Per evitare la dissipazione della residua capacità reddituale di un impresa decotta, la legge fallimentare individua alcune ipotesi di prosecuzione dell’attività atteso che, una volta cessata, difficilmente questa potrà ripartire. In particolare, qualora sussistano i presupposti per concedere in affitto l'azienda (o cedere la stessa a titolo definitivo), il Tribunale, su indicazione del Curatore, può disporre l'esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 104 della L.Fl., nell'attesa che venga individuato l'affittuario (o il cessionario dell’azienda).
L’esercizio provvisorio, anche limitatamente a specifici rami dell’impresa, è prescritto nel caso in cui, dall'interruzione dell’attività d’impresa, possa derivare un danno grave e sempreché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori.
Tale soluzione potrebbe, peraltro, es