Come già commentato su queste colonne, il legislatore ha introdotto due varianti di società a responsabilità limitata: la società a responsabilità limitata semplificata (Srls) e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr).
La peculiarità di questi prototipi societari è sostanzialmente quella di poter essere costituite solo da persone fisiche e con un capitale sociale minimo, anche simbolico, compreso tra 1 e 10.000 euro. Si rammenta, in estrema sintesi, che, la differenza principale tra le due società è quella relativa al limite anagrafico: le srl semplificate possono, infatti, essere costituite soltanto da soggetti under 35, mentre le srl a capitale ridotto possono essere partecipate da tutti i soggetti, purché maggiorenni.
La composizione della compagine sociale si ripercuote, anche, sulle modalità di circolazioni delle partecipazioni intra vivos: le partecipazioni delle srl semplificate posso