale ha definito i confini dell’obbligo assicurativo in parola. Nella relazione illustrativa allegata al predetto decreto viene precisato che il rischio principale che deve essere coperto dalla polizza professionale concerne i danni derivanti al cliente “con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette”. Ne consegue che, rimangono esclusi dall’obbligo in parola, tutti quei professionisti che operano nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero tutti quei professionisti che operano in situazioni in cui è impossibile individuare l’esistenza di un rapporto professionista – cliente.

L’obbligo in parola riguarda, peraltro, anche coloro che svolgono l’attività di dottore commercialista ed esperto contabile. La polizza dedicata a questi professionisti ha per oggetto tutta l’attività professionale disciplinata dal D.Lgs. n. 139/2005: la garanzia di responsabilità civile professionale del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile deve, pertanto, garantire il risarcimento dei danni patrimoniali involontariamente cagionati a clienti (o ad altre persone) nello svolgimento delle attività previste dall’ordinamento professionale.

Sono altresì obbligate alla stipula della polizza assicurativa, anche le nuove società tra professionisti: l’art. 10 comma 4 lett. c-bis)D.L. 12.11.2011 n. 183 richiede, infatti, che, l’atto costituivo delle società professionali preveda – in linea con quanto già richiesto ai singoli professionisti iscritti in ordini e collegi – la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti. Dal tenore letterale della disposizione non era chiaro, però, se, ciascun socio professionista (fondatore della società tra professionisti) avrebbe dovuto dotarsi della prescritta polizza assicurativa, all’atto della costituzione della STP (atteso che è proprio lo statuto di questo prototipo societario a richiederne la stipula), oppure se spettasse alla costituenda società professionale stipulare la predetta polizza a garanzia dei propri clienti.

A fare chiarezza sul punto, è intervenuto il CNDCEC (Pronto ordini CNDCEC 22.7.2013 n. 182) il quale ha precisato che, l’obbligo assicurativo posto in capo alla STP configura un obbligo autonomo rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti ai sensi dell’art. 5, DPR 137/2012. Ne consegue che, l’esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l’obbligo per la STP di stipulare un’idonea polizza assicurativa. Quanto appena esposto era già stato ribadito all’interno della recente circolare n. 32 dell’IRDCEC del 12 luglio 2013: nel caso in cui il professionista eserciti la propria attività nell’ambito della STP, ricade comunque sulla società, la responsabilità civile da inadempimento dell’incarico.

Viene altresì chiarito che, è la STP il soggetto contraente della polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti che sono chiamati ad eseguire gli incarichi affidati alla STP. Pertanto, se il socio professionista esercita l’attività professionale solo nell’ambito della società tra professionisti non sarà chiamato a stipulare una polizza ulteriore rispetto a quella già sottoscritta dalla STP.

Diverso risulta essere, invece, il caso in cui il professionista eserciti l’attività professionale anche in forma individuale. In tale ultima circostanza, il professionista dovrà stipulare una propria polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività professionali al di fuori della STP. Il CNDCEC ritiene, infine, che, l’Ordine non possa procedere ad iscrivere nella sezione speciale dell’albo una STP che non riporta nel proprio statuto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

 

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8 agosto 2013

Sandro Cerato