Fallimento: l'esercizio provvisorio del ramo d'azienda

In caso di fallimento è possibile per la procedura concorsuale procedere ad esercitare l’attività imprenditoriale dell’azienda fallita: ecco le prospettive ai fini della rilevazione delle imposte dirette.

obblighi del curatore fallimentarePer evitare la dissipazione della residua capacità reddituale di un impresa decotta, la legge fallimentare individua alcune ipotesi di prosecuzione dell’attività atteso che, una volta cessata, difficilmente questa potrà ripartire. In particolare, qualora sussistano i presupposti per concedere in affitto l’azienda (o cedere la stessa a titolo definitivo), il Tribunale, su indicazione del Curatore, può disporre l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 104 della L.Fl., nell’attesa che venga individuato l’affittuario (o il cessionario dell’azienda).

L’esercizio provvisorio, anche limitatamente a specifici rami dell’impresa, è prescritto nel caso in cui, dall’interruzione dell’attività d’impresa, possa derivare un danno grave e sempreché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori.

Tale soluzione potrebbe, peraltro, essere valutata positivamente dai fornitori dell’azienda dichiarata fallita poiché, tutte le forniture, ovvero i crediti maturati durante tale fase della procedura, godranno del privilegio della prededuzione, ovvero dovranno essere soddisfatti per primi rispetto alla massa dei creditori insinuati.

Come sopra accennato, spetta al Curatore Fallimentare, valutata la profittabilità della prosecuzione dell’azienda (o di un ramo d’azienda) e previo parere favorevole del Comitato dei creditori (che deve essere nominato nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di fallimento), formulare istanza al Giudice Delegato con la quale richiedere l’autorizzazione alla continuazione temporanea dell’attività d’impresa, la cui durata verrà stabilita dal Giudice Delegato.

È ovvio che, nel fissare la durata dell’esercizio provvisorio, il giudice dovrà tener conto delle commesse in corso di esecuzione, ovvero delle tempistiche ipotizzate dal Curatore per procedere alla cessione o locazione dell’azienda con procedura competitiva.

Il Curatore, autorizzato l’esercizio provvisorio, rimane organo della procedura fallimentare e come tale egli subentra nella gestione dell’impresa, la cui titolarità rimane in capo al fallito. Egli esercita, quindi, una vera e propria attività imprenditoriale, attraverso una gestione d’impresa che rimane patrimonialmente ed economicamente separata dall’amministrazione del fallimento, nella quale si riportano soltanto i risultati finali, ossia gli utili o le perdite, che sono imputabili alla massa. Da questa attività deriva l’obbligo per il curatore degli adempimenti connessi all’attività stessa, di carattere contabile, previdenziale e fiscale.

Sul punto, è bene rammentare che, ai fini delle imposte dirette, l’eventuale reddito risultante dalla gestione provvisoria non costituisce oggetto di autonoma tassazione: l’art. 183 del TUIR dispone, infatti, che, anche nel caso in cui venga concesso l’esercizio provvisorio dell’impresa, il periodo di imposta del fallimento è unico e il relativo reddito è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto iniziale.

Anche il Comitato dei Creditori assume un ruolo importante durante il periodo di esercizio provvisorio atteso che, con cadenza almeno trimestrale, deve essere informato sull’andamento della gestione.

In base all’informativa ricevuta dal Curatore, il Comitato dei Creditori si dovrà pronunciare sull’opportunità o meno di proseguire con l’esercizio provvisorio: nel caso in cui il Comitato non ravvisasse l’opportunità dell’esercizio provvisorio, potrà ottenere dal Giudice Delegato la cessazione dell’attività.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il Curatore Fallimentare deve, peraltro, rispettare precisi obblighi informativi: ogni semestre, o al termine del periodo di esercizio provvisorio (se di durata inferiore al semestre), deve presentare un rendiconto dell’attività che dovrà essere depositato in cancelleria.

Il rendiconto in parola ha la funzione di rendere una informativa sulla gestione della procedura fallimentare, accompagnata da un conto gestione del periodo, che comprende sia un prospetto contabile che una descrizione della gestione tale da rendere possibile un controllo, oltre che sotto il profilo della regolarità contabile, anche sotto quello di merito della procedura.

Tuttavia, gli obblighi informativi del Curatore non si esauriscono al predetto rendiconto: spetta al Curatore, infatti, informare, senza indugio, il Giudice Delegato e il Comitato dei Creditori, di ogni circostanza sopravvenuta che può influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio.

In tale arco temporale (durata dell’esercizio provvisorio), il Curatore Fallimentare dovrà attivarsi per individuare sul mercato dei potenziali acquirenti o affittuari dell’azienda, in quanto non è possibile prevedere che lo stesso si occupi materialmente della gestione dell’impresa, dovendo, in breve termine, predisporre numerosi documenti di interesse della massa dei creditori (inventario dei beni, interrogazione del fallito, analisi delle domande di ammissione al passivo, predisposizione del progetto di stato passivo, redazione del programma di liquidazione…).

 

2 agosto 2013

Sandro Cerato