Analisi delle casistiche di convenienza a scegliere il regime della trasparenza fiscale per le società con ristretta base proprietaria.
Le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per trasparenza.
Nello specifico, il regime di trasparenza è applicabile, oltre che dalle società di capitali partecipate da altre società di capitali,– anche dalle società a responsabilità limitata interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero dei soci non sia superiore a 10, elevato a 20 nel caso di s.r.l. di tipo cooperativo.
Con particolare riferimento al regime della trasparenza fiscale delle s.r.l., si rammenta che tale istituto consente alle predette società di attribuire direttamente ai soci i redditi prodotti, indipendentemente dall’effettiva partecipazione, secondo il modello tipico delle società di persone: nel regime di tassazione ordinario, infatti, gli utili distribuiti dalla s.r.l. (già assoggettati ad IRES, nella misura del 27,5%) sono ulteriormente tassati in capo ai soci nella misura del 49,72% se la partecipazione è qualificata, ovvero soggetti al prelievo del 20% se la partecipazione non è qualificata.
Tramite il regime della trasparenza, invece, il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’IRAP continuerà ad essere dovuta dalla società partecipata in regime di trasparenza.
Analogamente a quanto previsto per le società di persone, le riserve di utili accantonate in vigenza dell’opzione per la trasparenza, non subiranno alcuna tassazione in capo ai soci all’atto della loro effettiva distribuzione.
A ciò si aggiunga che, se i soci hanno un’aliquota marginale (quella applicabile ai maggiori redditi) inferiore a quella IRES (27,5%), si potrebbe verificare una riduzione della tassazione complessiva.
In buona sostanza, la trasparenza è progressivamente più conveniente al decrescere del reddito imponibile, poiché l’IRES pagata dalla società è proporzionale al reddito (aliquota 27,5%), mentre la ripartizione del reddito tra i soci comporta una tassazione in capo a ciascuno di essi con aliquota media IRPEF più bassa.
Di contro, invece, maggiore è l’ammontare degli altri redditi posseduti dai soci, meno conveniente sarà la trasparenza, poiché il reddito imputato dalla società, in presenza di altri redditi, concorrerà alla determinazione del reddito complessivo del contribuente, con il rischio di essere assoggettato ad aliquote IRPEF più elevate.
Sotto il profilo tributario, il regime di tassazione è diverso: nel regime ordinario, infatti, l’imposizione in capo ai soci avviene secondo il principio di cassa ed è, pertanto, possibile modulare la distribuzione dell’utile in relazione alle esigenze dei soci.
Di contro, invece, nel regime di trasparenza, la tassazione dei soci avviene per competenza e, quindi, a prescindere dall’effettiva distribuzione. In questo regime, inoltre, i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società: in assenza di opzione, invece, solo la società sarà considerata responsabile per le imposte dovute.
Possono aderire al regime di trasparenza fiscale delle s.r.l., oltre alle persone fisiche, anche gli imprenditori individuali per le quali la partecipazione costituisce un bene relativo all’impresa esercitata.
Peraltro, l’esercizio dell’opzione per la trasparenza non è precluso dalla presenza, all’interno della compagine societaria, di un socio non residente, purché quest’ultimo detenga la partecipazione nella società trasparente per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello stato. Al ricorrere di tale fattispecie è necessario che, sugli utili attribuiti a detto soggetto, non venga applicata alcuna ritenuta fiscale, o comunque, laddove la ritenuta fiscale venisse applicata, venga riconosciuto il diritto di integrale rimborso per il socio non residente art. 14 lett. b DM attuativo del 23.04.2014).
Non è altresì precluso l’esercizio dell’opzione per la trasparenza, nemmeno ad una persona fisica effettivamente proprietaria di una quota di S.r.l intestata ad una società fiduciaria. Al fine dell’esercizio dell’opzione i fiducianti dovranno manifestare alla società fiduciaria la loro volontà di avvalersi del regime di trasparenza, la quale procederà a comunicare, a sua volta, le predette determinazioni, alla società partecipata
L’opzione per la trasparenza fiscale delle s.r.l. è adottabile anche nel caso in cui la stessa società possieda o acquisisca una partecipazione societaria con i requisiti della partecipation exempition. Al ricorrere di tale ipotesi, è opportuno rispettare le seguenti regole:
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se la società partecipata distribuisce utili alla società trasparente, essi concorrono non nel limite del 5% del provento, ma nella misura del 49,72% di modo che, gli utili attribuiti per trasparenza ai soci della partecipata, scontino un regime analogo a quello che sarebbe applicabile nel caso di partecipazione diretta da parte della persona fisica;
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all’atto della cessione da parte della s.r.l. trasparente, anche le relative plusvalenza concorrono alla formazione del reddito della s.r.l. nella misura del 49,72% realizzando così una perfetta equiparazione tra possesso diretto e indiretto della partecipazione da parte della persona fisica.
Ad ogni modo, l’opzione per la trasparenza fiscale è comunque preclusa se la società partecipata realizza un volume di ricavi che supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore (€ 5.164.569,00). Ai fini della verifica della predetta soglia, bisogna computare soltanto i seguenti ricavi di cui all’art. 85 co. 1 del TUIR:
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i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi al cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (lett. a);
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i corrispettivi delle cessioni di materie prime, di semilavorati e di altri beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lett. b);
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le indennità di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di merce (lett. f);
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i contributi comunque denominati spettanti in base a contratto (lett. g);
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i contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge (lett. h).
Il regime di cui all’art. 116 del D.P.R. n. 917/1986 non è applicabile dalle s.r.l. a ristretta base proprietaria assoggettate a procedure concorsuale (fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo;amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Rimane, invece, formalmente possibile, l’accesso alla trasparenza fiscale, alle imprese interessate da un accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato all’interno dell’art. 182 bis L…
12 luglio 2013
Sandro Cerato