L'assicurazione professionale obbligatoria per i commercialisti

Qual è il regime sanzionatorio per i Commercialisti che non sottoscrivono la polizza assicurativa obbligatoria per la propria attività professionale?

assicurazione per commercialistiDal 15 agosto 2013 è in vigore, per tutti i professionisti, l’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale: l’art. 3, c. 5, lett. e, del DL 138/2011 ha stabilito, infatti, tra gli obblighi posti a carico del professionista, quello di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della pratica professionale.

L’obbligo in parola riguarda anche chi esercita l’attività di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, al fine di assicurare il risarcimento dei danni patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clienti, nello svolgimento delle attività previste dall’ordinamento professionale.

Su tale adempimento è intervenuto il DPR di riforma delle professioni che ha introdotto, perché assente nella norma primaria, anche un regime sanzionatorio nei confronti del professionista che non ottempera a tale obbligo: la violazione della disposizione in commento costituisce, secondo quanto precisato dal suddetto DPR, un illecito disciplinare e non più solamente deontologico.

Al riguardo, il CNDCEC (Pronto ordini CNDCEC 4.4.2014 n. 108) ha recentemente ribadito che la violazione dell’obbligo della polizza assicurativa costituisce un illecito disciplinare di competenza del Consiglio di Disciplina il quale, accertata la violazione a seguito di un apposito procedimento disciplinare, potrà applicare, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 139/05, la sanzione che riterrà più adeguata, nel rispetto del principio della proporzione tra l’infrazione e la sanzione.

Nello specifico, il Consiglio dell’ordine competente potrà comminare le seguenti sanzioni: la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo, la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni, oppure la radiazione dall’Albo.

Ad ogni modo, le predette sanzioni potranno essere irrogate soltanto al termine di un articolato procedimento disciplinare – che deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio – e che è finalizzato ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione (artt. 49 e segg. del DLgs. 139/05 ed al Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale).

E’ difficile, però, che il consiglio di disciplina possa giungere subito alla radiazione dell’albo dell’iscritto che non ottempera a tale obbligo, se non dopo aver richiamato formalmente, al termine del suddetto procedimento disciplinare, il professionista ad adeguarsi alla disposizione in esame.

Si ricorda, inoltre, che sono obbligate alla stipula della polizza assicurativa, al pari dei singoli professionisti, anche le nuove società tra professionisti esercenti le attività riservate agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: l’obbligo assicurativo posto in capo alla STP configura, infatti, a norma dell’art. 5, DPR 137/2012, un obbligo autonomo rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti, sicché l’esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa comunque venir meno l’obbligo per la STP di stipulare un’idonea polizza assicurativa.

Sempre in tema di S.T.P., con il Pronto ordini CNDCEC 10.4.2014 n. 28, il CNDCEC ha fornito le proprie indicazioni in merito alla determinazione della quota d’iscrizione e del contributo annuale a carico delle STP, iscritte nella sezione speciale dell’albo. Preliminarmente viene precisato che, il versamento all’Ordine della quota d’iscrizione e del contributo annuale rappresenta un preciso obbligo di legge posto a carico di tutti gli iscritti nell’albo al fine di provvedere “entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine” (art. 7, comma 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382).

L’obbligo di versare la quota d’iscrizione e il contributo annuale contributivo ricade, pertanto, su tutti i soggetti iscritti nell’albo professionale, siano essi persone fisiche o società tra professionisti, posto che, per entrambe le categorie di soggetti, l’iscrizione all’albo, ovvero alla sezione speciale dell’albo, costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell’attività professionale. Al riguardo, viene precisato che compete agli Ordini territoriali assumere un’apposita delibera per determinare la quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione dovuto dalle società tra professionisti, che potrebbe essere determinata in misura diversa in relazione alla numerosità della compagine sociale tenuto conto, però, dei soli soci professionisti partecipanti alla STP.

Viene precisato, infine, che nessun contributo è dovuto dai soci non professionisti (soci di capitale o per prestazioni accessorie) in quanto su tali soggetti l’Ordine è privo di qualsiasi potere impositivo.

A supporto di tale esclusione la circostanza che ad essere iscritta nella specifica sezione dell’albo è esclusivamente la STP e non i singoli soci professionisti o non professionisti (tra l’altro per questi ultimi soggetti, a norma dell’art. 9, c. 3, del DM 34/2013, non è richiesta, a differenza dei soci professionisti, neanche l’indicazione del nominativo all’interno della sezione speciale dell’albo dedicata alle STP).

 

Leggi anche: Alcuni suggerimenti in tema di assicurazione professionale per commercialisti e consulenti 

 

9 maggio 2014

Sandro Cerato