Il Fisco nei fallimenti

la cartella esattoriale è illegittima se viene notificata al curatore fallimentare dopo che sono trascorsi due anni dall’atto impositivo.

Premessa

Con la recente sentenza 22437/2012, la Suprema Corte ha stabilito che è illegittima la cartella di pagamento notificata alla curatela fallimentare del contribuente oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, anche se il contribuente ha impugnato direttamente l’atto impositivo.

 

 

Accertamento notificato al contribuente e alla curatela

La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento notificato sia al contribuente che alla curatela fallimentare.

Il primo impugnava tempestivamente l’atto impositivo, mentre la seconda non opponeva alcuna reazione.

Dopo oltre dieci anni, l’Amministrazione Finanziaria notificava alla curatela la cartella di pagamento relativa all’avviso di accertamento.

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale, atteso che la notifica della cartella di pagamento sarebbe stata intempestiva1, poiché avvenuta oltre il termine normativamente previsto dalla data in cui era divenuto definitivo l’atto impositivo, ovvero sessanta giorni dopo la sua notifica in assenza di impugnazione.

I giudici di prime cure si pronunciavano a favore della curatela.

 

 

Vale la data di notifica alla curatela

L’Ufficio appellava la sentenza, censurando la decisione del collegio di primo grado con cui era sarebbe stato erroneamente considerato come dies a quo da cui sarebbero decorsi i termini per la notifica della cartella di pagamento il sessantesimo giorno dopo la notifica dell’atto impositivo, anziché assumere correttamente la data di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo incardinato direttamente dal contribuente avverso l’avviso di accertamento.

Considerando quest’ultima data come dies a quo, infatti, la notifica della cartella sarebbe risultata tempestiva.

La Commissione tributaria regionale, però, non ha condiviso la tesi della difesa erariale, stabilendo che l’impugnazione del contribuente era a titolo personale, non potendo questi rappresentare la massa dei creditori e, pertanto, l’avviso di accertamento notificato alla curatela e rimasto inoppugnato doveva ritenersi definito dopo i sessanta giorni previsti per la proposizione del ricorso, con conseguente decorrenza da tale data del dies a quo per la notifica della cartella di pagamento.

 

 

Per il Fisco impossibile l’iscrizione a ruolo definitiva

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione sulla scorta del motivo per cui l’incapacità del fallito è relativa e non assoluta e, pertanto, questi può agire giudizialmente qualora la curatela si disinteressi dei suoi diritti patrimoniali.

Inoltre, avendo questi proposto ricorso avverso l’atto impositivo, l’Amministrazione Finanziaria non avrebbe potuto in alcun modo iscrivere a ruolo a titolo definitivo i carichi tributari discendenti dall’avviso di accertamento sino al termine del processo instaurato dal contribuente.

Conseguentemente la data da assumere come dies a quo per la decorrenza dei termini ai fini della notifica della cartella di pagamento non poteva che essere quella in cui era avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza.

 

 

Non è necessario il ruolo secondo le Sezioni Unite

Gli Ermellini hanno risolto la questione richiamando un loro recente arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite, per cui la domanda al passivo fallimentare da parte dell’Amministrazione Finanziaria, avente ad oggetto un credito tributario, non presuppone necessariamente l’iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione attestante l’espletamento di tali procedure, ben potendo tale domanda anche fondarsi su titoli di diverso tenore, quali titoli erariali, fogli prenotati a ruolo e sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi dei contribuenti (Cass. 4126/2012).

Secondo la Cassazione, quindi, l’assunto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate per cui sarebbe stata comunque necessaria la preventiva iscrizione a ruolo del credito azionato al fine di coltivare la pretesa erariale nell’ambito della procedura fallimentare non poteva ritenersi condivisibile, essendo a tal fine sufficiente l’avviso di accertamento divenuto definitivo.

Non essendo esistente, quindi, l’asserita causa ostativa alla tempestiva notificazione della cartella di pagamento, l’Amministrazione Finanziaria risultava aver tardivamente notificato detto provvedimento, ben oltre il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di intervenuta definitività dell’accertamento per omessa impugnazione.

Conclusivamente, il ricorso del Fisco è stato rigettato, con conseguente conferma dell’annullamento della cartella di pagamento.

 

15 giugno 2013

Alessandro Borgoglio

 

NOTE

1 Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’articolo 25 del DPR 602/1973 “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.