SRL: come regolare il recesso del socio nel caso di silenzio dello statuto

se lo statuto di una S.r.l. non contiene le norme pratiche che regolano il caso di recesso del socio, allora si applicano per rinvio le norme relative a quanto previsto per le S.p.a.

Il diritto di recesso nelle srl è disciplinato all’interno dell’art. 2473 del codice civile è può essere esercitato dal socio al verificarsi di particolari circostanze: alcune convenzionali, ovvero specificatamente individuate nell’atto costitutivo altre, invece, previste esplicitamente dal legislatore. In altri termini, può accadere che, in sede di costituzione della società (ovvero anche successivamente alla costituzione della stessa), i soci individuino tutte quelle circostanze che, se verificate, possono legittimare il socio ad esercitare il diritto di recedere dal rapporto contrattuale. Potrebbe, quindi, essere statutariamente accordato il diritto in parola in presenza di una delibera assembleare concernente, ad esempio, il mutamento del sistema di amministrazione. Analogamente, è possibile indicare nello statuto una serie di atti di gestione al ricorrere dei quali può essere riconosciuto al socio dissenziente la possibilità di recedere dal rapporto societario: si pensi, ad esempio, al compimento di atti destinati ad incidere sull’andamento economico della società (rottura di determinati rapporti commerciali, inserimento in nuovi mercati, inizio di una nuova produzione).

Oltre alle suddette ipotesi di recesso cosiddette convenzionali, sono previste determinate ipotesi legali di recesso operanti in ogni caso, ovvero anche nel silenzio dell’atto costitutivo. Una prima elencazione di tali cause è contenuta all’interno del citato art. 2473 c.c.: cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione della società, fusione o la scissione della stessa, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede sociale all’estero, eliminazione cause convenzionali di recesso indicate nello statuto, compimento di operazioni modificative dell’oggetto sociale, operazioni modificative dei diritti particolari dei soci. Inoltre, è causa di recesso ex lege, l’eventuale durata a tempo indeterminato della società, ovvero la mancata previsione in statuto di un termine finale: al ricorrere di tale ipotesi, il diritto di recesso è subordinato all’obbligo, in capo al socio recedente, di darne adeguato preavviso di almeno 180 giorni, elevabile per espressa previsione statutaria, ma non oltre 1 anno. Accanto alle predette ipotesi legali di recesso si annoverano, inoltre, ulteriori ipotesi di recesso previste da altre disposizioni normative:

  • limiti alla libera circolazione delle quote (art. 2469 c. 2 c.c.)

  • deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento con offerta diretta a terzi delle quote di nuova emissione (art. 2481-bis c.c.);

  • società soggette a direzione e coordinamento (art. 2497-quater c.c.)

  • introduzione o soppressione di clausole compromissorie nello statuto societario (art. 34 c. 6 D.Lgs 17.01.2003 n. 5)

Il suddetto art. 2473 c.c. nulla dispone, però, in merito alla forma ed ai termini per l’esercizio del diritto di recesso nelle s.r.l.: la citata disposizione si limita, infatti, soltanto ad attribuire all’atto costitutivo, la regolamentazione di tale diritto. Pertanto, atteso che spetta all’autonomia statutaria colmare tale vuoto normativo, è possibile prevedere le più svariate modalità di comunicazione del recesso. Tuttavia, qualora lo statuto nulla disponesse in merito, la dottrina maggioritaria ritiene comunque applicabili, per analogia, le disposizioni previste dall’art. 2437-bis c.c. in materia di modalità e termini di esercizio del diritto di recesso da una s.p.a.. Nello specifico, la disciplina dettata dalla citata disposizione prevede termini diversi per l’esercizio del recesso, strettamente correlati alla causa legittimante il recesso:

  • il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, oppure;

  • entro trenta giorni dalla conoscenza da parte dei soci del fatto che legittima il recesso, qualora quest’ultimo fosse diverso da una deliberazione.

Limitatamente alle srl costituite a tempo indeterminato, la legge prevede, come anticipato, un iter particolare: il socio, infatti, può recedere in ogni momento, previo un preavviso di almeno 180 giorni, salvo che l’atto costitutivo non preveda un termine maggiore, comunque non superiore ad un anno.

In caso di intrasferibilità delle quote, invece, è pacifico ritenere che il socio possa recedere in qualsiasi momento nel caso in cui l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni, ovvero solo successivamente al diniego del gradimento del potenziale acquirente delle partecipazioni. Analoghe considerazioni operano anche nel caso in cui l’atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti. Infine, un termine di 90 giorni è stabilito per l’esercizio del diritto di recesso da parte dei soci “assenti o dissenzienti” rispetto alle modifiche dell’atto costitutivo introduttive o sospensive di clausole compromissorie.

Sempre con riferimento alle modalità di comunicazione del recesso, il citato art. 2437-bis c. 1 in materia di spa, ma applicabile anche alle s.r.l.) prevede come strumento principe di comunicazione la raccomandata, la quale deve necessariamente riportare, per le comunicazioni successive ed inerenti al procedimento di recesso, le generalità del socio recedente, nonché il domicilio dello stesso. Tuttavia, lo statuto societario può, come detto, prevedere, in luogo della raccomandata, altre modalità di comunicazione alternative ed equivalenti alla stessa: telegramma, fax, Posta elettronica, notifica tramite ufficiale giudiziale, ovvero mediante dichiarazione verbalizzata nel corso della stessa assemblea in cui è approvata la delibera che lo legittima.

La norma in parola non specifica il soggetto destinatario della comunicazione, ovvero non chiarisce se la comunicazione debba essere indirizzata alla società, per il tramite dell’organo amministrativo, o a tutti i soci superstiti. Nel silenzio della norma appare configurabile, quale destinatario della comunicazione di recesso, la medesima società e non necessariamente il rappresentante legale della stessa, sebbene quest’ultimo riceva materialmente la comunicazione in parola.

Si rammenta, infine, che, al socio che recede è comunque riconosciuta la facoltà di pubblicizzare l’avvenuto esercizio del diritto di recesso mediante richiesta di annotazione al registro delle imprese della propria dichiarazione, comprovando così l’avvenuta conoscenza della stessa da parte della società. La fissazione di un termine è indispensabile per il socio che intende recedere atteso che, il rimborso delle partecipazioni, per espressa previsione normativa, deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. In caso di contrasti in ordine alla ricezione della predetta comunicazione, si potrà fare riferimento alla data di annotazione, presso il registro delle imprese, della dichiarazione di recesso resa dal socio.

 

15 luglio 2013

Sandro Cerato