Il recesso atipico della persona fisica non esercente attività d’impresa

analisi delle implicazioni fiscali nel caso in cui il recesso dalla società avvenga da parte di un socio che sia privato contribuente, non titolare di reddito d’impresa

Il recesso altro non è che una dichiarazione di volontà unilaterale del socio, mediante la quale quest’ultimo manifesta alla società (ovvero ai soci superstiti) la propria intenzione di recedere dal rapporto societario. Al socio che recedere è riconosciuto il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, il quale deve essere determinato facendo rifermento al valore di mercato della partecipazione, alla data del recesso. Con particolare riferimento alle modalità di liquidazione della quota del socio receduto, questa potrebbe avvenire, alternativamente, utilizzando le risorse proprie della società (utilizzo di riserve disponibili, o in mancanza mediante riduzione del capitale sociale), ovvero mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da un terzo, concordemente individuato dai soci (cosiddetto recesso atipico).

In linea generale, qualora la partecipazione venga ceduta ai soci e/o a terzi, da un punto di vista fiscale, troverà applicazione la disciplina relativa alla cessione di partecipazioni: si configura un’ipotesi che va inquadrata più propriamente nell’ambito degli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessioni a titolo oneroso (C.M. 26/E/2004). Non si applica, peraltro, la norma contenuta nell’art. 47 co. 7 TUIR che ricomprende, tra gli utili di partecipazione, la differenza tra le somme attribuite al socio e il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, atteso che non si ha annullamento delle quote (a suo tempo possedute dal socio), ma soltanto un mutamento di carattere soggettivo all’interno della compagine sociale stessa.

Per le persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, assume rilievo la natura (qualificata o meno) della partecipazione detenuta, atteso che trova applicazione il regime del capital gain di cui agli artt. 67 e 68 TUIR. In particolare, costituiscono cessioni qualificate, le cessioni di partecipazione al capitale, oppure al patrimonio di società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società semplici, società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata che rappresentano, alternativamente, una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero superiore al 25% del capitale o del patrimonio. Al di sotto di tali soglie, si considerano cessioni di partecipazioni non qualificate. Nel caso in cui la partecipazione alienata dal socio recedente sia qualificata, il reddito realizzato dal socio è un reddito diverso di natura finanziaria che concorre alla formazione del reddito complessivo nei limiti del 49,72%. Per le partecipazioni non qualificate, invece, la plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è assoggettata ad imposizione sostitutiva nella misura del 20% da liquidare nella dichiarazione dei redditi.

Peraltro, il reddito da recesso atipico, avendo natura di reddito diverso di natura finanziaria (e non di reddito di capitale), può essere determinato considerando quale costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, quello rivalutato attraverso l’apposita perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva del 2% o del 4% (i cui termini di redazione della perizia e di versamento della sostitutiva sono scaduti lo scorso primo luglio). Si rammenta, inoltre, che, solo in caso di recesso atipico, il socio recedente potrà beneficiare dell’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni “reinvestite”(art. 68 cc. 6-bis e 6 ter TUIR).

Diverso risulta essere, invece, il trattamento fiscale della minusvalenza da recesso qualora, dalla cessione dalla quota, il socio realizzi una perdita, anziché una plusvalenza. Sul punto, è bene rammentare che, con riferimento alle minusvalenze di natura finanziaria realizzate da soggetti non imprenditori, si individuano due differenti regimi impositivi: minusvalenze su partecipazioni qualificate e minusvalenze su partecipazioni non qualificate. La regola generale è quella secondo cui non è possibile compensare una minusvalenza determinata secondo uno dei regimi di tassazione sopra illustrati con una plusvalenza soggetta ad un regime di tassazione differente. Ciò significa che, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate sono portate in deduzione delle relative plusvalenze (qualificate) nella misura del 49,72%.

Nel caso in cui le minusvalenze realizzate fossero superiori alle relative plusvalenze, l’eccedenza potrà essere riportata in deduzione dell’ammontare delle plusvalenze (qualificate) dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, purché l’eccedenza in parola sia indicata nella dichiarazione de redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Per quanto concerne, invece, le minusvalenze su partecipazioni non qualificate, queste vanno sommate algebricamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e di quelle assimilate quali, ad esempio, quelle derivanti dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci. Ad ogni modo, se l’ammontare complessivo delle minusvalenze ( non qualificate) è superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza in parola sarà deducibile soltanto in presenza di altre plusvalenze non qualificate, realizzate nei periodi d’imposta successivi (ma non oltre il quarto) e previa indicazione di tali eccedenze nella dichiarazione dei redditi in cui tali minusvalenze (non qualificate) sono state realizzate.

 

8 luglio 2013

Sandro Cerato