Al via il nuovo redditometro, le istruzioni pratiche; ecco come funziona

al via il nuovo accertamento da redditometro: doppio contraddittorio, possibilità di difesa da parte del contribuente e medie ISTAT. Vediamo come funziona…

Previsto un doppio contraddittorio con il contribuente e criteri di scelta del Fisco sui contribuenti da sottoporre a verifica basati sull’analisi del rischio evasione. Tolleranza del 20% rispetto al dichiarato. Il nuovo redditometro non applica coefficienti alle singole voci, ma la spesa vale per il suo ammontare.

L’Agenzia delle entrate ha reso noto la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 con le istruzioni operative del nuovo accertamento sintetico.

Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli precedenti valgono le vecchie regole.

Ecco il nuovo redditometro

Sotto mira gli scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, ma solo se lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%.

Per giustificare l’accertamento è sufficiente che lo scostamento si realizzi nel singolo periodo d’imposta, senza la necessità di averne due consecutivi che presentano tale scostamento (come avveniva con il vecchio redditometro).

Posizioni a rischio controllo

Vengono selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali emerge un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le “spese certe” (ovvero quelle presenti nell’Anagrafe Tributaria o indicate dal contribuente stesso nella dichiarazione dei redditi) e le “spese per elementi certi” (come le spese di manutenzione dei beni conosciuti dal fisco, quali l’abitazione o i mezzi di trasporto). Ciò permette di incentrare il contraddittorio su dati certi e situazioni di fatto oggettivamente riscontrabili, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’incidenza delle presunzioni.

La neo circolare pare garantire il contribuente dall’utilizzo delle medie Istat nel calcolo complessivo dell’effettiva capacità di spesa del contribuente. I valori ISTAT hanno la funzione di integrare gli elementi presenti in Anagrafe Tributaria.

Funzionamento del nuovo redditometro

Nella fase istruttoria, il nuovo redditometro mette a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato.

Per questo sono prese in considerazione le spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico.

Solo nel caso in cui il contribuente non fornisca le necessarie indicazioni in relazione alle spese sopra elencate, l’Ufficio prenderà in considerazione anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito.

Si tratta di:

– Spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico risultanti dall’Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi;

– le spese per elementi certi, ottenute applicando ai valori presenti in Anagrafe tributaria o, comunque, disponibili (come potenza delle auto, lunghezza delle barche) altri parametri ricavati per esempio da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici;

– la quota relativa agli incrementi patrimoniali;

– la quota del risparmio che si è formata nell’anno.

Le giustificazioni del contribuente

Vengono poi indicate le linee guida sul tipo di prova che il contribuente può fornire, graduata in relazione alla tipologia di spesa.

Il contribuente può fornire le prove certe e dirette che le spese certe sono state finanziate, ad es., con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Concreta disponibilità di un bene di cui l’Amministrazione possiede tutte le informazioni relative alle specifiche caratteristiche tecniche (ampiezza, categoria catastale, potenza, dimensioni, ecc.) a cui sono direttamente riconducibili le spese di mantenimento.

Per questa tipologia di spesa, il contribuente, oltre a dimostrare l’eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell’invito, potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, da cui si possa riscontrare l’inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa.

Infine, per quanto riguarda le spese medie Istat, che assumono rilevanza solo se il contribuente non fornisce chiarimenti in relazione alle prime due tipologie di spesa, l’Amministrazione terrà in considerazione anche le argomentazioni logiche sostenute dal contribuente.

Ecco come difendersi dai controlli del Fisco

Dalla casa all’auto, passando anche per i conti correnti ecco come potersi difendersi dai controlli del Fisco.

Immobili in proprietà

Il redditometro privilegia non tanto la proprietà quanto la disponibilità di un bene.

Per cui il contribuente può essere il proprietario ma non avere a disposizione quel bene perché lo ha concesso ad altri.

Pertanto, ad es. qualora un padre dia in comodato al figlio un immobile o l’auto, allora occorre recuperare tutta la documentazione utile a dimostrare che è un altro soggetto a disporre del bene e che questo soggetto ha un reddito fuori dal nucleo familiare.

Stessa cosa può succedere ad es. nel caso del furto di un’auto o di un altro veicolo: l’Anagrafe Tributaria può non essere aggiornata in questo senso e il Fisco, di conseguenza, continua a ritenere che quel bene rientri ancora nella disponibilità del contribuente.

Cilindrata dell’auto

Sia il questionario inviato ai contribuenti selezionati per i controlli sia l’eventuale accertamento sono legati ai beni così come risultanti dall’Anagrafe Tributaria.

Un’efficace strategia difensiva può iniziare da un riscontro sull’esattezza dei dati ivi contenuti poiché, ad es., la potenza di un’automobile influisce sul risultato finale del reddito ricostruito.

Occorre, quindi, verificare attentamente la potenza degli automezzi o l’anno di immatricolazione indicati nel questionario o nell’accertamento.

Stessa cosa vale anche, per le altre tipologie di beni conosciuti al Fisco, le dimensioni degli immobili o i mesi indicati per il possesso e cosi via.

Conti correnti

I movimenti di denaro sul conto corrente nettamente superiori al reddito dichiarato costituisce per l’Amministrazione Finanziaria una sorta di spia.

A tal fine, dal prossimo mese di ottobre 2013 l’Agenzia delle Entrate conoscerà le movimentazioni bancarie di ciascun contribuente, grazie alla nuova comunicazione che istituti di credito e intermediari finanziari dovranno inviare. La nuova comunicazione inizierà dalle informazioni relative al 2011 (quindi il nuovo redditometro non potrà contarne per gli anni 2009 e 2010) e i dati saranno la base per creare delle liste selettive di contribuenti per i quali emergono incoerenze da sottoporre poi a controllo.

Sarà, dunque, necessario, avere effettuato pagamenti o avere ricevuto versamenti in maniera trasparente (necessità la tracciabilità dei pagamenti).

La circostanza di avere conservato copia degli estratti conto, con annotate le relative giustificazioni, potrà aiutare la strategia difensiva nel ricostruire la posizione reddituale davanti al Fisco.

Può poi rivelarsi una carta vincente il fatto che il contribuente sia in grado di fornire una giustificazione adeguata e convincente agli uffici anche per movimenti apparentemente non molto rilevanti.

Prestiti o donazioni

Nella fase dell’accertamento sulla base del redditometro, riuscire a dimostrare che sono arrivati prestiti o donazioni da familiari o amici può conseguire a spiegare un tenore di vita superiore rispetto ai redditi dichiarati. Lo stesso discorso vale anche per singoli pagamenti effettuati da altri a favore del contribuente. Un esempio: il canone di locazione pagato direttamente dal padre per il figlio. La dimostrazione attraverso il bonifico bancario eseguito dal genitore potrà portare il Fisco a escludere la spesa del canone nella ricostruzione del reddito. Potrebbero incidere anche i fidi bancari che rappresentano una concreta disponibilità di denaro a prescindere dal reddito dell’anno.

Acquisto della casa

Attenzione a quando si chiama in causa una donazione o un prestito per giustificare le maggiori disponibilità rispetto al reddito. Si rischia, infatti, di coinvolgere chi ha prestato o donato le somme: quest’ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere della provenienza del denaro.

Si pensi ad es. all’acquisto di una casa da parte di un ragazzo con poche disponibilità reddituali.

La dichiarazione in contraddittorio che il denaro utilizzato è stato donato dal padre potrebbe poi obbligare il genitore a dimostrare la propria capacità reddituale. Di fatto, dunque, l’accertamento rischierebbe addirittura spostarsi dal figlio al padre. È necessaria, quindi, comunque prudenza in questi casi e fare in modo che le dichiarazioni sul prestito o sulla donazione siano supportate da documentazione per non arrecare un danno al soggetto coinvolto.

Redditi esenti

Ci sono redditi che non vanno dichiarati nel Modello Unico o nel Modello 730. È il caso di redditi esenti o tassati alla fonte come gli interessi sui titoli di Stato o sulle obbligazioni, i redditi da locazione di immobili tassati con la cedolare secca, le vincite a giochi e lotterie.

Un’adeguata dimostrazione (il biglietto per una vincita, l’accredito degli interessi sui titoli di Stato) può consentire di spiegare l’eccessiva differenza tra il reddito indicato in dichiarazione e quello ricostruito dall’Agenzia delle Entrate con il redditometro. È necessario quindi conservare tutte le prove se si hanno molti redditi esenti o tassati alla fonte o per importi molto cospicui che possono aver consentito spese più alte rispetto ad altri anni.

Beni utilizzati per l’attività

I beni e servizi acquistati per l’attività d’impresa o lo studio professionale (ad es. auto) non rientrano nel conteggio del redditometro.

Così in sede difensiva la fattura, l’addebito su conto corrente intestato allo studio o all’impresa ma anche l’ammortamento del bene in bilancio possono supportare l’utilizzo esclusivo nell’attività di impresa o professionali. Mentre i beni utilizzati in parte tra impresa o studio e in parte a fini privati, secondo quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 1/E/2013), rientrano nel redditometro per la parte di spesa che non è fiscalmente deducibile.

Investimenti

Come sopra accennato deve essere verificata la correttezza dell’importo riportato nell’avviso di accertamento relativo alle spese di investimento, come l’acquisto di immobili, auto, titoli di Stato, ma anche gioielli e beni d’antiquariato.

Per ridurre il peso del valore calcolato dal Fisco, la difesa è chiamata a reperire le prove che attestano i finanziamenti o i mutui ottenuti, anche da soggetti privati. Si pensi, per esempio, al padre o parente che presti del denaro per acquistare l’auto o la casa

Gli incrementi patrimoniali vanno considerati al netto delle vendite di altre proprietà (disinvestimenti) avvenute nell’anno e nei quattro precedenti. Se ci fossero stati disinvestimenti e l’Ufficio non avesse tenuto conto, sarà opportuno raccogliere e portare in contraddittorio tutti gli attestati. Naturalmente anche un’eredità ricevuta purché documentata o documentabile può spiegare un investimento effettuato.

Spese

Il redditometro, dunque, si fonda sulla capacità di spesa di un contribuente: In presenza di maggiori spese il reddito calcolato dal Fisco è parimenti più elevato.

La nuova versione dello strumento, a differenza del passato, considera le spese ordinarie sulla base di quanto risulta nell’Anagrafe Tributaria e/o di quanto statisticamente attribuibile alla situazione familiare del contribuente in base alle medie Istat.

Anche se queste ultime non entrano in gioco nella selezione dei contribuenti da accertare ma solo successivamente.

Da ricordare che l’introduzione dello spesometro consente al Fisco di avere già nell’Anagrafe Tributaria tutte le informazioni sugli acquisti superiori a 3.600 euro.

Lifestage (stile di vita)

La circolare n. 24/E/2013, dopo aver delineato un quadro generale del “nuovo redditometro”, fornisce alcuni indirizzi operativi, sulla base delle novità introdotte dal D.M. del 24 dicembre 2012.

Tra queste, l’attribuzione a ogni contribuente, in sede di selezione, del lifestage (stile di vita) della “Famiglia fiscale”, ricostruita sulla base delle informazioni desunte dai prospetti dei familiari a carico dei Modelli Unico, 730 e Cud.

Per determinare il maggior reddito accertabile, infatti, va individuata la tipologia del nucleo familiare e l’area geografica di appartenenza del contribuente.

Per quanto riguarda la determinazione sintetica del reddito complessivo, il D.M. stabilisce che questo è dato dalla somma di:

– “spese certe”, sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare a carico;

– “spese per elementi certi”, ottenute applicando, ai dati certi (abitazione, mezzi di trasporto), valori medi rilevati dall’Istat o da analisi degli operatori del settore economico di riferimento;

– quota degli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta;

– quota del risparmio formatasi nell’anno;

– quota delle “spese Istat” relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

Circa le spese per beni e servizi riferite al coniuge e ai familiari a carico, le stesse sono attribuite in base alla percentuale indicata in dichiarazione per fruire delle detrazioni d’imposta.

Nella ricostruzione del reddito complessivo del contribuente va considerata anche la quota parte delle spese Istat della famiglia.

La circolare evidenzia due situazioni, a seconda che ci siano o meno redditi dichiarati.

Nel primo caso, la quota attribuibile va calcolata applicando alla spesa la percentuale corrispondente al rapporto tra reddito dichiarato (o percepito) dal contribuente e redditi complessivi dichiarati dal nucleo familiare.

Ad es., nel caso di nucleo familiare di due persone con reddito complessivo di 100, di cui 80 per un componente e 20 per l’altro, la spesa sarà attribuita per l’80% al primo e per il 20% al secondo.

In assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, si farà riferimento al rapporto tra le spese del singolo e quelle totali della famiglia, rilevate dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Ad es., se in riferimento a una coppia con un figlio a carico e senza alcun reddito dichiarato risultano spese certe e/o spese per elementi certi pari a 200 per il primo componente, a 100 per il secondo e a 80 per il figlio (da attribuire al 50% tra i genitori, quindi 40 ciascuno), le spese Istat andranno ripartite con le seguenti percentuali:

– Per il primo componente, 200 + 40 / 380 = 63%;

– per il secondo, 100 + 40 / 380 = 37%.

Contraddittorio con l’Ufficio

Il nuovo metodo di accertamento raddoppia i momenti di confronto con il cittadino. Già dal primo incontro con l’Amministrazione finanziaria, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Può provare, cioè, che le spese sostenute nell’anno sono state finanziate con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Inoltre, può fornire elementi per la rettifica dei dati e per l’integrazione delle informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi. Se le sue indicazioni sono esaustive, l’attività di controllo si chiude già in questa prima fase. Nell’ipotesi in cui il contribuente non si presenti al contraddittorio o gli elementi di incoerenza non vengano risolti, il Fisco potrebbe utilizzare ulteriori strumenti istruttori, come ad es. le indagini finanziarie o la richiesta di dati e notizie a soggetti terzi che hanno intrattenuto rapporti con il contribuente.

Nella fase di ricostruzione sintetica del reddito, il Fisco è obbligato ad attivare l’accertamento con adesione, convocando nuovamente il contribuente al confronto. Nell’invito andranno indicati il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e formulata la proposta di adesione. Il contribuente che definisce l’invito versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, fruisce della riduzione alla metà delle sanzioni.

In caso contrario, si svolge il previsto contraddittorio, attraverso il quale si può giungere al perfezionamento dell’accertamento con adesione, che consente beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo.

In mancanza dell’accordo, o se il contribuente non si presenta, il Fisco emetterà l’avviso di accertamento.

Aspetti tra vecchio e nuovo redditometro

Il nuovo redditometro si applica per verificare i redditi dall’anno d’imposta 2009.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha precisato che non ammetterà come strategia difensiva la richiesta di utilizzare il nuovo redditometro come strumento più favorevole al contribuente per gli accertamenti riferiti al passato. Restano, comunque, validi gli strumenti difensivi che possono andare ad es. dalla tracciabilità alla documentazione di spese sostenute con redditi derivanti da donazioni o prestiti.

 

Vincenzo D’Andò

19 agosto 2013