Decreto del Fare: agevolazioni all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo

per contrastare le difficoltà di accesso al mercato del credito, il Decreto del fare prevede specifiche agevolazioni (soprattutto in tema di finanziamenti) per le PMI che intendono investire in nuovi impianti

Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese possono accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l’acquisizione, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo: questo prevede, infatti, l’art. 2, c. 1, del D.L. n. 69/2013 (cosiddetto decreto Fare).

L’agevolazione in commento presenta, peraltro, qualche aspetto che richiama l’agevolazione prevista dalla L. 28.11.1965, n. 1329, riguardante l’acquisto di macchine utensili o di produzione, con riserva di proprietà o pagamento rateale o differito, oppure la locazione con diritto di opzione o patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni.

Come sopra accennato, possono accedere alla misura agevolativa in commento, le “piccole e medie imprese”, come definite dalla raccomandazione della Commissione 06.05.2003 n. 2003/361/CE, che presentano, congiuntamente, due determinati parametri dimensionali:

  • un numero di occupati inferiore alle 250 unità. A tal fine, occorre fare riferimento tanto ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, quanto a quelli assunti con contratto a tempo indeterminato: in ogni caso, i predetti lavoratori devono risultare iscritti nel libro matricola dell’impresa richiedente il finanziamento e legati a quest’ultima da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; non rientrano, invece, nel computo del limite di occupati, le maestranza destinatarie di un trattamento di cassa integrazione straordinaria. Ai fini del computo, è necessario fare riferimento al numero di unità-lavorative-anno (Ula), ovvero al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno, mentre quelli a tempo parziale o stagionali rappresentano frazioni di Ula;

  • un fatturato annuo non superiore ad euro 50.000.000, oppure totale dell’attivo patrimoniale non eccedente euro 43.000.000. Il dato del fatturato corrisponde alla voce A1) del Conto economico civilistico (art. 2425 c.c.): si tratta, quindi, del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle cessioni, nonché dell’Iva e delle altre imposte direttamente connesse con il fatturato. In entrambi i casi, ai fini dell’individuazione del predetto parametro, è necessario fare riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di richiesta dell’agevolazione. Nel caso delle imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni possono desumersi dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata (per quanto riguarda il fatturato), ovvero dal prospetto delle attività e passività predisposto con i criteri di cui al D.P.R. 23.12.1974, n. 689 ed in conformità agli artt. 2423 e segg. c.c. (con riferimento all’attivo patrimoniale);

Nel caso delle imprese di nuova costituzione, qualora alla data della sottoscrizione della domanda di agevolazione non risulti ancora approvato il primo bilancio, ovvero presentata la dichiarazione dei redditi, devono essere considerati esclusivamente il numero degli occupati e il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Tali finanziamenti potranno essere concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione che il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito quello dell’Economia e delle Finanze, dovrà stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana. I predetti prestiti potranno avere una durata massima di 5 anni dalla data di stipulazione del contratto, per un valore massimo complessivo non superiore a 2.000.000 di euro per ciascuna impresa beneficiaria: l’importo chiesto a prestito potrà, peraltro, essere frazionato in più iniziative d’acquisto, purché nel rispetto del valore massimo concedibile. Il prestito potrà arrivare a coprire il 100% dei costi ammissibili, individuati dal Decreto attuativo, da emanarsi a cura del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito quello dell’Economia e delle Finanze. Questo provvedimento dovrà, inoltre, stabilire:

  • le condizioni di accesso al conseguente contributo spettante alla Pmi, rapportato agli interessi calcolati sul finanziamento ottenuto per l’acquisto del nuovo bene strumentale;

  • la misura massima del contributo e le relative modalità dell’erogazione, prevista in più quote, in relazione alla durata effettiva del finanziamento;

  • le attività di controllo e le modalità di raccordo con il finanziamento.

È previsto, infine, che, i finanziamenti concessi nell’ambito dell’illustrata iniziativa possano essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento: un decreto attuativo di prossima emanazione definirà, inoltre, le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo su tali prestiti.

 

24 luglio 2013

Sandro Cerato