Soci di SRL: il problema della doppia contribuzione INPS di chi è lavoratore e amministratore

i soci lavoratori e amministratori delle SRL devono versare una doppia contribuzione INPS: ecco i casi in cui la doppia contribuzione può essere evitata

I soci lavoratori e amministratori di SRL devono avere la doppia contribuzione se vi sono determinate condizioni; è quanto affermato dall’interessante circolare dell’INPS n. 78 del 14 maggio 2013 che si è soffermata sulle modalità di accertamento dei requisiti , evidenziando che, in caso di SRL commerciali, le due attività restano distinte e autonome.

E’ ormai ampiamente risaputo che la disposizione contenuta nell’art. 1, c. 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede testualmente che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente…”.

La lunga e tormentata vicenda dell’obbligo di contribuzione INPS commercianti dei soci di SRL ha trovato il suo epilogo con il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, posto che è stato stabilito con norma di interpretazione autentica, l’obbligo di doppia contribuzione.

L’intervento del legislatore si è reso necessario dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 3240 del 12 febbraio 2010) la quale aveva affermato che non può essere pretesa da parte dell’Inps la doppia iscrizione (IVS Commercianti e Gestione Separata) per soci di SRL commerciale che oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda con carattere di abitualità come soci lavoratori, fossero anche amministratori della medesima società percependo apposito compenso assoggettato ad INPS gestione separata di cui alla legge n. 335/95.

È, dunque, oggi, pacifico che l’amministratore il quale percepisce un compenso, debba sempre versare i contributi INPS gestione separata.

Si tratta allora di comprendere se e quando il socio di SRL debba anche versare i contributi INPS commercianti.

Al riguardo, nonostante la citata sentenza della cassazione risulti non più attuale circa il principio della prevalenza, in considerazione della sopravvenuta norma di interpretazione autentica, è da ritenersi che siano comunque validi alcuni principi di carattere generale stabiliti dalla Suprema Corte. Quest’ultima ha stabilito che l’iscrizione alla gestione INPS commercianti è obbligatoria quando si realizza una serie di requisiti tra i quali la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

 

Abitualità e prevalenza del socio di SRL

Affinché il singolo socio di SRL sia obbligato alla iscrizione, occorre che sia verificata o l’una o l’altra delle due seguenti condizioni:

  1. che l’attività organizzativa e/o direzionale della società sia svolta prevalentemente dai soci e dai loro familiari. Osserviamo che questa condizione non ricade sul singolo socio di SRL, ma sulla società come ente collettivo. È quindi possibile che fra i soci ce ne siano alcuni che partecipano alla descritta attività di coordinamento, altri che si limitano a svolgere soltanto un’attività di tipo esecutivo. È inoltre possibile che detta attività sia svolta non soltanto da uno o da più soci, ma anche da uno o più dipendenti, ed in questo caso occorre valutare quale sia il contributo prevalente, se quello dei soci e dei familiari, o quello dei dipendenti. Ovviamente, se nessuno dei soci partecipa all’attività di coordinamento, che viene lasciata al personale dipendente, allora la prevalenza dell’attività di coordinamento non può essere presa in considerazione al fine di stabilire se esiste o no l’obbligo contributivo.

  2. che il lavoro prestato dal socio sia abituale e prevalente.

Queste due condizioni si incrociano ricordando che il lavoro prestato dal socio può consistere tanto in un’attività di tipo esecutivo quanto in un’attività di coordinamento, quale è l’organizzazione o la direzione della società. E questi due tipi di attività lavorativa possono essere svolti tanto in maniera esclusiva quanto in maniera congiunta. Alternativamente, affinché ci sia l’obbligo di iscrizione occorre che il lavoro prestato dal socio di SRL sia abituale e prevalente.

 

Le indicazioni dell’INPS

Con la circolare in commento l’INPS , in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma contenuta nella legge 662/1996, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c., come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall’imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione. Di conseguenza, l’applicazione del criterio della prevalenza è stata sempre esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.

Per effetto di tale criterio, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione separata, l’INPS ha proceduto, in presenza dei rispettivi requisiti, ad imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate. In tale contesto, a fronte dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, è intervenuto il legislatore che, con D.L. 78/2010, art. 12, c. 11, convertito in legge 122/2010, ha introdotto una norma di interpretazione autentica relativa al citato comma 208, disponendo come segue: “L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art.1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335”.

La successiva giurisprudenza ha uniformemente applicato tale disposizione, ribadendo che “l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente” 1.

Infatti, “la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc.”2 .

 

I requisiti di partecipazione personale ed abituale all’attività lavorativa

La circolare dell’INPS afferma che in considerazione del fatto che la norma in parola è “una disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata3, con conseguente valenza retroattiva, essa deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili, entro i termini prescrizionali. Pertanto, nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.

In sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione di un soggetto alle gestioni artigiani/commercianti , la circolare ricorda che le strutture territoriali si atterranno a quanto sin qui esposto, procedendo ad una verifica attenta e puntuale della fattispecie concreta, al fine di garantire la legittimità del provvedimento ed evitare eventuali soccombenze dell’Istituto in giudizio. In particolare, dall’istruttoria devono emergere idonei elementi probatori in riferimento alla personalità della prestazione lavorativa ed all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede.

Sono soci lavoratori tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa.

Può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un’attività necessaria all’interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita4. Allo stesso modo , può ritenersi abituale un’attività di vendita di merce on-line, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo.

Secondo un recente orientamento di prassi ministeriale5 i “connotati dell’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimenti di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici.”.

 

La prova della partecipazione al lavoro

La circolare in commento evidenzia (aspetto molto importante) che la prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell’abitualità spetta all’Istituto di previdenza. Su questo aspetto l’INPS evidenzia che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell’abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso.

Pertanto, l’istituto previdenziale ritiene indispensabile che l’onere probatorio venga compiutamente assolto ed, a tal fine, che l’attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco.

Certamente la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni sono elementi che possono avere rilevanza al fine della valutazione.

 

29 luglio 2013

Federico Gavioli

1 Cfr. Cass. S.S.U.U., 17076/11; Cass. S.S.U.U., 17074/11.

2 Cfr. Cass. sez. VI civ., 3839/12.

3 Cfr. Cass., sez. lav., 5678/12.

4 Cfr. Cass. Sez. lav., 11804/12.

5 Cfr. Risoluzione n.126/E del 16 dicembre 2011, Agenzia delle Entrate.