Liquidazione di società: responsabilità dei liquidatori verso i creditori sociali dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese

analisi dei casi in cui i liquidatori possono essere considerati responsabili nei confronti dei creditori sociali dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese

Nel caso di liquidazione di una società di capitali, secondo quanto previsto da normative vigenti, terminata la fase di liquidazione, dopo il deposito dell’ultimo bilancio di liquidazione approvato, avviene la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non serve ad evitare il soddisfacimento dei crediti tributari: il liquidatore può essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dei debiti con il Fisco e dunque chiamato a rispondere in proprio per le imposte non versate della società estinta.

 

Rif. Normativi:

art. 36 del DPR 602/73

– Sentenza del del Tribunale di Milano n. 3142 del 2011

– Sentenza n. 11968/2012 della Cassazione

– Sentenza n. 103/01/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano

 

Premessa

Prima della riforma del diritto societario, la giurisprudenza distingueva tra cancellazione formale (semplice cancellazione dal registro delle imprese pur in presenza di rapporti anche processuali ancora pendenti) e cancellazione sostanziale (quando si ha la totale estinzione di tutti i rapporti giuridici sia attivi che passivi). Per cui se al momento della cancellazione formale permanevano delle situazioni debitorie i creditori potevano agire nei confronti della società (in nome del suo legale rappresentante) sia nei confronti dei soci o del liquidatore limitatamente a quanto conseguito in sede di liquidazione.

Oggi a seguito della nuova novella dell’art. 2495 dalla richiesta di cancellazione su impulso del liquidatore deriva la irreversibile estinzione dell’ente anche in ipotesi di rapporti giuridici ancora attivi con la pratica conseguenza che il creditore rimasto insoddisfatto potrà agire anche solo per un soddisfacimento parziale.

 

La responsabilità del liquidatore

Il liquidatore potrebbe essere ritenuto responsabile per il mancato pagamento dei debiti fiscali. La responsabilità del liquidatore è dettata dall’art. 36 del DPR 602/73.

I liquidatori possono essere chiamati dal Fisco per rispondere delle obbligazioni sociali. Tale responsabilità fa riferimento ad una norma fiscale che ha natura civilistica e può essere esercitata, precisa la Cassazione, solo entro il termine di prescrizione decennale, mediante apposito atto che, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/73 deve essere impugnato in Commissione tributaria.

Fermo restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione dal Registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

La responsabilità dei liquidatori si basa su un presupposto oggettivo, costituito dal mancato pagamento dei debiti sociali, e su un presupposto soggettivo, rappresentato dalla riconducibilità dell’inadempimento al comportamento colposo o doloso dei liquidatori.

Alcune ipotesi di responsabilità potrebbero derivare ad esempio: dalla mancata adozione di modalità di liquidazione delle attività, volte a massimizzare i ricavi; il mancato pagamento di un debito conoscibile con la normale diligenza; ovvero noto in quanto comunicato alla società mediante notifica di una domanda giudiziale; il mancato pagamento per la mancata acquisizione di un attivo facilmente recuperabile o per distrazione di acconti ai soci o per distrazione di attivo; per aver fatto affidamento solo sulle risultanze della contabilità sociale, senza avere svolto gli opportuni accertamenti sulla reale situazione patrimoniale; aver distribuito ai soci acconti sul riparto finale di liquidazione, ma le attività sociali risultano poi insufficienti al soddisfacimento dei creditori della società.

La giurisprudenza tende a presumere la colpa del liquidatore in caso di pendenze giudiziarie o esistenza di altri crediti conosciuti o conoscibili dal liquidatore con l’ordinaria diligenza.

I liquidatori rispondono per la loro responsabilità ex artt. 2489 c.c. 2250 c.c. e 2491 c.c.

Secondo la dottrina maggioritaria quella dei liquidatori nei confronti dei creditori rappresenta un caso di responsabilità aquiliana e come tale prescrivibile in cinque anni a decorrere dalla data di cancellazione. Il procedere alla cancellazione di una società in pendenza di giudizio è ritenuta ipotesi di responsabilità dei liquidatori, a meno che indicando in bilancio l’esistenza di una causa civile in corso non sia stato predisposto un apposito fondo in caso di soccombenza nel giudizio medesimo. L’onere della prova grava sul creditore che deve essere in grado di dimostrare l’inadempienza del liquidatore, il conseguente danno ed il suo ammontare.

Secondo la dottrina minoritaria dall’interpretazione letteraria dell’art. 2495 c.c (i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti Nei confronti dei liquidatorI) dovrebbe intendersi che i liquidatori risponderebbero non a titolo di danno per la loro attività (aver chiesto la cancellazione di una società avente delle pendenze passive) ma sarebbero chiamati in realtà a rispondere di una obbligazione ex lege di garanzia del debito della società, obbligazione che ad avviso di questa parte della dottrina sorgerebbe ogni qual volta il credito sia risultato leso a seguito della cancellazione colposamente richiesta dal liquidatore. In questo caso la dottrina ritiene che si tratti di una responsabilità contrattuale con le relative conseguenze che ne derivano.

 

Le azioni dei terzi creditori verso il liquidatore

Per i crediti impagati vi sono limitate possibilità di avere un soddisfacimento anche parziale. Le azioni di eventuali terzi creditori possono essere avanzate solo allorchè sia dimostrata una responsabilità extracontrattuale in capo al liquidatore. Infatti non vi è alcun vincolo obbligatorio tra il creditore della società ed il liquidatore: inoltre, vi è un esplicito parallelismo, giusto richiamo dell’art. 2489 c.c. tra la natura della responsabilità dei liquidatori e quella prevista in materia di responsabilità degli amministratori.

L’art. 2394 c.c. sanziona, a titolo di responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, le eventuali condotte degli amministratori poste in essere con inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Identica responsabilità, soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dall’iscrizione della cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, è posta in capo al liquidatore.

La natura di tale responsabilità extracontrattuale impone al creditor, che promuova un’azione per danni, l’onere di dimostrare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare le proprie ragioni e che, invece, è stata distribuita ai soci o utilizzata per pagare solo taluni creditori, violando la cosidetta par condico creditorum. In alternativa deve essere dimostrato, sempre ad opera di colui che agisce, che il liquidatore ha posto in essere una condotta colposa o dolosa con la quale abbia in sostanza, impedito la costituzione o la conservazione del patrimonio attivo nell’interesse sia dei soci che dei creditori.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3142 del 2011 ha affrontato il tema dei presupposti in presenza dei quali i terzi creditori possono far valere le proprie ragioni nei confronti del liquidatore o dei soci della società cancellata.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano riguarda un’azione promossa da un imprenditore, il quale aveva ottenuto il riconoscimento di un proprio credito nei confronti di una s.r.l. in liquidazione e quindi cancellata dal Registro delle imprese dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione. Il credito ovviamente non era in contestazione e vi era stata la piena consapevolezza, da parte del liquidatore dell’esistenza del medesimo.

Il titolare del credito con la predetta iniziativa, aveva convenuto in giudizio il liquidatore ed uno dei soci della società chiedendo la condanna di entrambi, in via solidale ed alternativa, al pagamento integrale del credito vantato e rimasto insoddisfatto nel bilancio di liquidazione.

Il Tribunale ha esaminato la posizione del liquidatore, ribadendo che verso quest’ultimo le azioni di eventuali terzi creditori possono essere avanzate solo allorchè sia dimostrata una responsabilità extracontrattuale in capo allo stesso. Infatti non vi è alcun vincolo obbligatorio tra il creditore della società ed il liquidatore; vi è,inoltre, un esplicito parallelismo tra la natura della responsabilità dei liquidatori e quella prevista in materia di responsabilità degli amministratori.

Pertanto diviene fondamentale, da parte dei soggetti interessati, acquisire preventivamente tutti gli elementi inerenti la gestione della fase di liquidazione, per valutare l’esistenza o meno delle condizioni per l’azione e fornire, tempestivamente, le prove necessarie per far valere le proprie ragioni di credito.

 

Il liquidatore risponde solo per l’Ires della società estinta

Quando la società estinta non onora il proprio debito tributario, l’amministrazione finanziaria punta il patrimonio del liquidatore che abbia privilegiato altri crediti o utilizzato o trasferito in altro modo i fondi.

L’art. 36 del DPR 602/73 prevede che il liquidatore risponda in proprio quando non provvede al versamento dell’Ires per pagare crediti di ordine inferiore a quelli tributari o per assegnare beni ai soci senza avere soddisfatto tali crediti. La tutela dei terzi creditori è rimandata così nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. L’amministrazione finanziaria, in quanto creditore, potrebbe trovarsi nell’impossibilità di riscuotere il proprio credito.

La sentenza 11968/2012 della Cassazione ha confermato la responsabilità del liquidatore nei limiti sopra indicati ma ha precisato che è onere dell’Erario dimostrarla con un atto motivato, oltre a dover provare la certezza ed esigibilità dei crediti dei quali ne richiede il pagamento in via sussidiaria al liquidatore.

La responsabilità del liquidatore deve essere accertata con un atto autonomo rispetto all’avviso di accertamento emesso per la società di capitali. In tale atto devono emergere i presupposti di fatto e di diritto dai quali scaturiscono gli estremi della responsabilità in questione.

Il Fisco, che ha l’onere di provare la responsabilità del liquidatore, deve notificare un accertamento motivato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano (sentenza n. 103/01/2012) ha annullato un accertamento in tal senso ritenuto privo di motivazione. L’Ufficio infatti non aveva argomentato né sull’esistenza del debito né sull’eventuale non rispondenza al vero del bilancio finale di liquidazione.

 

14 agost0 2013

Maria Benedetto